Articolo 39 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 46Articolo 40
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16 settembre 2003
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24 dicembre 2021
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28 aprile 2024
Art. 39.
(Normalizzazione)
(ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003)

1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilita' dei servizi, la connettivita' da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilita' dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la liberta' di scelta degli utenti.
2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation - ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission - IEC). Qualora gia' esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.
3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtu' del presente decreto, ove possibile.
(( 3-bis. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia ne' alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE , recepita con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 . ))
Entrata in vigore il 28 aprile 2024
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