Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
In tema di licenziamento per adempimento di obblighi di leva, la garanzia accordata dall'art. 52 Costituzione non è assoluta ed illimitata, dovendo la tutela della posizione di lavoro del cittadino essere contemperata con il rispetto di esigenze di carattere pubblico e generale, come l'esigenza di certezza che è alla base della prescrizione, istituto che, pertanto, opera anche con riguardo al diritto costituzionalmente garantito previsto dall'art. 52 Costituzione, norma che peraltro non è retroattiva ed è pertanto inapplicabile ai rapporti di lavoro esauriti prima della sua entrata in vigore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/1999, n. 4029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4029 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Sergio Lanni - Presidente
" Erminio Ravagnani - Consigliere
" Bruno Battimiello - Rel. "
" Francesco A. Maiorano - "
" Maura La Terza - "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BE LO, già rappresentato e difeso dLLavv. Angelo Picotti di Brescia in forza di procura speciale a margine del ricorso, e da ultimo dLLavv. Gaspare Bertuetti come da procura speciale per atto notaio Maurizio Poli di Brescia in data 13 novembre 1998, rep. 105120, senza elezione di domicilio in Roma
ricorrente contro
NE s.p.a., con sede in Roma, in persona del legale rapp.te p.t., ivi elett.te dom.to alla via della Giuliana n. 58, int. 11, presso l'avv. LO Gonnelli che unitamente LLavv. Ennio Colombo lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale per atto notaio Ferruccio Brambilla di Milano, rep. 148767 in data 17 ottobre 1997 controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1392/97 in data 22 maggio/6 giugno 1997 (R.G. 6070/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 1998 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. LO Gonnelli;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
LO ER, assunto il 21 dicembre 1940 dalla SEB (Società Elettrica Bresciana) quale impiegato di terza categoria, e richiamato alle armi l'1 dicembre 1942, si presentò il 10 maggio 1945 - alla fine della guerra, dopo aver militato nella guardia nazionale repubblicana - alla SEB, per riprendere il lavoro, ma venne licenziato in data 1 luglio 1945, restando disoccupato fino al 4 marzo 1949, allorché venne assunto dLLINAM.
Ritenendo illecito tale licenziamento, dopo un'inutile richiesta rivolta LLNE (che il ER asseriva essere subentrato alla SEB) a mezzo raccomandata del 21 dicembre 1993, con ricorso notificato il 13 dicembre 1995 convenne in giudizio davanti al Pretore del lavoro di Brescia l'Ente predetto, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per essere rimasto disoccupato fino al 4 marzo 1949 a seguito dell'illegittimo licenziamento.
L'NE si costituì, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, l'estinzione per prescrizione del diritto azionato e l'infondatezza nel merito della domanda, della quale chiese quindi il rigetto.
Con sentenza n. 219 del 18/25 marzo 1996 il Pretore rigettò la domanda sia per la carenza di legittimazione passiva dell'NE sia per l'ormai ampiamente compiuta prescrizione, condannando il ER alle spese del giudizio.
La decisione, appellata dal ER, è stata confermata dal Tribunale del luogo, il quale ha osservato che nella specie, non era in discussione l'esistenza del rapporto di lavoro, che può essere accertata senza limiti di tempo, bensì uno specifico diritto, fatto valere sulla base di essa, soggetto a prescrizione. Ha ritenuto assorbita la questione relativa alla contestata legittimazione passiva dell'NE.
Avverso questa sentenza, in epigrafe indicata, ER LO ricorre per cassazione formulando un unico motivo di impugnazione illustrato anche da memoria.
L'NE resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Con l'unico motivo, denunciando violazione ed errata interpretazione e applicazione dell'art. 52 Cost., il ricorrente critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che egli fu licenziato per avere militato nella guardia nazionale della Repubblica Sociale Italiana. Poiché si era arruolato per adempiere un ordine dell'autorità politica e militare LLepoca costituita, il licenziamento era stato intimato illegittimamente. L'adempimento dell'obbligo sancito dLLart. 52 Cost., che configura il servizio militare funzionale al sacro dovere di difendere la Patria, non può mai essere fonte di pregiudizio alla posizione lavorativa del cittadino, come avverte la stessa norma costituzionale. Di conseguenza, deve ritenersi in contrasto con essa ogni limite LLesercizio di "diritti derivanti dLLadempimento del dovere di cui LLart. 52 Cost.". In applicazione di tale principio, doveva essergli riconosciuto il diritto di agire in ogni tempo per la rimozione del pregiudizio derivato alla sua posizione lavorativa dLLespletamento del servizio militare.
Il motivo è infondato. Il ricorrente sostiene che la "tutela assoluta e illimitata che la Carta Costituzionale accorda al cittadino che ha visto pregiudicata la sua posizione di lavoratore in conseguenza dell'adempimento del dovere che l'art. 52 della Costituzione definisce sacro", lo abilita ad agire in giudizio in ogni tempo a difesa del diritto leso, sicché non sarebbe di impedimento il maturarsi della prescrizione.
In contrario, va osservato che la tutela accordata dLLart. 52 Cost. non è "assoluta" e "illimitata", come pretende l'odierno ricorrente, perché la garanzia della posizione di lavoro del cittadino deve necessariamente essere contemperata con il rispetto di interessi incisivi di carattere pubblico e generale, come tali meritevoli anch'essi di essere tutelati.
In particolare, la prescrizione, data l'esigenza di certezza che è alla sua base, opera anche nei confronti dei diritti costituzionalmente garantiti, ivi compreso quello invocato dal ER (C. Cost. 13 febbraio 1974 n. 33). V'è da aggiungere che, come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione, il rapporto di lavoro di cui si discute si concluse definitivamente il 30 giugno 1945 (o l'1 luglio 1945), anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione IC (1 gennaio 1948), con la liquidazione e l'accettazione da parte del ER delle relative indennità. Trattandosi di rapporto esaurito, l'art. 52 Cost., che è norma non retroattiva, è ad esso inapplicabile (C. Cost. 16 maggio 1984 n. 144; 28 luglio 1976 n. 194). Il ricorso va quindi rigettato, restando così assorbito il ricorso incidentale, che concerne la questione relativa alla legittimazione passiva dell'NE.
L'onere delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente principale alle spese in L. 41.000 oltre a L 3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1999