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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/12/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.205/2024
Oggi 16/12/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. ER;
per la parte resistente l'avv. Palombi.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 205/2024 R.L. promossa da nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
IC FU, NE Di AT, ME IO e ER Alessandra;
ricorrente contro
( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Roberto Diddoro, Astrid Vita e Marisa Palombi;
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo portato dal precetto (diffida accertativa per crediti patrimoniali N.
) - Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare C.F._2
l'intervenuta prescrizione (ex art. 2948 c.c.) e decadenza per come eccepite nel presente ricorso e/o dalle date che risulteranno accertate e, per l'effetto, accogliere l'opposizione e respingere le domande tutte spiegate dall'opposto
2 nei confronti di Sempre in via preliminare, autorizzare la Parte_1
chiamata in causa della , con sede legale a: FALCONARA CP_2
MARITTIMA (AN), 60015, Via Marconi n. 55/A, Codice Fiscale
, pec - in via principale, nel merito, P.IVA_2 Email_1
rigettare le domande tutte dell'opposto in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta nei confronti di Parte_1
in accoglimento della domanda di manleva, accertare e dichiarare la CP_2
in persona del l.r.p.t., tenuta a manlevare e garantire , per
[...] Parte_1
l'intero, da ogni richiesta dell'opposto e/o accertare e dichiarare il diritto di regresso nei confronti di ai sensi del combinato Parte_1 CP_2
disposto degli art. 1299 c.c. e 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 e, per l'effetto, condannare, in persona del l.r.p.t., a manlevare e/o rifondere a CP_2
da quanto e/o quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a Parte_1
corrispondere al ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per la parte resistente: “in via preliminare, disporre il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della diffida accertativa per crediti patrimoniali N. DA-AN/2023/1374 per assoluta mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora e, per l'effetto, consentire al Sig.
[...]
la prosecuzione della esecuzione preannunciata con l'atto di CP_1
precetto opposto;
ancora in via preliminare, accertare l'inammissibilità e/o
l'illegittimità e/o la nullità del ricorso introduttivo per la assoluta indeterminatezza dell'oggetto del petitum e della causa petendi nonché per intervenuta decadenza di dal diritto a far valere nella Parte_1
presente sede le eccezioni svolte;
e per l'effetto respingere la presente opposizione;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere di pronunciarsi nel merito, in via subordinata nel merito, in via
3 preliminare Voglia dichiarare la propria incompetenza in favore del
Tribunale di ON quale Ufficio Giudiziario competente a decidere ai sensi
e per gli effetti dell'art. 413 c.p.c., ovvero innanzi il Giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il dipendente o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
in ogni caso disporre il rigetto di tutto quanto ex adverso proposto, eccepito ed argomentato poiché del tutto illegittimo, inconferente oltre che infondato sia in fatto che in diritto, come analiticamente esposto in narrativa, e per l'effetto accertare e dichiarare che nella specie il contratto di lavoro part-time sottoscritto dalla
con il Sig. - risultato privo degli elementi CP_2 Controparte_1
essenziali ex art. 1325 C.C. (mancano la volontà delle parti, l'interesse della lavoratrice, la causa tipica del contratto part-time) e/o utilizzati in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 C.C. (quali strumenti di regolazione al ribasso delle retribuzioni e dei contributi anziché mezzi di conciliazione vita-lavoro) -
è da considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1418 C.C. e il relativo rapporto di lavoro trasformato a full time per effetto dei comportamenti concludenti delle parti nonché della riemersione della disciplina generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato e per l'effetto accertare il diritto del Sig. ad ottenere la corresponsione degli importi Controparte_1
indicati nella diffida accertativa per crediti patrimoniali N. DA-
AN/2023/1374 del 25.09.2023 avente efficacia di titolo esecutivo, da parte della società n.q. di obbligata solidale, fermo il diritto Parte_1
