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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/09/2025, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 554/2021 R.G., chiamato all'udienza del 24/9/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. A. Palieri Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'avv. V. Veneziani Controparte_1
Resistente
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/1/2021, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa quale collaboratrice domestica/badante non convivente, in favore della IG.ra dal 4/5/2019 Controparte_2 al 25/10/2019, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare accertare e dichiarare che tra la IG.ra
e la IG.ra è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_1 subordinato, con le caratteristiche in narrativa indicate, dal maggio 2019 ad ottobre
2019; 2. conseguentemente, dichiarare dovute alla ricorrente le somme quantificate in atti (di cui ai conteggi allegati) con decurtazione degli importi alla stessa già corrisposti, o di quella somma, eventualmente anche minore, che dovesse risultare in corso di causa, anche a seguito di eventuale CTU a disporsi;
3. dichiarare il diritto della ricorrente, e condannare la resistente, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il periodo in contestazione;
4. per l'effetto condannare la
IG.ra al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze Controparte_1 retributive e Tfr per l'importo di Euro 3.274,02 o di quelle altre somme che saranno accertate in corso di causa, anche a seguito di eventuale CTU contabile, oltre interessi
e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, con condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa;
5. con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione.”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2955 n. 2
c.c.; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, del quale invocava il rigetto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La causa, istruita con l'escussione dei testi indotti da parte ricorrente, giunta sul ruolo dello scrivente Magistrato, è stata decisa all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere preliminarmente ritenuta fondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della resistente.
Il Tribunale rileva che parte ricorrente ha convenuto in giudizio la IG.ra
[...]
figlia della IG.ra individuandola, nel ricorso introduttivo, CP_1 Controparte_2 quale soggetto con il quale aveva preso accordi circa l'assistenza da prestare esclusivamente in favore della e dalla quale aveva ricevuto le direttive ed i CP_2 compensi per l'attività prestata nonché quale titolare del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, con la conseguenza che, nei confronti della predetta, ha avanzato domanda di differenze retributive.
E tuttavia, si osserva che, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva tempestivamente sollevata dalla resistente nella memoria di costituzione, nulla replicava la ricorrente nel primo scritto difensivo utile, ossia a verbale dell'udienza di prima comparizione del 2/12/2021, né tantomeno nei successivi verbali;
soltanto nella comparsa conclusionale, depositata in data 26/11/2024, parte ricorrente, a sostegno della ritenuta correttezza dell'instaurazione del giudizio nei confronti della IG.ra CP_1
Pag. 2 di 6 deduceva testualmente quanto segue: “Il ricorso per cui è causa, invece, è stato correttamente incardinato contro la RA - figlia della Controparte_1 compianta e con lei convivente – poiché la RA Controparte_2 CP_1
ebbe direttamente a richiedere alla RA se fosse stata
[...] Parte_1 interessata a lavorare a casa propria sia per assistere la propria madre allettata ed anche per svolgere altre incombenze domestiche. Tale richiesta era motivata dall'ulteriore aggravarsi delle condizioni della genitrice che, essendo già palesemente precarie a causa di numerose patologie e di uno stato di evidente demenza senile e che ne hanno determinato il successivo decesso. A riprova di ciò, e palesemente sintomatica della malafede della resistente, la dimentica, o finge di dimenticare, che la CP_1 medesima incardinò, il 12 luglio 2019 (e quindi dopo appena due mesi CP_1 dall'inizio della attività lavorativa della odierna ricorrente), procedura per la nomina di amministratore di sostegno della RA , dinanzi al Giudice Controparte_2
Tutelare di Bari (contrassegnato dal numero 4116/2019 r.g. Tribunale Bari -
Volontaria Giurisdizione), ed Ella stessa fu nominata amministratrice di sostegno il successivo 4 ottobre 2019”.
Tanto premesso, giova richiamare il principio di diritto affermato dai Giudici di
Legittimità in virtù del quale l'onere di contestazione deve essere assolto dalle parti nella prima difesa utile: “A questa fondamentale apertura sono seguiti ulteriori sviluppi, con l'affermazione del più ampio principio secondo cui l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 167 e 416 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale (come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti 1'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.); conseguentemente, ogni volta che sia posto
a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. 12636/2005, preceduta da
Pag. 3 di 6 Cass. 3245/2003, riferita al solo processo del lavoro, e seguita da Cass. 1540/2007, che ha esteso il principio al processo tributario).
