Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/06/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3465/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Carmine La Banca;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1
Silvia Cumino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/07/2022, , già dipendente dell' Parte_1 [...]
con la qualifica di conduttore di caldaie a vapore, ha dedotto Parte_2
di aver prestato servizio per circa 28 anni presso la centrale termica dell'ospedale “Guido
Chidichimo” di Trebisacce, in ambienti caratterizzati da elevata rumorosità, scarsa areazione, presenza di polveri nocive e sbalzi termici.
In data 11 aprile 2011, a seguito di visita medica disposta dal datore di lavoro, veniva riscontrata ipoacusia neurosensoriale bilaterale, confermata da esame audiometrico del giorno successivo e da successiva nota della U.O. di Sorveglianza Sanitaria (prot. n. 1407 del 9.5.2011), che attestava l'esposizione a rumore e prescriveva l'uso di otoprotettori.
Il ricorrente ha quindi promosso un primo giudizio (RG n. 655/2012) per ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia, conclusosi con sentenza n.
503/2016 del Tribunale di Castrovillari – Sezione Lavoro, che ha accertato l'origine professionale della malattia e condannato l' al pagamento di un indennizzo in capitale CP_2 per inabilità permanente pari all'8%, per un importo di € 5.619,57.
La CTU medico-legale espletata in quel giudizio ha accertato che ha ritenuto Pt_1 compatibile la patologia con l'esposizione cronica a rumori, rilevando anche l'assenza di visite mediche periodiche e l'inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro.
1
La si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione CP_3
decennale e la genericità della domanda, e nel merito ha contestato la sussistenza del danno differenziale e la responsabilità datoriale, sostenendo che il ricorrente non avrebbe fornito prova sufficiente della condotta colposa dell'ente né della quantificazione del danno.
2. Il "danno differenziale" è la quota di risarcimento che spetta al lavoratore per un infortunio sul lavoro o malattia professionale, che eccede quanto già indennizzato dall' . L' CP_2 CP_2
indennizza il danno biologico e patrimoniale secondo tabelle proprie, mentre il risarcimento del danno differenziale è volto a coprire l'intera lesione subita dal lavoratore, inclusi eventuali danni non patrimoniali non coperti dall' o un maggior risarcimento del danno patrimoniale. CP_2
Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno differenziale si prescrive in dieci anni. Questo perché la responsabilità del datore di lavoro, in caso di infortunio o malattia professionale dovuti alla violazione delle norme sulla sicurezza (art. 2087 c.c.), è di natura contrattuale. Nel caso di specie, la malattia è stata conosciuta dal ricorrente l'11.4.2011 e il decorso della prescrizione è stato interrotto con lettera raccomandata ricevuta dal datore di lavoro il
25.3.2016.
3.1 Il criterio che regola la convivenza tra le due tutele, assicurativa e risarcitoria, risiede nelle previsioni degli art. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (di seguito T.U.); si tratta del meccanismo dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità per i danni che ricadono nella copertura assicurativa, che tuttavia può essere superato nel caso in cui l'evento assicurato consegua ad una condotta del datore di lavoro che integri un reato perseguibile d'ufficio.
Tutti i pregiudizi che non ricadono nel perimetro della garanzia assicurativa vengono comunemente ricondotti alla categoria descrittiva dei cd. danni complementari o anche differenziali qualitativi, i quali, proprio a causa della predetta esclusione, soggiacciono alle regole civilistiche della responsabilità contrattuale.
Dal danno complementare (o differenziale qualitativo) va distinto il danno cd. differenziale (o differenziale quantitativo) che, invece, attiene al tipo di danno rientrante nella copertura dell'assicurazione obbligatoria ed è costituito dalla differenza di valore tra l'indennizzo ed il risarcimento. Stante il principio di integralità del risarcimento del danno, se il medesimo pregiudizio è suscettibile in sede civile di un risarcimento in misura maggiore di quanto erogato
2 dall' (c.d. danno differenziale quantitativo) il lavoratore avrà diritto a pretendere dal CP_2
datore di lavoro, a determinate condizioni appresso chiarite, la relativa eccedenza.
