Sentenza 3 febbraio 2004
Massime • 1
L'inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. (elevato indice di vigilanza) non può essere assimilato ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 14 bis (sottoposizione a regime di sorveglianza particolare) e 41 bis, comma secondo, ord. pen., in quanto il suddetto provvedimento, lungi dal limitare la partecipazione del detenuto ad attività trattamentali, stabilisce soltanto, per ragioni di opportunità specificamente indicate, l'allocazione intramuraria del detenuto in determinati istituti, con la prescrizione di determinate cautele dettate non solo in relazione alla sua particolare pericolosità, ma anche per evitare atti di autolesionismo o aggressioni da parte di altri detenuti. Ne consegue che il relativo provvedimento, essendo di esclusiva competenza dell'Amministrazione penitenziaria, si sottrae al controllo del Magistrato di sorveglianza, potendo costituire oggetto di reclamo solo i singoli atti esecutivi di esso che siano lesivi dei diritti primari del detenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2004, n. 14487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14487 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 03/02/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 623
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 024874/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI RA N. IL 17/03/1946;
avverso ORDINANZA del 27/05/2003 GIUD. SORVEGLIANZA di LIVORNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Grasso Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con provvedimento 11/04/2003 il Ministero della Giustizia (Ufficio D.A.P.) ha rigettato la richiesta avanzata da EN CE, detenuto presso la Casa Circondariale di Livorno, diretta ad ottenere la declassificazione dal circuito E.I.V. (Elevato Indice Vigilanza), osservando in particolare che allo stato non risultavano elementi sufficienti per dimostrare l'attenuazione della pericolosità penitenziaria del detenuto, tenuto conto della gravità e natura dei reati in espiazione e del fatto che lo stesso era stato accusato di recente della commissione di reati "in costanza di detenzione ed in concorso con persone esterne al carcere".
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il difensore, deducendo da un lato che la pericolosità del richiedente era stata solo affermata dall'Ufficio senza l'indicazione di specifici elementi che lasciassero desumere una sua persistente pericolosità, tanto più che i reati per i quali era stato condannato erano risalenti nel tempo, e rilevando dall'altro che il regime E.I.V. comportava l'esclusione da attività trattamentali, la ridotta possibilità di socializzazione e l'assoggettamento del detenuto a condizioni più gravose (come allocamento del detenuto in cella singola, frequentissime e minuziose perquisizioni personali dopo ogni trasferimento e traduzione, frequentissime ispezioni nella cella, ammissione ai passeggi solo con alcuni detenuti, accurate perquisizioni personali anche per le persone ammesse al colloquio, ecc), di guisa che l'imposizione di tale regime carcerario, simile a quello previsto dagli artt. 14 bis e 41 bis ord. penit., comportando una compressione oltre ogni limite dei diritti primari del detenuto, doveva essere oggetto di controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Con ordinanza 27/05/2003 il Magistrato di Sorveglianza di Livorno ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza, osservando che "non si ravvisano competenze del Magistrato di Sorveglianza in ordine alla allocazione intramurale dei soggetti in esecuzione pena, ne' al loro inserimento nei diversi circuiti penitenziari".
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, il quale, anche con memoria presentata successivamente, ne ha chiesto l'annullamento per carenza della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 35, 69 ord. penit. e 666, 678 c.p.p.. In particolare il difensore - richiamando numerose sentenze della Corte costituzionale riguardanti l'esigenza di tutela dei diritti dei detenuti mediante procedimento avente modi e forme di carattere giurisdizionale (vedi sentenze 349/1993, 410/1993, 351/1996, 376/1997, 212/1997, 26/1999, 526/2000) - ha dedotto che il Magistrato di Sorveglianza, procedendo "de plano" senza alcuna garanzia giurisdizionale, si era dichiarato erroneamente incompetente, privando in tal modo il ricorrente di qualsiasi tutela giurisdizionale in ordine alla sua allocazione intramuraria. Inoltre il Magistrato non aveva considerato che l'inserimento nel circuito E.I.V. può essere oggetto di reclamo ai sensi dell'art. 35 ord. penit., in quanto tale regime, del tutto simile a quelli previsti dagli artt. 14 bis e 41 bis ord. penit, prevede limitazioni nel trattamento e la compressione di diritti primari del detenuto, la cui tutela deve essere garantita mediante procedimento avente carattere giurisdizionale come affermato dall'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 25079/2003 del 26/2/2003). In subordine il difensore ha dedotto questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 ord. penit. in relazione agli artt. 2, 3, 24, 111 e 113 della Costituzione.
