Sentenza 15 novembre 2013
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di rigetto di un reclamo proposto ai sensi dell'art. 14-ter, ord. pen. riguardante provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto. (Nel caso di specie, il provvedimento reclamato aveva limitato la consegna di capi di abbigliamento di lusso in favore di detenuto ristretto al regime di cui all'art. 41-bis, ord. pen.).
Commentario • 1
- 1. bis O.P.: il diritto alla sessualità dei detenuti – IUS In ItinereFrancesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
1. Premessa Il rapporto tra carcere e affettività ha, specialmente negli ultimi anni, alimentato sia dal punto di vista prettamente giuridico e normativo, sia psicologico e sociale il dibattito. In particolare il fulcro della questione si basava sul fatto se, un soggetto privato della libertà personale a seguito di una condanna ovvero di un provvedimento cautelare, stante la commistione nelle strutture carcerarie delle due categorie, potesse essere anche privato della sfera sessuale. Tale questione si è riproposta con particolare forza nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis O.P., c.d. carcere duro. Proprio su tale questione è di recente intervenuta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2013, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2013 |
Testo completo
7 67 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - SENTENZA N.3667/2013- - Rel. Consigliere - UMBERTO ZAMPETTI Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO N. 16995/2013 - Consigliere - Dott. RAFFAELE CAPOZZI - Consigliere - Dott. MAURIZIO BARBARISI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI SS N. IL 16/07/1970 avverso l'ordinanza n. 1629/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARA, del 27/03/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ALFREDO P. VIOLA che ha chiesto annullamento courinvio. Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 27.03.2013 il Magistrato di Sorveglianza di Novara respingeva parzialmente il reclamo proposto da ES TA, detenuto ristretto nel regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., che aveva ad oggetto la disposizione di servizio adottata dal Direttore dell'Istituto penitenziario che impediva la ricezione di "abbigliamento firmato" all'interno del c.d. "pacco colloquio".- Rilevava in proposito detto Magistrato -ripercorsa la giurisprudenza sul punto di rango costituzionale, di legittimità e della Corte europea- che il reclamo non era consentito in quelle materie che non attenessero ai diritti soggettivi, essendo intangibile dalla giurisdizione penale la scelta discrezionale dell'Amministrazione determinata da motivi di opportunità. Nella specie, peraltro, era comunque evidente che ragioni di sicurezza interna ben consigliassero di precludere che, attraverso l'uso di abbigliamento particolarmente costoso, si determinassero posizioni di supremazia tra detenuti. Ciò posto -ed in tal senso respinto il reclamo- rilevava però lo stesso giudice come la nota del DAP 20.05.2011 consentisse l'ingresso limitato di tali capi "firmati" nel numero di non più di due a testa (onde evitare il formarsi di interi guardaroba di vestiti di lusso), così invitando la Direzione della Casa Circondariale di competenza di valutare tale possibilità.- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo, con atto personale, violazione di legge e vizio di motivazione, argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : a) trattandosi di diritti soggettivi, si sarebbe dovuta espletare la "procedura giurisdizionalizzata prevista dall'art. 14 ter Ord. Pen."; b) in base all'art. 14 quater Ord. Pen. le restrizioni per i detenuti soggetti a regime particolare non possono riguardare il vestiario;
peraltro, stante tale regime che raggruppa pochi detenuti, in concreto non si potevano creare quelle condizioni di sudditanza poste a base del divieto;
mancanza di motivazione sul punto;
c) il Magistrato di Sorveglianza avrebbe dovuto dare ordini alla Direzione della Casa Circondariale affinché si uniformasse alla circolare del Dap 25.05.2011, e non limitarsi a consigliare la sua osservanza.- Successivamente il ricorrente TA inviava memoria datata 09.07.2013 con la quale richiamava il dictum della Corte Costituzionale (sentenza n. 135 del 03.06.2013) che ribadiva che le restrizioni ai detenuti sono legittime solo se funzionali alle esigenze di sicurezza.- 1 Lo stesso TA inviava poi altra memoria datata 09.08.2013 con la quale si sosteneva, tra l'altro (con riferimento ad altra ordinanza dello stesso Magistrato di Sorveglianza di Novara in data 23.07.2013), che l'acquisto di un cappotto non poteva essere vietato in ragione della necessità di coprirsi d'inverno.- Considerato in diritto 1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.- 2. Il condannato TA, detenuto ristretto nel regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., ha azionato il reclamo previsto dall'art. 14 ter Ord. Pen. avverso la limitazione, imposta Direttore dell'Istituto in conformità alla relativa Circolare dal dell'Amministrazione penitenziaria, alla consegna al detenuto stesso, attraverso il c.d. pacco colloquio, di vestiario di lusso (o "firmato", cioè di tipo lussuoso, genere particolarmente costoso). La risposta del competente Magistrato di sorveglianza, sopra sintetizzata, conforme alla normativa ed alla pertinente giurisprudenza, è del tutto ineccepibile. La sostanza del provvedimento assume, in primo luogo, che il reclamo non è ammissibile ove non sia dedotta la violazione di diritti soggettivi dei detenuti tutelabili con tale rimedio. Di poi, preso atto e rispettata la sfera di competenza amministrativa, e dunque la Circolare ministeriale che limitava la consegna di generi di vestiario di tal tipo, detto Magistrato non ha potuto far altro, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, che invitare la Direzione del carcere all'osservanza di tale normativa secondaria di tipo amministrativo, onde non privare i detenuti di quanto la stessa Amministrazione penitenziaria loro consente.