Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
L'imputato non può dolersi dell'impossibilità di addivenire ad oblazione, nel caso di derubricazione in reato oblabile di una contestazione in origine preclusiva di detta causa estintiva, qualora non abbia tempestivamente invocato la più favorevole qualificazione giuridica del fatto e, conseguentemente, la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 8780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8780 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo Pinozzi Presidente del 5.5.1999
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Rossi " N. 498
3. " Emilio Gironi " rel. est. REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Vancheri " N. 7637/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OR GO n. Napoli 15.12.1922 avverso la sentenza 28.10.1998 C.A. Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fitta dal Consigliere Dott. Gironi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mura che ha concluso per ann.to con rinvio in relazione al 1^ motivo
LA CORTE- rilevato che la sentenza impugnata, in riforma di quella di primo grado, che aveva dichiarato OR GO colpevole del reato di cui all'art. 3 l. 895/1967 per non aver ottemperato all'ordine dell'autorità di p.s. di consegnare le anni in suo possesso a seguito di revoca della licenza di vendita di armi e munizioni, ha qualificato il fatto come violazione dell'art. 650 c.p., condannando l'imputato alla pena di un mese e dieci giorni di arresto;
- visto il ricorso con cui l'OR lamenta la mancata restituzione degli atti al p.m. per la contestazione della diversa imputazione, che avrebbe determinato la sottrazione dell'imputato al giudice naturale di primo grado ed avrebbe precluso allo stesso la facoltà di chiedere l'oblazione;
- considerato che il ricorrente lamenta, altresì, carenza di motivazione circa l'irrogazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, alternativamente prevista, nonostante la sua condizione di incensurato;
- ritenuta la manifesta infondatezza della prima censura, spettando al giudice, ex art. 521, I co., c.p.p., l'esatta qualificazione giuridica del fatto contestato ed essendosi correttamente la competenza radicata in primo grado presso il tribunale sulla base dell'originaria imputazione;
- considerato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale da ultimo ribadito da questa stessa sezione con sentenza 10.11.1998 n. 1196, Mangione, secondo cui non può dolersi dell'impossibilità di addivenire ad oblazione, in caso di derubricazione in reato oblabile di una contestazione in origine preclusiva di detta causa estintiva, l'imputato che non abbia tempestivamente invocato la più favorevole qualificazione giuridica del fatto e, conseguentemente, la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa (nello stesso senso v. Cass. 19.4.1985, Bertone, Foro it., Rep. 1986, voce Oblazione, n. 10; 18.12.1984, Melani, ibid., n. 11 e 10.7.1981, Villa, id., Rep. 1982, voce cit., n. 10);
- ritenuta, per contro, la fondatezza dell'ultimo motivo di ricorso, non avendo la corte di appello in alcun modo motivato, al di là di un convenzionale richiamo all'art. 133 c.p., l'opzione per la sanzione detentiva prevista in alternativa a quella pecuniaria, pur a fronte di sentenza di primo grado che aveva, invece, optato per il minimo edittale della pena prevista per l'originaria imputazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999