Alla descritta evoluzione della giurisprudenza di questa Corte il collegio - pur prendendo atto di coeve pronunce che confermano acriticamente il precedente orientamento (v. Cass. 2959/2002, 13830/2004, 5488/2006) - intende dare continuità, confermando la sussistenza di un onere, per la parte costituita, di contestare tempestivamente i fatti allegati dalla parte avversaria, che altrimenti è esonerata dal fornirne la prova.” (Cass. civ. 27/02/2008, n. 5191).
Inoltre, in disparte la tardività delle controdeduzioni di parte ricorrente rassegnate - è bene ribadirlo - solo nella comparsa conclusionale depositata in data 26/11/2024, è appena il caso di rilevare che, in punto di legittimazione passiva della resistente, dal compendio probatorio in atti, nulla emerge a supporto di quanto affermato nel ricorso introduttivo e, da ultimo, nella comparsa conclusionale.
Ed invero, la ricorrente non ha prodotto né alcuna documentazione medica a supporto delle asserite patologie di cui era portatrice la IG.ra né alcuna prova CP_2 documentale a sostegno della nomina della resistente quale amministratrice di sostegno di quest'ultima.
Come affermato dalla Suprema Corte “L'art. 409 cod. civ. prevede che “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno”. Dunque, al fine di verificare la capacità processuale di un soggetto (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre avere riguardo al decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, vedendo se esso preveda, ai sensi dell'art. 405, comma 5, n. 3, cod. civ., atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore, ai sensi del successivo n. 4” (Cass. Civ., Sez. I, Ordin. n.
3762/2024 del 12/2/2024, R.G. n. 11708/23).
Alla luce del richiamato principio di diritto, la produzione del decreto di nomina della
IG.ra quale amministratrice di sostegno della madre, da parte della ricorrente CP_1
- che intende giovarsi della predetta circostanza per fondare la legittimazione passiva
Pag. 4 di 6 dedotta in capo alla resistente - si sarebbe resa necessaria, al fine di verificare la capacità processuale della beneficiaria (o presunta tale).
Neppure le prove testimoniali sono state illuminanti sul punto, innanzitutto giacché le circostanze di cui al ricorso introduttivo, sulle quali i testi escussi sono stati chiamati a rispondere, non vertevano specificamente sulle precarie condizioni di salute della IG.ra
, né sulla presunta nomina della quale sua amministratrice di sostegno. CP_2 CP_1
Quanto alla circostanza relativa ai contatti che la IG.ra avrebbe preso CP_1 direttamente con la ricorrente al fine di chiederle di svolgere attività di assistenza e cura in favore della anziana genitrice (cfr. posizione sub b) del ricorso introduttivo), il teste escusso all'udienza dell'8/2/2024, ha reso una dichiarazione Testimone_1 testimoniale c.d. de relato, avendo dichiarato: “sulla circostanza sub b) posso dire me ne aveva parlato la IG.ra , ma non so dire altro”; anche la teste Parte_1 [...]
, interrogata sulla medesima circostanza, ha riferito: “nulla so sulla Testimone_2 circostanza sub b) del ricorso, che mi viene letta”.
Infine, con riferimento alla posizione sub f) del ricorso introduttivo, relativa alla seguente circostanza: “la ricorrente ha sempre ricevuto direttive e prescrizioni sui diversi adempimenti da compiere giornalmente direttamente dalla figlia della IG.ra
-impegnata lavorativamente ogni giorno - dalla quale ultima Controparte_2 riceveva anche, quale compenso per l'attività lavorativa prestata, un corrispettivo in contanti di 300,00 euro a settimana e, per le prestazioni rese nella giornata del sabato
o della domenica, la somma di 30,00 Euro (il tutto veniva appuntato su un quaderno tenuto in custodia dalla IG.ra )”, il teste ha Controparte_1 Testimone_1 dichiarato: “…posso dire di sapere che la ricorrente qualche volta andava a lavorare di sabato e domenica, ma sul resto non so dire”; in ordine alla medesima circostanza, la teste ha affermato: “nulla so sulla circostanza sub f) che mi Testimone_2 viene letta”.
Orbene, alla luce del compendio probatorio, è convincimento del Tribunale che le deduzioni di parte ricorrente sono rimaste prive di qualsivoglia supporto probatorio in punto di legittimazione passiva della resistente;
va, pertanto, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, con conseguente rigetto del ricorso.
Assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 19/1/2021 da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni diversa eccezione, deduzione disattese, così provvede:
[...]
