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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1689/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1689/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GAMBETTI EUGENIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GAMBETTI EUGENIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 08 luglio 2004 nel Comune di Novara, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Novara al n.4468, anno 2004, parte I, serie A;
con riferimento alle figlie e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e Persona_1 Persona_2 minorenne convivente con la madre, confermare integralmente le condizioni indicate in sede di Persona_3 vengono di seguito ritrascritte.
Pag. 1 1) Per la figlia minore i genitori concordano il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Persona_3 disponendo che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia manterrà la residenza presso anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale in Novara C.so XXIII Marzo n. 301. Le decisioni di maggiore interesse per le figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2) Con riferimento alla figlia i genitori concordano che il padre potrà vedere e sentire telefonicamente la figlia Per_3 quando vorrà. Il padre potrà tenerla con sè con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, il sabato sera (con rientro presso l'abitazione coniugale per dormire) e dalla domenica mattina fino alla domenica sera quando, dopo cena, la accompagnerà a casa dalla madre;
nel caso in cui la figlia esprimesse il desiderio di pernottare, anche il sabato notte, presso l'abitazione del padre lo potrà fare, previo Per_3
preavviso alla madre;
- un pomeriggio alla settimana, indicativamente il mercoledì, prelevandola all'uscita da scuola ed accompagnandola prima di cena a casa dalla madre. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordare Per_3 con la madre entro il mese di maggio;
durante le vacanz zie, la figlia potrà trascorrere con il padre la Vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale e di Capodanno ad anni alterni. I genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo ed il numero di telefono se si allontanano con le figlia dalla propria residenza e dovranno inoltre riferire il luogo ed il recapito di villeggiatura della figlia. 3) La casa coniugale in comproprietà tra i coniugi viene assegnata, unitamente a tutti gli arredi, alla sig.ra
[...]
Pt_1
. dovrà corrispondere alla sig.ra per concorso al mantenimento delle due Controparte_1 Parte_1 figlie maggiorenni (non economicamente autosufficienti) e della figlia minorenne la somma mensile di euro 810,00 (ottocentodieci), euro 270,00 per ogni figlia, da versare anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 366mo giorno successivo della sentenza di divorzio. Inoltre, il sig. verserà mensilmente alla sig.ra la metà di quanto percepito come assegno unico per le figlie. Per_3 Pt_1
Il sig. contribuirà per il 70% a tutte le spese straordinarie delle figlie, pagando o rimborsando il 70% delle Per_3 spese rie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista, ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal S.S.N. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci particolari o omeopatici. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie, imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico richiesto ad inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'Istituto scolastico. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
Pag. 2 Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Nel caso di spese per cui è richiesto l'assenso dell'altro genitore, in caso di mancato espresso dissenso da parte del genitore obbligato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione delle spese, la spesa si intenderà come approvata. Il genitore dovrà rimborsare la spesa anticipata entro 15 giorni dalla richiesta. 5) Il sig. dovrà continuare a provvedere al pagamento del mutuo fino al termine dello stesso. Controparte_1
Tutte le spese condominiali della casa coniugale (compresi gli arretrati) saranno integralmente a carico del sig.
” Per_3
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Novara in data 8 luglio 2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4468, parte I, serie A, anno 2004. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli e maggiorenni ma non economicamente Per_2 autosufficienti, e minorenne. Persona_3
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 29.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 3 Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara in data 8 luglio 2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4468, parte I, serie A, anno 2004;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 13/11/2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1689/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GAMBETTI EUGENIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GAMBETTI EUGENIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 08 luglio 2004 nel Comune di Novara, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Novara al n.4468, anno 2004, parte I, serie A;
con riferimento alle figlie e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e Persona_1 Persona_2 minorenne convivente con la madre, confermare integralmente le condizioni indicate in sede di Persona_3 vengono di seguito ritrascritte.
Pag. 1 1) Per la figlia minore i genitori concordano il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Persona_3 disponendo che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia manterrà la residenza presso anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale in Novara C.so XXIII Marzo n. 301. Le decisioni di maggiore interesse per le figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2) Con riferimento alla figlia i genitori concordano che il padre potrà vedere e sentire telefonicamente la figlia Per_3 quando vorrà. Il padre potrà tenerla con sè con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, il sabato sera (con rientro presso l'abitazione coniugale per dormire) e dalla domenica mattina fino alla domenica sera quando, dopo cena, la accompagnerà a casa dalla madre;
nel caso in cui la figlia esprimesse il desiderio di pernottare, anche il sabato notte, presso l'abitazione del padre lo potrà fare, previo Per_3
preavviso alla madre;
- un pomeriggio alla settimana, indicativamente il mercoledì, prelevandola all'uscita da scuola ed accompagnandola prima di cena a casa dalla madre. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordare Per_3 con la madre entro il mese di maggio;
durante le vacanz zie, la figlia potrà trascorrere con il padre la Vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale e di Capodanno ad anni alterni. I genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo ed il numero di telefono se si allontanano con le figlia dalla propria residenza e dovranno inoltre riferire il luogo ed il recapito di villeggiatura della figlia. 3) La casa coniugale in comproprietà tra i coniugi viene assegnata, unitamente a tutti gli arredi, alla sig.ra
[...]
Pt_1
. dovrà corrispondere alla sig.ra per concorso al mantenimento delle due Controparte_1 Parte_1 figlie maggiorenni (non economicamente autosufficienti) e della figlia minorenne la somma mensile di euro 810,00 (ottocentodieci), euro 270,00 per ogni figlia, da versare anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 366mo giorno successivo della sentenza di divorzio. Inoltre, il sig. verserà mensilmente alla sig.ra la metà di quanto percepito come assegno unico per le figlie. Per_3 Pt_1
Il sig. contribuirà per il 70% a tutte le spese straordinarie delle figlie, pagando o rimborsando il 70% delle Per_3 spese rie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista, ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal S.S.N. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci particolari o omeopatici. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie, imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico richiesto ad inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'Istituto scolastico. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
Pag. 2 Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Nel caso di spese per cui è richiesto l'assenso dell'altro genitore, in caso di mancato espresso dissenso da parte del genitore obbligato entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione delle spese, la spesa si intenderà come approvata. Il genitore dovrà rimborsare la spesa anticipata entro 15 giorni dalla richiesta. 5) Il sig. dovrà continuare a provvedere al pagamento del mutuo fino al termine dello stesso. Controparte_1
Tutte le spese condominiali della casa coniugale (compresi gli arretrati) saranno integralmente a carico del sig.
” Per_3
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Novara in data 8 luglio 2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4468, parte I, serie A, anno 2004. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli e maggiorenni ma non economicamente Per_2 autosufficienti, e minorenne. Persona_3
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 29.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 3 Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara in data 8 luglio 2004 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4468, parte I, serie A, anno 2004;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 13/11/2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
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