Sentenza 22 giugno 2011
Massime • 1
Ai fini della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 53 della legge n. 689 del 1981 si deve fare riferimento, in applicazione dell'art. 4, comma quarto, cod.pen., al criterio di ragguaglio vigente al momento del fatto, in quanto più favorevole al reo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2011, n. 32882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32882 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 22/06/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 966
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 49231/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI TO, n. a Musterlingen il 7.3.1965;
contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. del tribunale di Lecce, emessa il 18.2.2010;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per la rettificazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce, con la sentenza impugnata, ha applicato la pena di due mesi di reclusione, convertita nella pena pecuniaria di 15.000 Euro, a TO CI in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 348 c.p. (fatto commesso sino al 3 febbraio 2009).
2. Ricorre per cassazione l'imputato, lamentando violazione della legge penale per avere il giudice, in contrasto con la stipulazione concordata, errato nella conversione della reclusione in pena pecuniaria, avendo operato il calcolo sulla base di Euro 250 per ogni giorno di reclusione, secondo l'aumento apportato dalla L. 15 Luglio 2009, n. 94, art.
3. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, risultando evidente la violazione dell'art.2 c.p., comma 4. 2. L'errore in cui è incorso il giudice di merito deriva verosimilmente da una superficiale ed errata lettura della massima estratta dalla sentenza n. 10966/10, Khandelwal (rv. 246335), secondo cui l'aggiornamento del criterio di ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva di cui all'art. 135 c.p., per effetto della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 61, incidendo sul limite previsto per la sospensione condizionale dall'art. 163 c.p., comma 1, è applicabile ai fatti pregressi in virtù della regola dettata dall'art. 2 c.p., comma 4, in quanto norma più favorevole al condannato.
In quell'occasione la Corte aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo applicabile lo "ius superveniens", in un caso in cui la sospensione condizionale della pena era stata negata dal giudice di merito poiché la pena pecuniaria inflitta, ragguagliata con quella detentiva in base al criterio applicabile prima della modifica operata con la L. n. 94 del 2009, superava il limite dei due anni.
3. Proprio quello stesso principio di diritto, fondato sull'art. 2 c.p., comma 4, ossia sull'applicazione della legge più favorevole impone, nel caso in esame, di non tenere conto dello "ius superveniens".
Occorre ribadire - secondo quanto aveva già affermato questa Corte a metà degli anni '90 con riferimento a precedenti modificazioni dell'art. 135 c.p. (Cass. Sez. U, n. 12310/1995, Forina;
Sez. U, n. 11397/1995, Siciliano) - che ai fini della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria L. n. 689 del 1981, ex art. 53, si deve far riferimento - in applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4, - al criterio di ragguaglio vigente al momento del fatto, in quanto piu' favorevole al reo.
Nel caso di specie deve, perciò, utilizzarsi il criterio di ragguaglio di Euro 38 al giorno, mentre quelle maggiorato di Euro 250, introdotto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 62, che ha modificato l'art. 135 c.p., si applica ai fatti successivi al giorno 8 agosto 2009, giorno di entrata in vigore della nuova disciplina.
4. Alla rettifica della pena può procedere direttamente questa Corte, a norme dell'art. 619 c.p.p., comma 2: assunto a base il parametro di Euro 38 per ogni giorno di reclusione, la pena detentiva di due mesi inflitta all'imputato va convertita nella pena pecuniaria di 2.280,00 Euro.
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che là dove è scritto "15.000 Euro di multa", si legga "2.280,00 Euro di multa". Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2011