Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
Il provvedimento con cui viene disposto l'inserimento del detenuto nel circuito EIV (elevato indice di vigilanza) non è assimilabile a quello adottato ai sensi dell'art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) ma rientra nell'esclusivo ambito amministrativo e pertanto non è suscettibile di sindacato da parte della magistratura di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2007, n. 47423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47423 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/11/2007
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 3784
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 007129/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA IL N. IL 09/10/1956;
avverso ORDINANZA del 19/12/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi il quale ha concluso per l'inammissibilità.
OSSERVA
RR PO, tramite il proprio difensore di fiducia, proponeva ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza de L'Aquila, emessa il 19.12.2006, con la quale si dichiarava incompetente sul reclamo avverso il provvedimento del DAP dd. 24.10.2006, che rigettava la sua istanza di declassificazione del circuito EIV (elevato indice di vigilanza) avanzata in giugno dello stesso anno, sul presupposto che si trattava di materia amministrativa;
egli, invece, sosteneva che la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva già ravvisato una violazione alla convenzione (art. 6) per l'asserita mancanza di controllo giurisdizionale sul punto. In subordine sollevava questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 27 e 97 Cost.. L'inserimento del detenuto nel circuito EIV non è assimilabile ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41 bis ord. pen. (sui quali si è espressa la sentenza della CEDU 11.1.2005 - ric. Musumeci richiamata nel ricorso), giacché:
a) tale provvedimento non limita in alcun modo la partecipazione del detenuto alle attività trattamentali, ma stabilisce semplicemente il collocamento del detenuto in certi istituti anziché in altri, ove l'Amministrazione riesce ad assicurare un maggior controllo, sia al fine di evitare aggressioni da parte di altri detenuti, sia al fine di evitare atti di autolesionismo.
b) neanche il ricorrente specifica in cosa sarebbe stato leso un suo proprio diritto, da far valere quindi davanti al giudice. Non specifica, infatti, quali esigenze primarie sarebbero state a lui precluse o ridotte, e si limita a richiamare principi astratti di puro diritto.
Sotto questo profilo, non esistendo un diritto del detenuto alla scelta del carcere dove scontare la pena, si rientra nell'ambito squisitamente amministrativo (in ossequio proprio all'art. 97 Cost.) che in nessun modo limita o comprime i diritti del ricorrente all'interno della struttura.
Nè sono prospettabili profili di illegittimità costituzionale, giacché una questione può essere rilevante solo nel caso in cui una volta decisa, permette al giudice di merito di risolvere una questione attinente al diritto fatto valere in giudizio;
ma, nel caso di specie, il ricorrente non lamenta, in realtà, alcun specifico trattamento degradante derivatogli dal nuovo collocamento in carcere, nè indica quale altro diritto incomprimibile gli sarebbe impedito di far valere davanti al giudice.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007