sussistente anche nei confronti della quale obbligato principale CP_2
anche alla luce della notifica del titolo e del precetto nei suoi riguardi;
in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento seppur parziale della domanda di accertare e dichiarare il diverso importo dovuto Parte_1
da quest'ultima in favore del resistente”.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in opposizione a precetto ex art. 615, 617 e 618 bis c.p.c. depositato in data 13.5.2024, adiva il Giudice del Lavoro di Parte_1
Trieste, esponendo che il lavoratore indicato in epigrafe le aveva intimato con precetto il pagamento di alcuni importi a titolo di differenze retributive. deduceva in particolare, che con verbale unico di accertamento e Parte_1
Part Part notificazione N. 2023-AN-0000450, l' di ON, in esito all'accertamento disposto ed effettuato nei confronti della CP_2
appaltatrice/sub appaltatrice della ricorrente relativamente al periodo dal
1/1/2018 al 31/12/2022, aveva addebitato a la responsabilità Parte_1
solidale ex art. 29 del D.lgs. 10/9/2003 N. 276 e successive modificazioni, per una serie di addebiti contributivi. Oltre al verbale unico di accertamento e Part notificazione sopra indicato, lo stesso di ON, aveva notificato in data
10 ottobre 2023 alla ricorrente nr 308 verbali di diffida accertativa, sopra specificati, per asserite omesse retribuzioni da parte di per CP_2
complessivi euro 1.413.875,34. La Società ricorrente veniva ritenuta responsabile per le differenze retributive indicate nelle singole diffide sempre in via solidale in qualità di committente ed ai sensi dell'art. 29 sopra richiamato. Per quanto riguarda specificatamente il sig. Controparte_1
veniva notificata alla ricorrente diffida accertativa per crediti patrimoniali N.
DA-AN/2023/1206 per l'importo complessivo di € 24.331,73.
2. In particolare, deduceva preliminarmente l'incompetenza Parte_1
territoriale del Giudice adito ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti oggetto di giudizio. Evidenziava l'infondatezza della pretesa, rilevando come l'art. 29 c. 2, D. Lgs. n. 276/2003 avesse espressamente limitato l'ambito della solidarietà tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori ai soli trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali maturati durante l'esecuzione dell'appalto. Nel caso di specie, il lavoratore
5 non aveva mai dimostrato di aver sempre prestato la propria attività lavorativa dei contratti di appalto stipulati da per il periodo in relazione al Parte_1
quale erano stati chiesti gli importi con la diffida. Nondimeno, i lavoratori erano anche decaduti dall'azione ex art. 29 D. Lgs. 276/03. DO
l'infondatezza del richiamo all'art. 1676 c.c., valido solo per i dipendenti dell'appaltatore, contestava anche la ricostruzione in fatto resa dagli ispettori quanto all'orario di lavoro e chiedeva, previa chiamata in causa della CP_2
al fine di far valere nei confronti della stessa il vincolo di solidarietà in
[...]
caso di condanna, la sospensione del titolo esecutivo, argomentando diffusamente sull'esistenza di gravi motivi.
3. Con rituale tempestiva memoria difensiva si costituiva in giudizio il lavoratore opposto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda e l'incompetenza territoriale del Giudice adito. Eccepiva inoltre la decadenza di parte ricorrente dal potere di contestare il merito delle pretese rivendicate con precetto, in ragione dell'irretrattabilità del titolo esecutivo costituito dalla diffida di accertamento emessa a favore del lavoratore. Argomentava inoltre in ordine all'infondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate da controparte e rilevava che la Sig.ra nell'intero periodo lavorato alle dipendenze della aveva Pt_3 CP_2
nei fattu lavorato full-time per almeno 8 ore nei giorni infrasettimanali e 5 ore i sabati e i festivi, mediamente per almeno 45 ore settimanali a fronte della registrazione sistematica di un orario part-time, maturando dunque le differenze retributive sugli istituti contrattuali riconducibili alla trasformazione in full time
4. Sospesa l'efficacia esecutiva delle diffide accertative fondanti i precetti opposti, la causa era istruita con l'acquisizione di documentazione allegata agli atti introduttivi e l'escussione di testimoni per essere poi decisa all'udienza del 16.12.2025.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione deve essere accolta nei limiti che di seguito vengono illustrati.
