CASS
Sentenza 10 novembre 2020
Sentenza 10 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2020, n. 31417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31417 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del Tribunale di Campobasso udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis per il rigetto del ricorso. L'avvocato Ciro Russo del Foro di Noia in difesa di NI CC insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. In sostituzione dell'avvocato Salvatore D'Antonio del Foro di Noia, in difesa di CC, è presente l'avvocato Claudio Marcone del Foro di Roma che chiede l'accoglimento del ricorso. t RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/06/2020, il Tribunale di Campobasso ha confermato la misura cautelare applicata a NI CC dal Giudice per le indagini preliminari per la partecipazione alla associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 promossa e organizzata da MI CA con il ruolo di esattore dei corrispettivi dovuti da CO LO (acquirente da OC della sostanza stupefacente da smerciare nel territorio di Bojano) e per il reato di porto e detenzione di arma comune da sparo descritti rispettivamente nei capi C e C 12 delle imputazioni provvisorie, secondo quel che è stato desunto dai Penale Sent. Sez. 6 Num. 31417 Anno 2020 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 21/10/2020 contenuti delle intercettazioni telefoniche e ambientali richiamate nel provvedimento e dalle dichiarazioni di OC che ha indicato CC come il suo bracco destro. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di CC si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo: a) violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alla partecipazione alla associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo C) per la incompatibilità fra il ritenere attendibile OC quando indica in CC il suo braccio destro nella gestione della associazione a delinquere e non, invece, quando si riferisce ai reati (detenzioni e cessioni di sostanza stupefacente, partecipazione al porto d'arma) descritti nei capi C2, C6 e C13, per i quali il Tribunale non ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, e senza - comunque - sviluppare argomenti circa la sussistenza dei requisiti strutturali della associazione a delinquere e la continuità temporale delle condotte di CC;
b) vizio di motivazione in relazione al capo C12 per avere ravvisato gravi indizi di colpevolezza dalla conversazione n. 4063 del 12/10/12018 in cui CC riferisce a OC che la (calibro) "nove, quella piccolina" la teneva nell'immondizia e, quindi, sulla base di dati dal contenuto non meno generico di quelli che ha ritenuto inadeguati a fornire gravi indizi circa i reati per i quali la richiesta di misura è stata rigettata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto del correo non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità anche di altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che non vi sia una interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti o, per altro verso, l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena, Rv. 256097; Sez. 1, n. 24466 del 17/03/2006, Morfò, Rv. 234412). Nel caso in esame le dichiarazioni di OC riguardano un aspetto - quello della partecipazione di CC alla associazione proprio da lui diretta - distinto dagli autonomi segmenti fattuali concernenti i reati di detenzione e di porto d'arma per i quali le dichiarazioni di OC, per la loro genericità (non per la soggettiva inattendibilità del dichiarante) non hanno condotto a ravvisare gravi indizi di 2 colpevolezza a carico dell'indagato per i capi C2, C6 e C13 delle imputazioni provvisorie. Per altro verso, per quel che riguarda la partecipazione di CC alla associazione (la cui struttura è descritta nelle pagg. 240-247 del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari l'ordinanza impugnata individua elementi di riscontro alle dichiarazioni di OC che indicano il ricorrente come il suo braccio destro esattore dei corrispettivi dovuti da CO LO - per la sostanza da questi acquistata e da smerciare nel territorio di Bojano - nei contenuti delle conversazioni intercettate dai quali si desume che: OC cerca la nuova casa di CC a Bojano (2/10/2018); CC deve avere 1000 euro da OC mentre, in altra occasione, parla con suo figlio di 4000 euro trasmessigli da LO per le forniture (7/10/2018); CC invita il debitore LO a venire a Napoli "da noi" e gli promette una "mazziata" alla presenza di OC che è in automobile con lui. 2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico perché non contiene una puntuale critica delle argomenti in base alle quali il Tribunale desume gravi indizi di colpevolezza per il capo C2 dal contenuto della conversazione n. 4063 del 12/10/12018 in cui CC riferisce a OC che la (calibro) "nove, quella piccolina" la teneva nell'immondizia, ma si limita a assumere che non avrebbero una forza superiore a quelli degli argomenti ritenuti insufficienti a fondare gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi C2, C6, C13. 3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/10/2020 Il Consigliere estensore Il Pres ente
