Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2007, n. 46269
CASS
Sentenza 24 ottobre 2007

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Il provvedimento di inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. (elevato indice di vigilanza), ove non ecceda la funzione tipica che gli è propria, non è in sé suscettibile di ledere diritti soggettivi e si sottrae quindi al controllo del Magistrato di sorveglianza, mentre possono costituire ammissibile oggetto di reclamo le singole disposizioni o gli atti esecutivi che siano in concreto lesivi dei diritti incomprimibili del detenuto.

I provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria incidenti su diritti soggettivi sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanza ricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nell'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354.

Commentari3

  • 1Art. 35-bis
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 41-bis
    https://www.filodiritto.com/

  • 3L'alimentazione vegetariana del detenuto (in regime di 41 bis):
    Annalisa Gasparre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Quando una domanda formulata dal detenuto denunci la violazione di un diritto, la procedura giurisdizionale va attivata: è infatti doveroso per il magistrato di sorveglianza "procedere" nelle forme di cui all'art. 14 ter ord. pen. nei casi in cui il detenuto - implicitamente o esplicitamente - lamenti la lesione di un proprio diritto. 1. Nel caso considerato dalla sentenza che può leggersi in allegato, un detenuto - sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. - aveva denunciato il comportamento della direzione della casa circondariale ove era ristretto, che gli aveva negato il vitto vegetariano e l'ingresso di un maestro buddista zen. Ben due erano i reclami indirizzati al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2007, n. 46269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46269
Data del deposito : 24 ottobre 2007

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