2. Va intanto rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente, in quanto, in tesi, a mente dell'art. 413 c.p.c., giudice competente a conoscere della causa instaurata dalla ricorrente sarebbe il Tribunale del
Lavoro di ON, nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il dipendente in questione o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con motivazione che lo scrivente condivide e richiama ex art. 118 disp. att. ha affermato che: “In tema di appalto di opere e servizi, il lavoratore che agisca contro l'appaltatore ed il committente, facendo valere, nei confronti di quest'ultimo, la responsabilità solidale con il primo ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, può adire il giudice del luogo ove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto anche per la domanda proposta nei confronti del committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confronti dell'appaltatore ricorra una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense ex art. 31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali inderogabili di cui all'art. 413 c.p.c., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l'una o l'altra delle cause connesse” (Cass. nr. 3086/2017). E' dunque corretta l'individuazione del
Giudice competente da parte della società ricorrente, la quale ha adito il
Tribunale di Trieste ex art. 19 c.p.c., in ragione del fatto che la società committente, ha la propria sede legale in Trieste. Parte_1
1. Infondata è poi l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte resistente. La diffida ex art. 12 c. 1 D. Lgs. 124/04 è atto di natura amministrativa che è idoneo ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che
7 può sempre essere contestato. Tale norma prevede infatti che le Direzioni del
Lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro la diffida, questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del Lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia. In tale contesto normativo, la Corte di Cassazione ha affermato che il mancato ricorso in via amministrativa o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (Cass., sez. lav., nr.
23744/2022). Ne deriva che il giudizio di opposizione alla diffida accertativa
(rientrante nel più ampio genus dell'opposizione al precetto/all'esecuzione) è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito indicato nella diffida accertativa opposta. In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art.2697 c. 1 c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito oggetto della cartella di pagamento, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art.416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto, come previsto dall'art.2697 c.c.. Si tratta dunque di un ordinario giudizio di merito, nel quale alcuna preclusione può ritenersi maturata a carico dell'opponente, in ragione della mancata proposizione del ricorso amministrativo verso la diffida o in ragione del rigetto dello stesso, in mancanza di una specifica previsione di legge in tal
8 senso. Le ragioni di credito avanzate dall'opposto, devono quindi essere esaminate in questa sede, come richiesto dall'opponente.
2. Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'avvenuta maturazione, nel caso di specie, della decadenza ex art. 29 D. Lgs. 276/03, perché la prospettazione attorea è formulata prendendo erroneamente in considerazione le date di cessazione dei singoli ordini di appalto. Ha affermato la Corte di Cassazione in materia che “in tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto” (Cass., n. 7815/2022). Alla luce di tale pronunciamento, che lo scrivente condivide, l'unico dies a quo da prendere in considerazione per quanto in argomento, è rappresentato dalla cessazione effettiva del contratto di appalto al quale il lavoratore interessato è addetto, palesandosi come del tutto irrilevanti per il lavoratore, le date di finale esecuzione degli ordini di appalto. Del tutto irrilevante e generica (in quanto non suffragata da istanze istruttorie o produzioni documentali), dunque, per quanto in argomento, è
l'affermazione di a sostegno dell'eccezione in questione e per la Parte_1
9 quale “a distanza di oltre 3 anni dalla cessazione dell'ultimo appalto cui è stata addetta” parte resistente sarebbe incorsa nella decadenza prevista dall'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
3. La prospettazione attorea deve essere parzialmente condivisa quanto all'eccezione di prescrizione sollevata. Lo scrivente condivide pienamente quanto affermato dalla Suprema Corte in ordine all'incidenza sul corso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 42 della legge n.92/2012, anche nel caso in cui si verta in ambito di applicazione dell'art. 18 legge n. 300/1970. In particolare ha affermato la Corte di Cassazione che: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. nr. 26246/2022; Cass. nr.