In linea di principio, in presenza di un tipo di danno già oggetto di assicurazione, il datore non dovrebbe risponderne personalmente in quanto dovrebbe beneficiare del trasferimento del rischio in capo all'assicuratore. Per come è strutturata la disciplina, tuttavia, all'ampliamento ovvero al restringimento dei limiti oggettivi dell'assicurazione obbligatoria corrisponde una dilatazione o un ridimensionamento della responsabilità del datore di lavoro. Ebbene, anche per i danni che ricadono nel perimetro della copertura assicurativa, l'esonero non opera quando il fatto-inadempimento che ha determinato l'infortunio o la malattia integri un reato perseguibile d'ufficio (artt. 10 e 11 TU); in tal caso, si riespande la responsabilità risarcitoria del datore.
Inoltre, è sufficiente che di tale fatto-reato faccia accertamento il giudice civile, indipendentemente dal giudizio penale e dalla relativa condanna, stante la soppressione della pregiudizialità penale. Ciò significa che l'accertamento seguirà le regole civilistiche della colpa e il lavoratore – a differenza che nel processo penale ove deve dimostrarsi la colpevolezza del datore - potrà beneficiare dell'agevolazione probatoria ex art.1218 cc, con conseguente spostamento dell'onere della prova liberatoria della non imputabilità del fatto, in capo al datore di lavoro.
3.2 Le risultanze della CTU medico-legale espletata nel precedente giudizio n. 655/2012 RG, unitamente alle dichiarazioni testimoniali rese nel presente procedimento, hanno confermato che ha lavorato per decenni in ambienti con livelli di rumorosità superiori ai limiti di Pt_1
legge, senza adeguati dispositivi di protezione individuale, senza pannelli fonoassorbenti,
e senza alcuna attività di monitoraggio o prevenzione da parte del datore di lavoro.
In particolare, per come si legge nella sentenza n. 503/2016 pubbl. il 13/05/2016 emessa nei confronti del ricorrente e dell' così si legge: “Sebbene non vi sia in atti un calcolo CP_2 dell'esposizione qualificata del ricorrente al rumore, il CTU incaricato nel corso del giudizio, correttamente, ha fatto derivare l'origine professionale dell'ipoacusia riscontrata dalle certificazioni dei medici del lavoro incaricati delle visite ordinarie in cui è emersa una idoneità parziale al lavoro svolto dal ricorrente e prescritta proprio una protezione acustica. Tanto ha confortato la sussistenza della esposizione qualificata al rumore ai sensi del D.L. n. 277/1991, per come analiticamente chiarito nell'elaborato peritale. Nella relazione integrativa resa a seguito di chiarimenti il CTU ha riconosciuto un danno biologico pari all'8%”.
Il teste , ex manutentore dell'ospedale di Trebisacce, ha dichiarato che i locali Testimone_1
seminterrati dove lavorava erano estremamente rumorosi, con vibrazioni del Pt_1
pavimento, calore e odori sgradevoli, e che nessuno dei lavoratori, incluso , era dotato Pt_1
3 di cuffie o altri dispositivi di protezione acustica. Ha inoltre riferito che le caldaie erano vecchissime e che non esistevano pareti fonoassorbenti.
Il teste , collega del ricorrente, ha confermato che ha sempre Testimone_2 Pt_1
lavorato come caldaista sin dall'assunzione nel 1986, in ambienti molto rumorosi e caldi, privi di pannelli fonoassorbenti e dispositivi di protezione individuale. Ha riferito che le caldaie erano sempre accese, alimentando anche l'acqua calda dell'ospedale, e che nessun controllo o tutela specifica era stata predisposta dall'azienda. Cont Tali elementi dimostrano la violazione degli obblighi di sicurezza da parte dell' la quale non ha dimostrato, come era suo onere, di aver adottato le misure tecniche e organizzative necessarie a prevenire il danno, né ha vigilato sull'effettivo utilizzo di eventuali dispositivi di protezione.
3.3 La liquidazione del danno differenziale passa per la previa determinazione dell'ammontare del valore civilistico del danno che, una volta determinato al netto dei danni complementari, va raffrontato con quanto indennizzato o indennizzabile dall' per il medesimo pregiudizio. CP_2
Il differenziale deve esser accertato confrontando i valori monetari del danno liquidato secondo le tabelle civilistiche (cfr. Cass. ordinanza n. 22021 del 12/07/2022) con quelli risultanti dalla tabella di indennizzo (aggiornata con D.M. 45/2019). CP_2
In particolare, per la quantificazione civilistica del danno, è comune nella giurisprudenza di merito l'impiego delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio per la giustizia milanese. La giurisprudenza di legittimità ha dato avallo all'impiego di tali parametri, salvo che via siano fondati motivi per discostarsene nel caso concreto di cui il giudice deve dar conto in motivazione;
si tratta di un criterio paranormativo che il giudice può utilizzare ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc. del danno non patrimoniale (Cass. n14402/2011,
12408/2011), che garantisce uniformità di trattamento sul territorio nazionale, in applicazione dell'art. 3 Cost.
