Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 2
Il provvedimento di inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. (elevato indice di vigilanza), ove non ecceda la funzione tipica che gli è propria, non è in sé suscettibile di ledere diritti soggettivi e si sottrae quindi al controllo del Magistrato di sorveglianza, mentre possono costituire ammissibile oggetto di reclamo le singole disposizioni o gli atti esecutivi che siano in concreto lesivi dei diritti incomprimibili del detenuto.
I provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria incidenti su diritti soggettivi sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanza ricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nell'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354.
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- 1. Art. 35-bishttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 41-bishttps://www.filodiritto.com/
- 3. L'alimentazione vegetariana del detenuto (in regime di 41 bis):Annalisa Gasparre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Quando una domanda formulata dal detenuto denunci la violazione di un diritto, la procedura giurisdizionale va attivata: è infatti doveroso per il magistrato di sorveglianza "procedere" nelle forme di cui all'art. 14 ter ord. pen. nei casi in cui il detenuto - implicitamente o esplicitamente - lamenti la lesione di un proprio diritto. 1. Nel caso considerato dalla sentenza che può leggersi in allegato, un detenuto - sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. - aveva denunciato il comportamento della direzione della casa circondariale ove era ristretto, che gli aveva negato il vitto vegetariano e l'ingresso di un maestro buddista zen. Ben due erano i reclami indirizzati al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2007, n. 46269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46269 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 24/10/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3413
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 012478/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME RM, N. IL 27/07/1955;
avverso ORDINANZA del 17/03/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di NUORO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari (conformi). OSSERVA
Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha deciso reiterati reclami (del 21.7.2005, 6. 2, 30.9 e 6.11.2006) avanzati dal detenuto ME AR in ordine alla sua inclusione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, fra i soggetti ad elevato indice di vigilanza (E.I.V.). Ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla classificazione E.I.V., siccome non rivolte ad invocare una specifica tutela (limitandosi il reclamante a sollecitare genericamente "i provvedimenti del caso"), oltreché ripetitive di istanza già sottoposta al suo ufficio e decisa con declaratoria di inammissibilità del 22.10.2003; analoga decisione adottava quanto al lamentato diniego di comunicazione degli atti del procedimento da parte dell'Amministrazione, trattandosi di questione già decisa (in termini favorevoli all'interessato) con deliberazione - impugnabile dinanzi al T.A.R. - della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi costituita ex L. 7 agosto 1990, n. 241. Reiterava invece l'invito, già dato all'Amministrazione con il provvedimento del 22.10.2003, di procedere, rispettando le cadenze normativamente imposte (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 32, comma 2), alla verifica delle condizioni per l'assegnazione a sezioni o istituti sottoposti a particolare vigilanza.
Ricorre per cassazione l'interessato, sollecitando la "verifica sulla completezza, correttezza e logicità della motivazione posta a base dello impugnato provvedimento" e "l'esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che lo riguarda" (ME
contro
Italia dell'undici gennaio 2005). Va al proposito chiarito che la citata decisione della Corte europea ha ritenuto violato il diritto all'esame, da parte di un organo giurisdizionale legalmente costituito, delle doglianze relative "alla sottomissione al regime E.I.V.". Come riportato nella traduzione italiana in atti (apparentemente ufficiale, ma farcita di improprietà e barbarismi talora incomprensibili) la controversia ha avuto origine da una richiesta del 18.4.1993 alla Commissione europea dei diritti dell'uomo, trasmessa alla Corte il 1.11.1998 e concernente il regime previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, cui il ricorrente era allora sottoposto;
venuta meno tale restrizione, la doglianza relativa alla sopravvenuta classificazione "E.I.V." fu incidentalmente introdotta con istanza pervenuta il 25.9.2000, a seguito di una decisione negativa della magistratura nazionale in data 7.3.2000. Questa venne pronunciata in un contesto normativo in cui era pacifico che - non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza sui reclami proposti ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35, n. 2 (cd. ordinamento penitenziario) - il rigetto del reclamo contro l'assegnazione del detenuto alla speciale sezione di alta sorveglianza non era ulteriormente reclamabile, attesa la natura amministrativa e non giurisdizionale del provvedimento (cfr. Cass., Sez. 1, 20.1/19.4.1997, Guido). Con sentenza 8/11.2.1999 n. 26 la Corte Costituzionale intervenne sull'art. 35 e sul successivo art. 69, dichiarandone la contrarietà alla Legge fondamentale nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale;