30957/2022). Tuttavia, nel caso di specie, fra il lavoratore e la CP_2
sono intercorsi tre contratti di lavoro a tempo determinato, dal 11.01.2018 al
31.05.2018, dal 18.10.2018 al 31.01.2019, dal 18.02.2019 al 28.02.2019 e dal
03.06.2019 al 30.04.2021 (doc. 2 parte resistente), e dal termine finale di ciascuno di essi, non essendo stata dedotta l'unitarietà del rapporto di lavoro, deve farsi decorrere un nuovo termine di prescrizione di 5 anni. In ragione del fatto che il primo atto interruttivo della prescrizione deve considerarsi la notifica del precetto in questa sede opposto di data 24.4.2024, deve considerarsi consumata la prescrizione quinquennale delle pretese inerenti ai contratti intercorsi dal 11.01.2018 al 31.05.2018, dal 18.10.2018 al
10 31.01.2019, dal 18.02.2019 al 28.02.2019. Per il resto l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
4. Venendo al merito della domanda, ha contestato sia l'effettiva Parte_1
assegnazione del lavoratore all'appalto in questione per il periodo rilevante per la causa, che l'effettiva prestazione di un orario di lavoro non conforme a quanto previsto dal contratto a part – time intercorso fra le parti. In particolare, l'esame della diffida accertativa (doc. 4 ricorso) posta a fondamento del precetto rende evidente il fatto che le voci di credito richieste in questa sede sono state poste a carico di e di in CP_2 Parte_1
Part ragione dell'accertamento dell'esistenza, da parte degli ispettori della di
ON, di un sistema nel quale i contratti part-time intercorsi fra le parti sono risultati fittizi e non genuini in quanto predisposti unilateralmente dall'azienda, a fronte di una realtà nella quale vi era sistematica pretesa da parte del datore di lavoro, puntualmente concretizzatasi, di far osservare, ai lavoratori, orari di lavoro diversi e superiori rispetto a quelli formalizzati e
Registrati nel LUL. Secondo gli ispettori, l'intera attività lavorativa posta in essere dal lavoratore alle dipendenze della è stata resa full-time CP_2
per almeno 8 ore nei giorni infrasettimanali e per almeno 5 ore nei sabati e nei giorni festivi, mediamente per almeno 45 ore settimanali a fronte della registrazione sistematica dell'orario part-time, eventualmente incrementato dalla registrazione saltuaria e insufficiente di alcune ore di lavoro supplementare. A fronte di tale rilevata ricostruzione della vicenda gli ispettori hanno evidenziato che spetterebbe al lavoratore un importo di €
18.322,02 quanto alla differenza fra ore registrate sul LUL ed orario effettivamente prestato, € 2.309,60 per festività, ferie e permessi non retribuiti, € 2.262,84 per 13ma e 14 mensilità, € 1.126,02 per TFR.