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, come risulta dallo stesso provvedimento 11/04/2003 dell'Amministrazione Penitenziaria, l'inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. (Elevato Indice Vigilanza) non comporta alcuna limitazione sotto il profilo dell'accesso alle opportunità trattamentali riconosciute dall'ordinamento penitenziario, risolvendosi nella allocazione intramuraria di determinati detenuti - considerati pericolosi o soggetti ad atti di autolesionismo o di aggressione da parte di altri detenuti - in istituti carcerari specificamente attrezzati per il loro controllo, nonché nell'adozione di maggiori cautele con particolare riferimento alle loro traduzioni e trasferimenti.
Ciò premesso va rilevato che nel caso di specie il provvedimento adottato dall'Amministrazione Penitenziaria nei confronti del ricorrente non può essere assimilato a quelli adottati per l'applicazione dei regimi carcerari previsti dagli artt. 41 bis co. 2 e 14 bis ord. penit.. Infatti il ricorrente ha continuato ad usufruire delle attività trattamentali e, sebbene con l'osservanza di maggiori cautele, non ha subito significative limitazioni nell'esercizio dei suoi diritti, come emerge anche da vari e recenti provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza allegati agli atti, dai quali risulta la concessione di benefici penitenziari (liberazione anticipata per numerosi semestri) proprio in considerazione della sua proficua partecipazione all'opera di rieducazione accertata a seguito di trattamenti svoltisi nei vari istituti carcerari (vedi in particolare ordinanze del 12/12/2002 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna e del 06/02/1997 del Tribunale di Sorveglianza di Genova, nonché relazioni comportamentali del 09/12/2002 e del 13/11/2002 redatte rispettivamente dagli educatori dei carceri di Alessandria e di La Spezia).
Pertanto l'inserimento del ricorrente nel circuito E.I.V. non può essere assimilato ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 14 bis (sottoposizione a regime di sorveglianza particolare) e 41 bis co. 2 ord. penit., in quanto il suddetto provvedimento, lungi dal limitare la partecipazione del detenuto ad attività trattamentali, ha solo stabilito, per ragioni di opportunità specificamente indicate, la prescrizione di determinate cautele dettate, si badi bene, non solo per la particolare pericolosità del ricorrente, ma anche per evitare atti di autolesionismo o contatti con detenuti considerati non "affidabili". Ne consegue che nel caso di specie correttamente il Magistrato di Sorveglianza di Livorno si è dichiarato funzionalmente incompetente a decidere sul reclamo proposto avverso il provvedimento dell'11/04/2003 dell'Amministrazione Penitenziaria, non potendo il Magistrato di Sorveglianza interferire sulle scelte di natura discrezionale operate dalla Pubblica Amministrazione nell'ambito di un potere riconosciutogli dalla legge. Infatti il suddetto provvedimento riguarda solo l'allocazione intramuraria del ricorrente in determinati istituti con l'osservanza di particolari cautele e, come tale, rientra tra i provvedimenti di esclusiva competenza dell'Amministrazione Penitenziaria ai sensi dell'art. 14 ord. penit. e 32 D.P.R. 230/2000. Nè vale obiettare che, così operando, il ricorrente è stato privato della garanzia giurisdizionale per la tutela dei suoi diritti, comportando l'inserimento del ricorrente nel circuito E.I.V. alcune prescrizioni particolarmente gravose (allocamento in cella singola, frequentissime e minuziose perquisizioni personali dopo ogni trasferimento e traduzione, frequentissime ispezioni nella cella, ammissione ai passeggi solo con alcuni detenuti).