- Ciò posto, è di tutta evidenza che i motivi di ricorso dedotti dall'TA sono decisamente inammissibili.- Questa Corte, anche con pronunce recenti, ha affermato che, in base al diritto vigente, non sussiste un diritto del detenuto a pretendere l'ingresso in carcere, per sua personale fruizione, di generi di vestiario di tipo lussuoso o comunque di particolare costo, tale da differenziare -contrariamente alla tendenziale parità di condizione di tutta la popolazione carceraria scolpita dall'art. 3 Ord. Pen. per cui "Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita" sia pur di fatto, ma in modo inevitabilmente vistoso e significativo, la condizione di alcuni rispetto agli altri. Si è anche rilevato, a sostegno di tali decisioni, che da un lato vi è una disciplina specifica (art. 7 Ord. Pen. ed artt. 10 e 14 del relativo regolamento) in materia di vestiario, e che dall'altro è prevista la possibilità per l'Amministrazione di regolamentare nello specifico la materia, in vista di esigenze di sicurezza ed in relazione ai regimi differenziati di cui agli artt. 14 bis, 41 bis e 64 2 della L. 354/75.- In tali decisioni (Cass. Pen. Sez. 1°, 23.09.2013, C.; Cass. Pen. Sez. 1°, 27.09.2013, L.R.; ecc.), ribadito quanto sopra, si è anche motivato in ordine alle indiscutibili ragioni di sicurezza interna (quali evitare che si ripetano situazioni di gerarchia di stampo criminale, vassallaggi, umiliazioni, ecc.) nonché alle ben comprensibili esigenze organizzative interne che giustificano l'intervento regolamentare, peraltro previsto ex lege, della Amministrazione su tale materia. Né si vede perché mai dovrebbero godere di maggior favore proprio i detenuti sottoposti a regime più severo (quale quello di cui all'art. 41 bis) in violazione dell'espresso dettato dell'art. 14, comma 2, DPR 230/2000.- Si tratta, quindi, di giurisprudenza già definita che ben risponde, nel merito, a tutti i profili sollevati dall'odierno ricorrente. In particolare occorre rilevare come erroneamente l'impugnazione invochi l'art. 14 quater, comma 2, Ord. Pen. posto che il vestiario ivi contemplato è quello fornito dall'Amministrazione (su cui non sono ammesse deroghe), mentre per quello che proviene dall'esterno è prevista proprio la limitazione di cui ai regolamenti in funzione di esigenze di sicurezza, in coerenza agli artt. 10 e 14 del regolamento (DPR 230/2000) in un quadro di necessaria lettura unitaria.- Ma, più in radice, occorre ribadire che sulla specifica materia della possibilità di fruire di abbigliamento lussuoso o comunque particolarmente costoso non può dirsi sussistere un vero e proprio diritto soggettivo del detenuto.- In proposito va premesso che, come è ben noto, in base alle sentenze della Corte Costituzionale (in particolare la 26/99 e la 526/2000) ed alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (a partire da Cass. Pen. SS. UU. n. 25079 in data 26.02.2003, Rv. 224603, Gianni), il reclamo ex art. 14 ter Ord. Pen. è consentito quale rimedio giurisdizionale per la lamentata violazione di diritti soggettivi attinenti la condizione carceraria. Al di fuori di tale sfera, ogni pur legittima doglianza deve trovare la sua sede in altri rimedi previsti dall'ordinamento (ricorsi civili o amministrativi). Orbene, il legittimo accesso al reclamo ex art. 14 ter Ord. Pen. è dunque subordinato al presupposto che l'istante agisca in forza di un vero e proprio diritto soggettivo di ambito carcerario che si assume violato (quale il diritto alla salute, allo studio, i rapporti con la famiglia, ecc.). Si deve trattare, quindi, di situazioni soggettive di cui si chiede la tutela sulla base di una fonte normativa (Costituzione o legge ordinaria) che la riconosca. Nella fattispecie, non solo l'TA non ha invocato una qualche fonte normativa che costituisca un diritto soggettivo per il detenuto a pretendere di ottenere vestiario di un particolare tipo (va sottolineato : non il vestiario come diritto primario, o in vista di particolari problemi di salute, ma quello di personale gradimento e di livello superiore), ma come si è visto- sussiste normativa del tutto contraria, tesa ad evitare differenziazioni tra detenuti, e che comunque legittima l'Amministrazione a limitazioni in funzione di comprensibili ragioni di salvaguardia 3 dell'ordine e della sicurezza interna (dunque in via generale e preventiva). Quanto a quest'ultimo aspetto, è di tutta evidenza che si tratta di discrezionalità amministrativa discendente da legge e, dunque, non sindacabile dall'Autorità giudiziaria ordinaria.- Tanto risponde anche a tutti i diversi profili del ricorso dell'TA, sia procedurali che sostanziali;
in particolare la recente pronuncia della Corte Costituzionale, invocata nella memoria 09.07.2013, ribadendo che le limitazioni ai detenuti devono trovare giustificazione in esigenze di sicurezza, interna o esterna, costituisce conferma del quadro generale, normativo e giurisprudenziale, venutosi a costituire sul particolare status dei detenuti e pone, quindi, la decisione in esame in piena coerenza con il sistema così delineato.- 3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, Cpp.- Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 Cpp, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.- Così deciso in Roma il 15 Novembre 2013 - Il Consigliere estensore Il Presidente Umberto Zampetti M. Cristina Siotto Compar DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 GEN. 2014 IL CANCELLIERB IN LL 4