5. Al fine di verificare la rispondenza alla realtà di tale contestato quadro fattuale è stato dato ingresso alla prova testimoniale. Il teste di parte resistente
11 ha dichiarato: “Conosco il signor ci Testimone_1 CP_1
siamo conosciuti lavorando insieme presso i cantieri di ad Parte_1
ON e Trieste. Lavoravamo entrambi per la Ulisse S.r.l….Io ho lavorato per dal 2018 fino al 2022, continuativamente a tempo indeterminato. CP_2
In questo periodo il signor c'è sempre stato. Lavoravamo ogni CP_1
giorno presso il cantiere navale di ad ON e a Trieste. Questo Parte_1
dal 2018 fino a tutto il 2021. Lavoravo sempre in coppia con e CP_1
pulivamo aree in comune all'interno delle navi in costruzione come la piscina, il teatro, gli spogliatoi. Dal 2022 non abbiamo più lavorato presso il cantiere navale di ON e Trieste, ed andavamo a pulire gli uffici di altri clienti della ..Il signor cominciava a lavorare alle 7 o 7.30 Pt_4 CP_1
fino alle 17.30 o 18, con una pausa pranzo di mezz'ora o un'ora, dal lunedì al venerdì. Le modalità di lavoro sono sempre state uguali per tutto il tempo. Il sabato si lavorava sempre, dalle 8.00 fino alle 14.30 o 15.00. La domenica si riposava per una o due volte al mese, e quando si lavorava lo si faceva dalle
8 alla 14.30 o 15.00…..Confermo che il ricorrente aveva il tesserino della
e gliel'ho visto usare. So anche che gli è stato ritirato quando è Parte_1
finito il contratto di lavoro”. ADR: “Anch'io avevo un tesserino e timbravo in entrata ed in uscita, anche a me è stato ritirato alla fine del contratto”. Ha dichiarato il teste “Io lavoravo sulle navi presso il cantiere Testimone_2
di ON e mi ricordo del il quale lavorava presso le aree comuni CP_1
delle navi….Il signor cominciava a lavorare alle 7.30 e finiva alle CP_1
18, con una pausa pranzo di mezz'ora o un'ora, dal lunedì al venerdì. Le modalità di lavoro sono sempre state uguali per tutto il tempo. Il sabato si lavorava sempre dalle 8.00 fino alle 14.30. La domenica si lavorava dalle 8 alle 14.30 ma non so se ogni domenica….Confermo che il ricorrente aveva il tesserino della anche perché per entrare o uscire era necessario Parte_1
usarlo”.
12 6. Tali dichiarazioni sono univoche nel tratteggiare un contesto nel quale il compenso non era quantificato sulla base dell'orario effettivamente prestato dai lavoratori ma determinato sulla base di un orario pattizio, esistente solo sulla carta, e ne risulta dunque confermato l'impianto fattuale sulla cui base gli ispettori avevano quantificato le differenze retributive di cui alle diffide accertative. Ritiene lo scrivente che parte opposta abbia assolto all'onere probatorio alla stessa spettante ex art. 2697 c.c., con riferimento alle voci che, richieste nei ricorsi, abbiano natura retributiva. Anche di recente, con la sentenza n. 4350 del 19.02.2024, la Cassazione ha affermato che: “si è sviluppata una consolidata giurisprudenza la quale ha sempre ammesso che,
"in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno" (cfr. Cass. n. 5520/2004;
v. pure: Cass. n. 3228/2008, Cass. n. 6226/2009); si è altresì precisato che
"risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa della parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo (...) a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e del pari inconferente il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo" (cfr.
Cass. n. 25891/2008; conf. Cass. n. 17774/2011). Ancora di recente, quindi, è stato ribadito come la continuativa prestazione di un orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno possa determinare che la trasformazione da un originario part-time ad un full-time si sia verificata
"per fatti concludenti" (Cass. n. 8658/2019; Cass. n. 20209/2019). La prospettazione attorea è dunque fondata.
13 7. Conseguentemente si è conferito incarico a CTU contabile con il seguente quesito: “dica il CTU, esaminati i documenti acquisiti, quali siano i crediti retributivi ancora da corrispondere per le voci evidenziate nella diffida accertativa nr. DA-AN 2023/1206, esclusivamente per il periodo dal 3.6.2019 al 30.4.2021, ed eseguendo i calcoli considerando il contratto come full time con il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore
17.30 con un'ora di pausa di pranzo, il sabato dalle 8:00 alle 14:30 con un'ora di pausa pranzo e per una domenica al mese dalle 8:00 alle 14:30 con un'ora di pausa pranzo.”.