Non vi è dubbio che - alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. sez. 1^ n. 2023 del 15/05/2002, rv. 221623;
Sez. Un. n. 25079 del 26/02/2003, rv. 224603 e 224604 in materia relativa ai colloqui e alle conversazioni telefoniche) - contro gli atti dell'Amministrazione Penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti la tutela giurisdizionale si realizza attraverso l'ordinario modello procedimentale delineato dagli artt. 14 ter ord. penit. e 678 c.p.p., che prevede il reclamo al Magistrato di Sorveglianza, che decide mediante ordinanza ricorribile per cassazione. Tale principio deve ritenersi ormai acquisito, tanto più che con sentenza n. 26/1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 ord. penit. "nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Amministrazione Penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale". Ma ciò non significa che il Magistrato di Sorveglianza possa esercitare il controllo su quegli atti di esclusiva pertinenza della Pubblica Amministrazione, che si limitano a stabilire un particolare sistema di cautele, rafforzando quelle ordinarie, senza peraltro incidere sui diritti primari dei detenuti.
Nè può ritenersi rilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale. Infatti deve ritenersi pacifico che singoli atti conseguenti alla esecuzione del provvedimento E.I.V. possono essere oggetto di reclamo al Magistrato di Sorveglianza, qualora detti provvedimenti costituiscano in concreto una compressione dei diritti primari del detenuto, tanto da ledere la sua dignità e da impedire il soddisfacimento di esigenze primarie. A tal proposito è sufficiente ricordare che in "subiecta materia" si è pronunciata in più occasioni la Corte Costituzionale, che - prima con le sentenze nn. 349 e 410 del 1993 e poi con le successive sentenze nn. 351/1996, 376/1997 e 374/2000 - ha affermato i principi che l'Autorità Amministrativa "non può disporre trattamenti contrari al senso di umanità e al diritto di difesa o imporre trattamenti che prevedano forme di violenza fisica e morale nei confronti del detenuto", e che "le misure di attuazione del regime carcerario devono essere in ogni caso rispettose dei diritti del detenuto". Pertanto, proprio in aderenza ai suddetti principi, deve ritenersi che l'esercizio del potere amministrativo incontra un limite nella adozione di provvedimenti lesivi della personalità del detenuto che non siano riconducibili alla concreta esigenza di mantenere l'ordine e la sicurezza nelle carceri e che non siano giustificabili, anche per la scelta delle modalità di esecuzione, in relazione ai fini da perseguire.
Orbene nel caso di specie non risulta che il ricorrente, a causa del suo inserimento nel circuito E.I.V., abbia subito restrizioni o limitazioni dei suoi diritti di detenuto, non potendosi considerare tali le frequenti perquisizioni, l'allocazione in cella singola o il passeggio solo con detenuti considerati "affidabili". Ne consegue che l'adozione di tale provvedimento con le conseguenti prescrizioni, peraltro previste dalla legge (vedi in particolare artt. 14 e 34 ord. penit., 32 D.P.R. 230/2000), essendo di esclusiva competenza dell'Amministrazione Penitenziaria, si sottrae con tutta evidenza al controllo della Magistratura di Sorveglianza, tanto più che dallo stesso reclamo e dal ricorso non risulta che le cautele adottate siano state attuate con modalità lesive della personalità del ricorrente.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Viene esclusa la condanna del ricorrente al pagamento della somma alla cassa delle ammende non ravvisandosi sua colpa nella proposizione del ricorso, tenuto conto della delicatezza delle questioni trattate, peraltro in continua evoluzione.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2004