non ritenne tuttavia di indicare positivamente quale fosse il rimedio giurisdizionale allo stato applicabile, onde si verificarono incertezze e contrasti, opinando taluni che la lacuna non potesse essere colmata se non dal legislatore, individuando altri alternativamente uno dei possibili mezzi di gravame previsti dall'ordinamento penitenziario o dal codice di rito. Il contrasto fu risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 26.2/10.6.2003, GI - cui si è uniformata la successiva giurisprudenza - secondo la quale i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria incidenti su diritti soggettivi sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide con ordinanza ricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nella L. n. 354 del 1975, art. 14 ter. Ne segue che la violazione rilevata per il passato dalla
Corte europea non esiste più; infatti, il ricorrente ha oggi potuto adire l'autorità giudiziaria ed ottenere l'esame delle sue doglianze da parte di un organo imparziale, secondo le previsioni della convenzione. Non si pone, quindi, alcun problema di adeguamento alla decisione della Corte di Strasburgo. Tanto premesso, va però chiarito che le doglianze proponibili devono consistere in pretese astrattamente riconducibili ad un diritto soggettivo, e non possono investire questioni di mera opportunità rimesse a valutazioni discrezionali dell'amministrazione; in tal senso si sono univocamente pronunciate sia la Corte Costituzionale, sia le Sezioni Unite nelle decisioni sopra citate;
ne' diversamente si è espressa la stessa Corte europea, secondo la quale (con rinvio ad un principio già affermato nella decisione Bellet
contro
Francia del 4.12.1995) l'effettività del diritto di accesso alla giurisdizione richiede che un individuo goda di una possibilità chiara e concreta di contestare un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti. Per quanto riguarda la specifica materia in esame, va precisato che l'inserimento nel circuito E.I.V., volto ad assicurare, nell'ambito dei poteri di organizzazione e sicurezza degli istituti, l'ordine interno e la personale incolumità dei detenuti, non è assimilabile ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14 bis (sottoposizione a regime di sorveglianza particolare) e 41 bis, comma 2, Ordinamento Penitenziario perché, senza limitare la partecipazione al trattamento rieducativo ed alle attività consentite dal regolamento interno, stabilisce soltanto, per ragioni di opportunità, la collocazione del soggetto in determinati istituti o sezioni a sorveglianza rafforzata, con la prescrizione di cautele dettate non solo in relazione alla sua particolare pericolosità, ma anche al fine di evitare atti di autolesionismo o aggressioni da parte di altri detenuti. Ne consegue che il relativo provvedimento, di esclusiva e discrezionale competenza dell'Amministrazione penitenziaria, ove non ecceda la funzione tipica che gli è propria non è in sè suscettibile di ledere diritti soggettivi e si sottrae quindi al controllo del Magistrato di sorveglianza, mentre possono costituire ammissibile oggetto di reclamo le singole disposizioni o atti esecutivi che siano in concreto lesivi dei diritti incomprimibili del detenuto (cfr. Cass., Sez. 1, 3.2/24.3.2004, Pazienza). Tanto chiarito, va rilevato che il ricorso in esame, dopo una mera ricognizione di dottrina e giurisprudenza in materia, si limita a contestare il regime E.I.V. in quanto tale, per inconvenienti generalizzati che assume ne derivino, senza dedurre specifiche violazioni di situazioni giuridiche protette ne' indicare concreti mezzi di tutela (ad esempio, è ovvio che talune limitazioni al possesso di oggetti "d'uso comune", alle mansioni lavorative o agli orari e modalità di incontro ed intrattenimento sono perfettamente legittime, ove contenute nell'ambito delle esigenze di sicurezza). In particolare, viene censurato il giudizio di pericolosità sottostante alla qualificazione E.I.V., che si reputa di fatto preclusivo ai benefici penitenziari, omettendo di considerare che la pericolosità in tal sede ritenuta investe esclusivamente l'ordine interno dell'istituto e la protezione non solo degli altri detenuti, ma dello stesso interessato;
è dunque concettualmente del tutto distinta dalla pericolosità sociale rilevante agli effetti dei benefici penitenziari, proiettata all'esterno. Sotto altro profilo, l'accesso ai detti benefici dipende dalle indipendenti decisioni di organi giurisdizionali, in nessun modo vincolati a valutazioni dell'Autorità amministrativa. Quanto alla lamentata limitazione del diritto allo studio, la questione è prospettata in termini generali, senza considerare che, come risulta da altro contestuale provvedimento in atti del Magistrato di sorveglianza, il ricorrente, per quanto lo riguarda di persona, è stato trasferito in struttura penitenziaria prossima alla località dell'istituto universitario di iscrizione. Infine, doglianze relative alla mancata comunicazione dei provvedimenti di classificazione E.I.V. ed alla omessa verifica periodica ai sensi del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 32, comma 2, sono pure espresse in termini generali,
senza tener conto dell'esito positivo dei reclami al proposito personalmente presentati.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile per mancanza di specifici motivi e richieste. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinata in 1.000,00 Euro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2007