8. Nel rassegnare le proprie conclusioni, il CTU ha affermato che spettano a parte resistente, per il periodo indicato € 20.827,20. I conteggi sono svolti con chiarezza e trasparenza e danno atto degli importi corrisposti dalla CP_2
Parte resistente non ha contestato l'operato del CTU, se non
[...]
genericamente, affermando che le conclusioni “non sarebbero idonee a fondare le pretese economiche avanzate dall'odierna opposta”. Soprattutto si
è avuta conferma del fatto che i conteggi sono stati effettuati dagli Ispettori addirittura in difetto.
9. Vanno invece scomputati, dall'importo calcolato dal CTU, le somme determinate a titolo di ferie e permessi non goduti, non dovute da Parte_1
ma solo, in ipotesi, dall'effettivo datore di lavoro. Deve difatti ricordarsi che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi” contenuta nell'art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto elementi integranti la retribuzione, per l'istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa, dovendo invece l'applicabilità del predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento
14 del danno (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27678).
In ragione di tali principi, le indennità per ferie sono state escluse dal novero dei “trattamenti retributivi” oggetto di responsabilità solidale, in quanto all'indennità per mancato godimento delle ferie è in prevalenza attribuita
“…una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali;
quando non addirittura risarcitoria tout court” (Cass. nr. 10354/2016), con ragionamento che lo scrivente condivide pienamente e che può essere esteso ai permessi non goduti. Quanto al trattamento di malattia ed infortunio, evidente risulta la natura indennitaria del compenso.
10. Discorso differente vale per le festività non godute, le quali hanno natura retributiva, in quanto sono giornate durante le quali non è prevista la prestazione di lavoro, ma viene comunque maturata la corrispondente retribuzione. Per le giornate festive, il datore di lavoro è dunque tenuto a corrispondere la normale retribuzione giornaliera anche se il lavoratore non effettua alcuna prestazione lavorativa, il che esclude qualsiasi natura risarcitoria alla voce in esame.
11. Vanno dunque sottratti al totale quantificato dal CTU gli importi a titolo di ferie e permessi non liquidati indicati nell'elaborato e dunque € 95,02 ed €
650,02, per un totale di € 745,04. Il totale dovuto a parte resistente è di €
20.082,16.
12. Il ricorso deve dunque essere accolto in quanto alcune pretese indicate nella diffida accertativa non sono fondate e per l'altro, all'esito del giudizio di
15 cognizione svoltosi dinanzi a questo Tribunale, i crediti rivelatisi fondati sono stati calcolati non correttamente dall'Ispettorato del Lavoro.
Conseguentemente si deve accertare e dichiarare che non sono dovuti da gli importi richiesti con il precetto a titolo di ferie e permessi non Parte_1
dovuti. Per il resto, premesso che il rapporto di lavoro è da considerarsi a tempo pieno, si deve accertare e dichiarare il diritto di parte resistente a percepire da l'importo di € 20.082,16 a titolo di differenze Parte_1
retributive per il periodo e per i titoli dedotti in atti.
13. Le spese di lite vengono compensate integralmente attesa la reciproca soccombenza (Cass. nr. 32061/2022).
14. Il compenso del CTU viene posto a carico di e liquidato in Parte_1
€ 582,05 ex art. 10 DM 30.5.2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
a) in accoglimento dell'opposizione dichiara non dovuti gli importi richiesti a titolo di ferie e permessi non goduti, annullando il precetto opposto;
b) accerta e dichiara che il rapporto di lavoro intercorso fra le parti è da considerarsi a tempo pieno, e per l'effetto condanna in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte resistente l'importo di € 20.082,16 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo;
c) compensa integralmente le spese di lite;
d) pone a carico di le spese di CTU quantificate in € 523,85. Parte_1
Così deciso in Trieste in data 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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