Sentenza 23 aprile 2007
Massime • 1
La disciplina dettata dall'art. 443 cod. proc. pen. per l'impugnazione delle sentenze pronunciate all'esito di giudizio abbreviato non ha subito modifiche a seguito della riformulazione dell'art. 593 cod. proc. pen. introdotta dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 e della successiva declaratoria di incostituzionalità di detta ultima norma, rimanendo quindi valido, per il caso in cui la sentenza sia stata impugnata con appello da parte dell'imputato e con ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero, il principio secondo cui trova applicazione, in tale ipotesi, la regola di cui all'art. 580 cod. proc. pen., in base alla quale il ricorso, ancorché proposto da soggetto non titolare del diritto di proporre appello, si converte in tale ultimo mezzo di gravame.
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Il fatto Il Giudice di pace di Torino assolveva, con la formula perché il fatto non sussiste, l'imputato dal reato di cui all'art. 595 cod. pen..Ciò posto, avverso questa decisione proponeva appello la parte civile, con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale, deducendo, ai soli effetti della responsabilità civile, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione e l'assenza di cause di giustificazione.Dal canto suo, il Tribunale di Torino, riqualificato l'appello come ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti alla Cassazione, rilevando che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dal D.Lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile ratione …
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L'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali. Corte di Cassazione sez. Unite Penali, sentenza 16 luglio – 1 ottobre 2020, n. 27326 Presidente Fumu – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il G.u.p. del Tribunale di Enna, con sentenza del 22 gennaio 2015, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, che ha condannato anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, in relazione al reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2007, n. 18253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18253 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 23/04/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 519
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 000632/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE LUCIANO, N. IL 11/12/1953;
avverso SENTENZA del 07/07/2006 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7 luglio 2006, la Corte d'Appello di Perugia, sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Orvieto appellata da CH AN e dal Procuratore della Repubblica, dichiarava CH colpevole anche dei reati di riciclaggio di autovettura Audi compendio di rapina (capo D), falsificazione delle targhe della stessa (capo E), ricettazione di modulo di carta di circolazione compendio di furto (capo F), falsificazione dello stesso (capo G) e della patente di guida (capo H) e sostituzione di persona attribuendosi le false generalità di OS LE (capo I) e per l'effetto aumentava la pena già inflitta di mesi otto di reclusione ed Euro seicento di multa (applicata la riduzione per il rito).
Confermava, nel resto la decisione impugnata, con la quale era stato dichiarato colpevole di rapina aggravata, porto e detenzione di arma, evasione (capi A, B e C) e condannato alla pena di tre anni quattro mesi di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa con interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
La Corte territoriale, rilevato che le impugnazione del P.M. (che aveva proposto sia appello che ricorso per Cassazione) dovevano essere convertite in appello a norma dell'art. 580 c.p.p., ricorrendo ipotesi di connessione ex art. 12 c.p.p., e disattesa in conseguenza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p. proposta dal P.G., nel merito riteneva provata la responsabilità del CH anche in ordine ai reati di riciclaggio, falso, ricettazione sulla scorta degli accertamenti effettuati che avevano consentito di verificare la provenienza da delitti dell'autovettura, dei moduli dei documenti di circolazione e della falsificazione degli stessi e delle targhe nonché della patente di guida.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento: - per violazione degli artt. 593 e 580 c.p.p., per insussistenza di connessione tra i fatti di cui ai capi da D ad I con quelli di cui ai capi da A a C;
- violazione dell'art. 533 c.p.p., comma 1, in relazione al "principio del "al di là di ogni ragionevole dubbio" proprio in quanto, con motivazione ampia e dettagliata, il Giudice di primo grado aveva proprio relativamente alla prova ed al contrappeso delle prove escluso la possibilità di condanna, che, invece, è intervenuta senza che in punto di fatto la Corte di appello abbia fornito elementi integrativi che potessero giustificare tale situazione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, per la parte in cui critica la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente la continuazione ex art. 12 c.p.p., lett. b), tra i reati di cui ai capi A, B, C (in relazione ai quali è stato proposto appello dall'imputato) e quelli di cui ai capi C, E, F, G, H, I (per, i quali è stato proposto ricorso dal P.M.). Ed invero il ricorrente si è limitato ad affermare che si è trattato "di situazione occasionale", in tal modo venendo meno all'obbligo di specificità nell'indicazione delle ragioni in diritto a sostegno della relativa richiesta, imposto dall'art. 581 c.p.p., lett. c), e sanzionato dal successivo art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c); è infondato, in quanto la disciplina dell'impugnazione della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato è dettata in maniera autonoma dall'art. 443 c.p.p., sul quale la modifica apportata all'art. 593 c.p.p. con L. n. 46 del 2006 e la successiva declaratoria di incostituzionalità non hanno dispiegato quindi alcun effetto. Vanno quindi confermate le regole interpretative secondo le quali il ricorso per Cassazione del Pubblico Ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, si converte in appello, qualora il medesimo provvedimento sia oggetto di appello da parte dell'imputato, a nulla rilevando, per ragioni di economia e di unitarietà processuale, la circostanza che la sentenza impugnata sia oggettivamente inappellabile per la parte che ha proposto ricorso per Cassazione. (Cass Sez. 1^, n. 0 1299 del 21/11/2003 - 20/01/2004):
L'art. 580 c.p.p., detta una regola valida in ogni caso di proposizione di mezzi di impugnazione diversi, sia che il ricorso per Cassazione riguardi profili di violazione di legge sia questioni che attengano al vizio di motivazione, avendo la funzione, processuale, di evitare una molteplicità di pronunce, eventualmente contrastanti, emesse in sede di impugnazione. Me consegue che la norma va applicata anche in caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione, quando il ricorso stesso implichi valutazioni di marito, come pure nell'ipotesi si tratti di ricorso per Cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata con il rito abbreviato. (Cass. Sez. 6^, n. 37381 del 09/04 - 01/10/2003).
2. il secondo motivo è inammissibile per genericità, in quanto a fronte della motivazione della Corte di appello che ha valutato gli elementi di prova documentale acquisita, il ricorrente si è limitato ad addebitare alla sentenza impugnata di aver pronunciato condanna "senza che in punto di fatto la Corte di Appello abbia fornito elementi integrativi che potessero giustificare tale situazione".
3. Il ricorso deve di conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2007