Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2004, n. 14487
CASS
Sentenza 3 febbraio 2004

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L'inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. (elevato indice di vigilanza) non può essere assimilato ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 14 bis (sottoposizione a regime di sorveglianza particolare) e 41 bis, comma secondo, ord. pen., in quanto il suddetto provvedimento, lungi dal limitare la partecipazione del detenuto ad attività trattamentali, stabilisce soltanto, per ragioni di opportunità specificamente indicate, l'allocazione intramuraria del detenuto in determinati istituti, con la prescrizione di determinate cautele dettate non solo in relazione alla sua particolare pericolosità, ma anche per evitare atti di autolesionismo o aggressioni da parte di altri detenuti. Ne consegue che il relativo provvedimento, essendo di esclusiva competenza dell'Amministrazione penitenziaria, si sottrae al controllo del Magistrato di sorveglianza, potendo costituire oggetto di reclamo solo i singoli atti esecutivi di esso che siano lesivi dei diritti primari del detenuto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2004, n. 14487
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14487
Data del deposito : 3 febbraio 2004

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