Vanno, in particolare, impiegate le tabelle in vigore al momento della decisione o, più correttamente, al momento della liquidazione giudiziale o convenzionale che sia (cfr. Ordinanza
n. 8352 del 30/03/2025; Cass. 18163/2007, per la quale se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (cfr. Cass. n. 25485 del 2016 e n. 7272 del 2012, secondo le quali "la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.").
4 Ciò si spiega considerando che nelle obbligazioni da risarcimento danni per equivalente, la prestazione ha ad oggetto il valore economico del bene danneggiato e viene adempiuta con la corresponsione di una somma di denaro in funzione succedanea rispetto all'utilità originaria, cui deve essere (appunto) equivalente in termini di potere di acquisto. La difficoltà nell'operazione sorge per l'ineludibile scarto temporale esistente tra l'epoca di verificazione dell'evento lesivo e quella della sua liquidazione: da qui l'esigenza di liquidare il danno all'attualità per annullare gli effetti negativi del tempo sul potere d'acquisto del denaro.
Proprio tenendo presente tale necessità, le tabelle dall'Osservatorio di Milano sono state da ultimo aggiornate all'1 gennaio 2024 seguendo il criterio degli indici ISTAT.
In relazione al potere/dovere del giudice di operare la personalizzazione del danno, va precisato che le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (v. ex multis Cass.
07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988; 10/11/2020, n. 25164;
04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046). Sul piano concettuale occorre, invero, rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale già esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività 10 comuni ad ogni persona. Di conseguenza il valore del punto che a quella percentuale corrisponde già ristora siffatte conseguenze. Solo ove siano state allegate e provate circostanze peculiari del caso concreto – le quali possono riguardare sia gli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lesione al dito del pianista dilettante, all'arto del tennista agonista, dell'attore amatoriale) sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (specifica e straordinaria, non comune penosità del fatto lesivo) – sarà giustificato e, prima ancora dovuto, un aumento del risarcimento.
Considerata dunque la percentuale di danno biologico dell'8%, nel caso che qui occupa va tenuto conto dell'età del ricorrente, nato nel 1958, di anni 53 al momento del fatto, si perviene a complessivi € 16.656,90 (calcolata senza personalizzazione, non essendo stati forniti elementi utili). Da tale somma va detratto quanto versato dall' a titolo di indennizzo per danno CP_2
biologico, ossia la somma di € 5.619,57.
Cont 3.4 Pertanto, l resistente deve essere condannata al pagamento di € 11.037,33. È poi appena il caso di rilevare – sempre alla stregua della predetta TABELLA - che si tratta di somma espressa in moneta al valore già aggiornato al 1° gennaio 2024, sicché, pur essendo il risarcimento del danno un “debito di valore”, come tale non soggetto al principio nominalistico,
a tale somma non va aggiunta la rivalutazione monetaria, mentre certamente vanno aggiunti gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi quindi in ipotesi di
5 “mora ex re”, vanno conteggiati dalla data del fatto illecito (id est dall'11.4.2011, data coincidente con la integrale manifestazione e stabilizzazione del danno) e sino all'effettivo soddisfo. Siffatti interessi, tuttavia, andranno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma sulla somma come annualmente rivalutata secondo indici ISTAT: conseguentemente, ai fini del calcolo degli interessi, la somma complessiva risultante dall'applicazione delle tabelle deve essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportata al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (c.d. “devalutazione”) e, sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali.
Si precisa peraltro che spetta solo il maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche Cass.
Lav. 3 agosto 2005 N° 16284).
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accertata e dichiarata l'integrale responsabilità del datore di lavoro nella causazione della malattia professionale di cui è causa, condanna la parte resistente al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per € 11.037,33 oltre accessori come specificato in motivazione;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 23/06/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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