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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N___________________SENT
N 6357/2024 R.G.
N__________________CRON.
TRINUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro - dr. ssa
Francesca Costa, all' udienza del 29.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA, ex art 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n°6357/2024 contenzioso vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Putignano Parte_1
LU
RICORRENTE
E
con sede in Controparte_1
Lecce viale Marche, rappr e difeso dall' avv M. Lupoli e F.
RI
CONVENUTO avente ad oggetto: trasformazione di assegno IO in pensione di vecchiaia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.5.2024 la parte ricorrente in epigrafe, atteso l'esito negativo dell'iter amministrativo, chiedeva accertare il proprio diritto alla trasformazione dell' assegno cat IO in pensione di vecchiaia cat VO con conseguente condanna dell' alla liquidazione in suo favore CP_1 degli importi differenziali tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di pensione VO, con maggiorazione di accessori e vittoria di spese e competenze, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
L' con memoria di costituzione dava atto dell' CP_1 intervenuta liquidazione della prestazione richiesta e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. All' odierna udienza la causa e' stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti il difensore di parte resistente ha dichiarato (e ciò trova conferma nelle dichiarazioni del ricorrente) che è stata liquidata da parte dell' la prestazione invocata in CP_1 ricorso;
tanto ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
Le spese processuali, che vanno poste a carico dell' e CP_1 distratte ex art 93 c.p.c. in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno non di meno parzialmente compensate per essersi il contenzioso risolto spontaneamente nella fase amministrativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28.5.2024 da contro Parte_1 CP_1 così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per ½ le spese di lite e condanna l' a pagare la residua parte, CP_1 liquidata in complessivi EUR 800,00 con distrazione in favore dell' avv Putignano LU ex art 93 c.p.c..
Lecce, 29.10.2025 Il giudice del lavoro
(dr.ssa Francesca Costa)
N 6357/2024 R.G.
N__________________CRON.
TRINUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro - dr. ssa
Francesca Costa, all' udienza del 29.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA, ex art 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n°6357/2024 contenzioso vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Putignano Parte_1
LU
RICORRENTE
E
con sede in Controparte_1
Lecce viale Marche, rappr e difeso dall' avv M. Lupoli e F.
RI
CONVENUTO avente ad oggetto: trasformazione di assegno IO in pensione di vecchiaia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.5.2024 la parte ricorrente in epigrafe, atteso l'esito negativo dell'iter amministrativo, chiedeva accertare il proprio diritto alla trasformazione dell' assegno cat IO in pensione di vecchiaia cat VO con conseguente condanna dell' alla liquidazione in suo favore CP_1 degli importi differenziali tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di pensione VO, con maggiorazione di accessori e vittoria di spese e competenze, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
L' con memoria di costituzione dava atto dell' CP_1 intervenuta liquidazione della prestazione richiesta e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. All' odierna udienza la causa e' stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti il difensore di parte resistente ha dichiarato (e ciò trova conferma nelle dichiarazioni del ricorrente) che è stata liquidata da parte dell' la prestazione invocata in CP_1 ricorso;
tanto ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
Le spese processuali, che vanno poste a carico dell' e CP_1 distratte ex art 93 c.p.c. in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno non di meno parzialmente compensate per essersi il contenzioso risolto spontaneamente nella fase amministrativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28.5.2024 da contro Parte_1 CP_1 così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per ½ le spese di lite e condanna l' a pagare la residua parte, CP_1 liquidata in complessivi EUR 800,00 con distrazione in favore dell' avv Putignano LU ex art 93 c.p.c..
Lecce, 29.10.2025 Il giudice del lavoro
(dr.ssa Francesca Costa)