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis per il rigetto del ricorso. L'avvocato Ciro Russo del Foro di Noia in difesa di NI CC insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. In sostituzione dell'avvocato Salvatore D'Antonio del Foro di Noia, in difesa di CC, è presente l'avvocato Claudio Marcone del Foro di Roma che chiede l'accoglimento del ricorso. t RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/06/2020, il Tribunale di Campobasso ha confermato la misura cautelare applicata a NI CC dal Giudice per le indagini preliminari per la partecipazione alla associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 promossa e organizzata da MI CA con il ruolo di esattore dei corrispettivi dovuti da CO LO (acquirente da OC della sostanza stupefacente da smerciare nel territorio di Bojano) e per il reato di porto e detenzione di arma comune da sparo descritti rispettivamente nei capi C e C 12 delle imputazioni provvisorie, secondo quel che è stato desunto dai Penale Sent. Sez. 6 Num. 31417 Anno 2020 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 21/10/2020 contenuti delle intercettazioni telefoniche e ambientali richiamate nel provvedimento e dalle dichiarazioni di OC che ha indicato CC come il suo bracco destro. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di CC si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo: a) violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alla partecipazione alla associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo C) per la incompatibilità fra il ritenere attendibile OC quando indica in CC il suo braccio destro nella gestione della associazione a delinquere e non, invece, quando si riferisce ai reati (detenzioni e cessioni di sostanza stupefacente, partecipazione al porto d'arma) descritti nei capi C2, C6 e C13, per i quali il Tribunale non ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, e senza - comunque - sviluppare argomenti circa la sussistenza dei requisiti strutturali della associazione a delinquere e la continuità temporale delle condotte di CC;
b) vizio di motivazione in relazione al capo C12 per avere ravvisato gravi indizi di colpevolezza dalla conversazione n. 4063 del 12/10/12018 in cui CC riferisce a OC che la (calibro) "nove, quella piccolina" la teneva nell'immondizia e, quindi, sulla base di dati dal contenuto non meno generico di quelli che ha ritenuto inadeguati a fornire gravi indizi circa i reati per i quali la richiesta di misura è stata rigettata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto del correo non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità anche di altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che non vi sia una interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti o, per altro verso, l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena, Rv. 256097; Sez. 1, n. 24466 del 17/03/2006, Morfò, Rv. 234412). Nel caso in esame le dichiarazioni di OC riguardano un aspetto - quello della partecipazione di CC alla associazione proprio da lui diretta - distinto dagli autonomi segmenti fattuali concernenti i reati di detenzione e di porto d'arma per i quali le dichiarazioni di OC, per la loro genericità (non per la soggettiva inattendibilità del dichiarante) non hanno condotto a ravvisare gravi indizi di 2 colpevolezza a carico dell'indagato per i capi C2, C6 e C13 delle imputazioni provvisorie. Per altro verso, per quel che riguarda la partecipazione di CC alla associazione (la cui struttura è descritta nelle pagg. 240-247 del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari l'ordinanza impugnata individua elementi di riscontro alle dichiarazioni di OC che indicano il ricorrente come il suo braccio destro esattore dei corrispettivi dovuti da CO LO - per la sostanza da questi acquistata e da smerciare nel territorio di Bojano - nei contenuti delle conversazioni intercettate dai quali si desume che: OC cerca la nuova casa di CC a Bojano (2/10/2018); CC deve avere 1000 euro da OC mentre, in altra occasione, parla con suo figlio di 4000 euro trasmessigli da LO per le forniture (7/10/2018); CC invita il debitore LO a venire a Napoli "da noi" e gli promette una "mazziata" alla presenza di OC che è in automobile con lui. 2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico perché non contiene una puntuale critica delle argomenti in base alle quali il Tribunale desume gravi indizi di colpevolezza per il capo C2 dal contenuto della conversazione n. 4063 del 12/10/12018 in cui CC riferisce a OC che la (calibro) "nove, quella piccolina" la teneva nell'immondizia, ma si limita a assumere che non avrebbero una forza superiore a quelli degli argomenti ritenuti insufficienti a fondare gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi C2, C6, C13. 3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/10/2020 Il Consigliere estensore Il Pres ente