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
2.600,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Bari, 24/9/2025
Il Giudice del
Lavoro
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 554/2021 R.G., chiamato all'udienza del 24/9/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. A. Palieri Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'avv. V. Veneziani Controparte_1
Resistente
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/1/2021, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa quale collaboratrice domestica/badante non convivente, in favore della IG.ra dal 4/5/2019 Controparte_2 al 25/10/2019, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare accertare e dichiarare che tra la IG.ra
e la IG.ra è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_1 subordinato, con le caratteristiche in narrativa indicate, dal maggio 2019 ad ottobre
2019; 2. conseguentemente, dichiarare dovute alla ricorrente le somme quantificate in atti (di cui ai conteggi allegati) con decurtazione degli importi alla stessa già corrisposti, o di quella somma, eventualmente anche minore, che dovesse risultare in corso di causa, anche a seguito di eventuale CTU a disporsi;
3. dichiarare il diritto della ricorrente, e condannare la resistente, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il periodo in contestazione;
4. per l'effetto condannare la
IG.ra al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze Controparte_1 retributive e Tfr per l'importo di Euro 3.274,02 o di quelle altre somme che saranno accertate in corso di causa, anche a seguito di eventuale CTU contabile, oltre interessi
e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, con condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa;
5. con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione.”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2955 n. 2
c.c.; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, del quale invocava il rigetto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La causa, istruita con l'escussione dei testi indotti da parte ricorrente, giunta sul ruolo dello scrivente Magistrato, è stata decisa all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere preliminarmente ritenuta fondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della resistente.
Il Tribunale rileva che parte ricorrente ha convenuto in giudizio la IG.ra
[...]
figlia della IG.ra individuandola, nel ricorso introduttivo, CP_1 Controparte_2 quale soggetto con il quale aveva preso accordi circa l'assistenza da prestare esclusivamente in favore della e dalla quale aveva ricevuto le direttive ed i CP_2 compensi per l'attività prestata nonché quale titolare del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, con la conseguenza che, nei confronti della predetta, ha avanzato domanda di differenze retributive.
E tuttavia, si osserva che, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva tempestivamente sollevata dalla resistente nella memoria di costituzione, nulla replicava la ricorrente nel primo scritto difensivo utile, ossia a verbale dell'udienza di prima comparizione del 2/12/2021, né tantomeno nei successivi verbali;
soltanto nella comparsa conclusionale, depositata in data 26/11/2024, parte ricorrente, a sostegno della ritenuta correttezza dell'instaurazione del giudizio nei confronti della IG.ra CP_1
Pag. 2 di 6 deduceva testualmente quanto segue: “Il ricorso per cui è causa, invece, è stato correttamente incardinato contro la RA - figlia della Controparte_1 compianta e con lei convivente – poiché la RA Controparte_2 CP_1
ebbe direttamente a richiedere alla RA se fosse stata
[...] Parte_1 interessata a lavorare a casa propria sia per assistere la propria madre allettata ed anche per svolgere altre incombenze domestiche. Tale richiesta era motivata dall'ulteriore aggravarsi delle condizioni della genitrice che, essendo già palesemente precarie a causa di numerose patologie e di uno stato di evidente demenza senile e che ne hanno determinato il successivo decesso. A riprova di ciò, e palesemente sintomatica della malafede della resistente, la dimentica, o finge di dimenticare, che la CP_1 medesima incardinò, il 12 luglio 2019 (e quindi dopo appena due mesi CP_1 dall'inizio della attività lavorativa della odierna ricorrente), procedura per la nomina di amministratore di sostegno della RA , dinanzi al Giudice Controparte_2
Tutelare di Bari (contrassegnato dal numero 4116/2019 r.g. Tribunale Bari -
Volontaria Giurisdizione), ed Ella stessa fu nominata amministratrice di sostegno il successivo 4 ottobre 2019”.
Tanto premesso, giova richiamare il principio di diritto affermato dai Giudici di
Legittimità in virtù del quale l'onere di contestazione deve essere assolto dalle parti nella prima difesa utile: “A questa fondamentale apertura sono seguiti ulteriori sviluppi, con l'affermazione del più ampio principio secondo cui l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 167 e 416 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale (come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti 1'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.); conseguentemente, ogni volta che sia posto
a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. 12636/2005, preceduta da
Pag. 3 di 6 Cass. 3245/2003, riferita al solo processo del lavoro, e seguita da Cass. 1540/2007, che ha esteso il principio al processo tributario).
