Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 1
In materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi del secondo comma dell'art. 240 bis delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, la non operatività della sospensione, durante il periodo feriale, dei termini delle indagini preliminari, si estende anche ai termini di impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari personali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/1999, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 10.3.1999
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " N. 864
3. " TO BB " REGISTRO GENERALE
4. " US LA RE " N. 36359/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AT ES (di Carmine), nato a [...] il [...];
avverso ordinanza in data 7.8.1998 del Tribunale di Bari;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luciano Deriu Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore, avv. Corrado Raffaele Oliviero, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 7.8.98,il Tribunale di Bari, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cpp, confermava il provvedimento 16.7.98 del Giudice per le indagini preliminari presso esso ufficio (nel seguito:
GIP), che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AP ES (di Carmine) per tutta una serie di reati (associazione a delinquere, detenzione e porto abusivi di armi con lesioni volontarie, importazione illegittima di armi, resistenza e lesioni ad agenti di polizia giudiziaria). In motivazione, il Tribunale esaminava - anzitutto - alcune questioni preliminari, sottolineando: a) come nel caso di specie (alla udienza del 3.8.98 la difesa aveva eccepito la mancata notifica all'indagato del decreto di fissazione dell'udienza stessa;
previa rinuncia alla sospensione dei termini, la trattazione del riesame era stata rinviata all'udienza del 7.8.98) il termine per il deposito dell'ordinanza di riesame scadesse alla data dell'8.8.98 (risultando pervenuti gli atti il 27/7/98 ed essendo rimasti sospesi i termini nei giorni 1 e 2 agosto); b) come tutti gli atti a suo tempo trasmessi al GIP fossero stati inviati anche al giudice del riesame;
c) come le intercettazioni in atti fossero pienamente utilizzabili. Quanto al merito, il Tribunale poneva in particolare evidenza: come a carico del AP fossero emersi gravi indizi di reità in ordine all'associazione per delinquere e ai delitti relativi alle armi;
come sussistessero esigenze cautelari di eccezionale spessore, tutelabili solo con la custodia in carcere.
Proponeva ricorso per Cassazione il AP, deducendo nell'ordine i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 606 in riferimento all'art. 309 c.
9-10 cpp, per omessa dichiarazione della perdita di efficacia della ordinanza, essendo intervenuta la decisione oltre il termine di legge;
2) violazione dell'art. 606 in riferimento all'art. 309 c. 5 e 10 cpp, per omessa dichiarazione della perdita di efficacia dell'ordinanza per mancata trasmissione di tutti gli atti nei termini di cui al comma 5 dell'art. 309 cpp;
3) violazione dell'art. 606 in relazione all'art. 178/c cpp e all'art. 309/8 cpp, per violazione del diritto di difesa per inosservanza dei termini di comparizione;
4) violazione dell'art. 606 in relazione all'art. 178/c cpp, per violazione del diritto di difesa, per la omessa allegazione agli atti del procedimento delle cassette registrate relative alle intercettazioni telefoniche e ambientali. Incostituzionalità della normativa che non sanziona la mancata allegazione;
5) violazione dell'art. 606 cpp, per mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi;
6) violazione dell'art. 606 cpp, per mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. All'odierna udienza, il Procuratore generale e il difensore hanno illustrato, rispettivamente, le tesi e le conclusioni sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A conforto della prima ragione di doglianza, il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere "che la deroga alla sospensione dei termini nei processi di criminalità organizzata, come il presente di competenza della D.D.A., si applichi unicamente alle indagini preliminari e non al procedimento di riesame": in realtà, la più recente giurisprudenza avrebbe affermato il principio opposto, ribadendo che l'art. 240 bis c. 2 Disp. Att. cpp vale anche in relazione ai termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali;
conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto depositare l'ordinanza (o quantomeno il dispositivo) entro il 6 agosto 1998, a pena di inefficacia.
La doglianza è fondata.
Le Sezioni Uniti di questa Corte (sent. 12 del 26.6.96, cc. 8.5.96, Giammaria) hanno preso posizione sul contrasto giurisprudenziale, incentrato sul significato da attribuire alla diversa formulazione del secondo comma dell'art. 240 bis Disp. Att. cpp ("La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità") rispetto al testo del primo comma dello stesso articolo ("...la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini"), ritenendo: che il legislatore, con la citata disposizione del secondo comma, - nel quadro delle misure volte a far fronte ai gravi fenomeni malavitosi a livello sia di prevenzione che di repressione - abbia inteso evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisse pause o decelerazioni, pregiudizievoli al risultato dell'attività stessa;
che sarebbe "del tutto insoddisfacente" ricondurre la disciplina dei procedimenti incidentali de libertate (correlativi) alla regola generale di sospensione feriale di cui al comma primo (che prevede un rimedio processuale dal significato "unidirezionale", in quanto operativo solo su iniziativa e nell'interesse dell'imputato); che, sotto il profilo sistematico, non appaia giuridicamente possibile estrapolare, dal contesto della fase delle indagini preliminari, i procedimenti di riesame e di appello relativi alle misure cautelari assunte nella fase medesima;
che l'enunciazione normativa del secondo comma, con il "rinvio globale" alla "sospensione" dei termini delle indagini preliminari, faccia necessariamente riferimento "anche ai termini dei procedimenti 'incidentali', che ineriscono intimamente alla fase stessa" (il tutto secondo una ragionevole e plausibile scelta del legislatore), che, dunque, nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, la "non operatività della sospensione, durante il periodo feriale, dei termini delle indagini preliminari", si estenda anche ai termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali.
I condivisibili principi giurisprudenziali appena ricordati, consentono di ritenere nel caso di specie (trattandosi di "procedimento per reati di criminalità organizzata"): che non fosse operativa la sospensione dei termini, neppure per i giorni 1-2 agosto 1998 (con conseguente irrilevanza della "rinuncia alla sospensione", formalizzata dalla difesa all'udienza del 3.8.98); che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309/9-10 cpp, risultando gli atti pervenuti il 27.7.98 (v. Ord. imp. a pag. 6), scadesse il 6.8.98; che detto termine non sia stato rispettato (essendo stata l'ordinanza di riesame pronunciata il 7.8.98), con conseguente perdita di efficacia del provvedimento impositivo della misura coercitiva (art. 309/10 cpp); che l'ordinanza impugnata, pertanto, debba essere annullata senza rinvio (ritenendosi assorbite le ulteriori ragioni di doglianza), con immediata liberazione di AP ES (di Carmine).
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cpp.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Dichiara la perdita di efficacia dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Bari in data 16.7.98 e ordina l'immediata liberazione di AP ES (nato a [...] il [...]).
Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 66 cpp. Così deciso in Roma, il 10 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999