Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2007, n. 18253
CASS
Sentenza 23 aprile 2007

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La disciplina dettata dall'art. 443 cod. proc. pen. per l'impugnazione delle sentenze pronunciate all'esito di giudizio abbreviato non ha subito modifiche a seguito della riformulazione dell'art. 593 cod. proc. pen. introdotta dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 e della successiva declaratoria di incostituzionalità di detta ultima norma, rimanendo quindi valido, per il caso in cui la sentenza sia stata impugnata con appello da parte dell'imputato e con ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero, il principio secondo cui trova applicazione, in tale ipotesi, la regola di cui all'art. 580 cod. proc. pen., in base alla quale il ricorso, ancorché proposto da soggetto non titolare del diritto di proporre appello, si converte in tale ultimo mezzo di gravame.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2007, n. 18253
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18253
Data del deposito : 23 aprile 2007

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