Alla descritta evoluzione della giurisprudenza di questa Corte il collegio - pur prendendo atto di coeve pronunce che confermano acriticamente il precedente orientamento (v. Cass. 2959/2002, 13830/2004, 5488/2006) - intende dare continuità, confermando la sussistenza di un onere, per la parte costituita, di contestare tempestivamente i fatti allegati dalla parte avversaria, che altrimenti è esonerata dal fornirne la prova.” (Cass. civ. 27/02/2008, n. 5191).
Inoltre, in disparte la tardività delle controdeduzioni di parte ricorrente rassegnate - è bene ribadirlo - solo nella comparsa conclusionale depositata in data 26/11/2024, è appena il caso di rilevare che, in punto di legittimazione passiva della resistente, dal compendio probatorio in atti, nulla emerge a supporto di quanto affermato nel ricorso introduttivo e, da ultimo, nella comparsa conclusionale.
Ed invero, la ricorrente non ha prodotto né alcuna documentazione medica a supporto delle asserite patologie di cui era portatrice la IG.ra né alcuna prova CP_2 documentale a sostegno della nomina della resistente quale amministratrice di sostegno di quest'ultima.
Come affermato dalla Suprema Corte “L'art. 409 cod. civ. prevede che “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno”. Dunque, al fine di verificare la capacità processuale di un soggetto (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre avere riguardo al decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, vedendo se esso preveda, ai sensi dell'art. 405, comma 5, n. 3, cod. civ., atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore, ai sensi del successivo n. 4” (Cass. Civ., Sez. I, Ordin. n.
3762/2024 del 12/2/2024, R.G. n. 11708/23).
Alla luce del richiamato principio di diritto, la produzione del decreto di nomina della
IG.ra quale amministratrice di sostegno della madre, da parte della ricorrente CP_1
- che intende giovarsi della predetta circostanza per fondare la legittimazione passiva
Pag. 4 di 6 dedotta in capo alla resistente - si sarebbe resa necessaria, al fine di verificare la capacità processuale della beneficiaria (o presunta tale).
Neppure le prove testimoniali sono state illuminanti sul punto, innanzitutto giacché le circostanze di cui al ricorso introduttivo, sulle quali i testi escussi sono stati chiamati a rispondere, non vertevano specificamente sulle precarie condizioni di salute della IG.ra
, né sulla presunta nomina della quale sua amministratrice di sostegno. CP_2 CP_1
Quanto alla circostanza relativa ai contatti che la IG.ra avrebbe preso CP_1 direttamente con la ricorrente al fine di chiederle di svolgere attività di assistenza e cura in favore della anziana genitrice (cfr. posizione sub b) del ricorso introduttivo), il teste escusso all'udienza dell'8/2/2024, ha reso una dichiarazione Testimone_1 testimoniale c.d. de relato, avendo dichiarato: “sulla circostanza sub b) posso dire me ne aveva parlato la IG.ra , ma non so dire altro”; anche la teste Parte_1 [...]
, interrogata sulla medesima circostanza, ha riferito: “nulla so sulla Testimone_2 circostanza sub b) del ricorso, che mi viene letta”.
Infine, con riferimento alla posizione sub f) del ricorso introduttivo, relativa alla seguente circostanza: “la ricorrente ha sempre ricevuto direttive e prescrizioni sui diversi adempimenti da compiere giornalmente direttamente dalla figlia della IG.ra
-impegnata lavorativamente ogni giorno - dalla quale ultima Controparte_2 riceveva anche, quale compenso per l'attività lavorativa prestata, un corrispettivo in contanti di 300,00 euro a settimana e, per le prestazioni rese nella giornata del sabato
o della domenica, la somma di 30,00 Euro (il tutto veniva appuntato su un quaderno tenuto in custodia dalla IG.ra )”, il teste ha Controparte_1 Testimone_1 dichiarato: “…posso dire di sapere che la ricorrente qualche volta andava a lavorare di sabato e domenica, ma sul resto non so dire”; in ordine alla medesima circostanza, la teste ha affermato: “nulla so sulla circostanza sub f) che mi Testimone_2 viene letta”.
Orbene, alla luce del compendio probatorio, è convincimento del Tribunale che le deduzioni di parte ricorrente sono rimaste prive di qualsivoglia supporto probatorio in punto di legittimazione passiva della resistente;
va, pertanto, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, con conseguente rigetto del ricorso.
Assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 19/1/2021 da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni diversa eccezione, deduzione disattese, così provvede:
[...]
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
2.600,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Bari, 24/9/2025
Il Giudice del
Lavoro
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
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