Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/1999, n. 4029
CASS
Sentenza 22 aprile 1999

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In tema di licenziamento per adempimento di obblighi di leva, la garanzia accordata dall'art. 52 Costituzione non è assoluta ed illimitata, dovendo la tutela della posizione di lavoro del cittadino essere contemperata con il rispetto di esigenze di carattere pubblico e generale, come l'esigenza di certezza che è alla base della prescrizione, istituto che, pertanto, opera anche con riguardo al diritto costituzionalmente garantito previsto dall'art. 52 Costituzione, norma che peraltro non è retroattiva ed è pertanto inapplicabile ai rapporti di lavoro esauriti prima della sua entrata in vigore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/1999, n. 4029
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4029
    Data del deposito : 22 aprile 1999

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