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16 settembre 2003
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24 dicembre 2021
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28 aprile 2024
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Art. 39.
(Normalizzazione)
(ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003)
1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilita' dei servizi, la connettivita' da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilita' dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la liberta' di scelta degli utenti.
2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation - ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission - IEC). Qualora gia' esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.
3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtu' del presente decreto, ove possibile.
(( 3-bis. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia ne' alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE , recepita con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 . ))
(Normalizzazione)
(ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003)
1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilita' dei servizi, la connettivita' da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilita' dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la liberta' di scelta degli utenti.
2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation - ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission - IEC). Qualora gia' esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.
3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtu' del presente decreto, ove possibile.
(( 3-bis. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia ne' alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE , recepita con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 . ))
Commentario • 1
- 1. Il periodo di allattamento non concorre al buono pastoGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 24 agosto 2026 · 1
ARAN con Risposta prot. n. 8602 del 07.07.2026 ha affermato, in linea con le ultime espressioni di giurisprudenza (Corte di Cassazione) che il periodo di allettamento non può essere conteggiato nelle ore lavorative richieste per avere diritto al buono pasto. DOMANDA: “Negli orientamenti consolidati di questa agenzia (RAL_1277 del 17.07.2012 ma anche CIRU58 del 1.10.2020), le ore di permesso fruite a titolo di riposi giornalieri, di cui all'art. 39 e 40 del d.lgs.n.151/2001 sono da considerarsi nel computo delle ore lavorative richieste per l'accesso al beneficio contrattuale dei buoni pasto in base alla regolamentazione dell'ente. Si chiede conferma di detto orientamento alla luce delle …
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Giurisprudenza • 21
- 1. TAR Milano, sez. II, sentenza 28/02/2025, n. 695Provvedimento: Pubblicato il 28/02/2025 N. 00695/2025 REG.PROV.COLL. N. 00202/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 202 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Abbruzzese e Davide Rossi, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, via Broletto, n. 20, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio Abbruzzese in Milano, via Broletto, …Leggi di più...
- art. 21-nonies legge 241/1990·
- demolizione opere abusive·
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- principio di proporzionalità·
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- distanze edilizie·
- servitù·
- parere paesistico