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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/05/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 82/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Celeste LISO e dall'Avv. Sabino SERNIA, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, parte ricorrente contro
, c.f. , in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
in carica pro tempore, e , c.f. Controparte_2
P.IVA_2
parte resistente - contumace
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
La causa viene decisa sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore del ricorrente della Carta Docente, Controparte_1
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti
1 procuratori che si dichiarano antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31 gennaio 2025, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
e l' , esponendo di avere prestato servizio in qualità
[...] Controparte_2 di docente supplente temporaneo alle dipendenze del sottoscrivendo un Controparte_1
contratto di lavoro a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 senza usufruire dell'erogazione del beneficio economico denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di euro 500,00 annui, che l'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 aveva previsto venisse erogata solamente ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità di tale disparità di trattamento, che si poneva in violazione dei principi di cui agli artt. degli artt. 3, 35 e 97 della nostra Costituzione, sia per la discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Inoltre, nella condotta del si ravvisava la falsa applicazione della clausola 4 della CP_1
direttiva n. 1999/70/CE, in relazione agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in violazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento riconosciuti e garantiti a livello europeo, internazionale e nazionale, dovendosi ritenere, in particolare, che in applicazione del principio di non discriminazione la Carta del docente non poteva che spettare anche ai lavoratori assunti a tempo determinato, siccome lavoratori “comparabili” con i docenti di ruolo, svolgendo gli uni e gli altri la medesima “funzione docente”, senza distinzioni, né per natura, né per caratteristica, delle mansioni espletate.
Ha richiamato, a fondamento del ricorso, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, che aveva annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo fra i destinatori della carta del docente.
Inoltre, nel senso del riconoscimento di tale beneficio anche ai docenti a tempo determinato si era espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 ottobre 2023.
La parte ricorrente ha pertanto concluso domandando che le venisse riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico previsto dalla legge n. 107/2015 in relazione agli anni scolastici meglio indicati nel ricorso e, per l'effetto, che il venisse condannato all'attribuzione in suo CP_1 favore della somma di euro 500,00, tramite la “Carta elettronica del docente”.
2 2. Il , nonostante la rituale notifica il 19 febbraio 2025 del Controparte_1
ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
3. La causa, non ulteriormente istruita, viene decisa all'odierna udienza fissata per la discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., con decreto dell'8 maggio
2025, ritualmente comunicato in data 9 maggio 2025.
§§§
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui nel prosieguo.
4.1. Quadro normativo e contrattuale di riferimento.
Occorre premettere che l'istituto della c.d. Carta del docente si inserisce nel contesto delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva su cui è fondato il sistema della formazione del personale docente.
Viene in rilievo, innanzitutto, l'art. 282 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), che, al comma 1, così recita:
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Nello stesso senso depongono le previsioni del C.C.N.L. di comparto (stante il rinvio alla contrattazione collettiva contenuto nell'art. 2, comma 3 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pubblico impego c.d. privatizzato), per cui, in particolare, l'art. 63 stabilisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”. Lo stesso art. 63 aggiunge che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisandosi, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
Ancora più efficacemente, il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L. afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Avuto riguardo alle disposizioni testé richiamate, costituisce un approdo innegabile che il diritto -
3 dovere di formazione professionale e aggiornamento riguarda tutto il personale docente, come evidenziato nella sentenza della VII sezione del Consiglio di Stato pubblicata il 16 marzo 2022, n.
1842, citata dalla parte ricorrente, nella quale è stato condivisibilmente sostenuto che, soprattutto in ossequio al principio di buon andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione, nella misura in cui la
P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione e l'aggiornamento anche di tale personale (e non certo esclusivamente di quello di ruolo) in modo adeguato, al fine di garantire la complessiva qualità dell'insegnamento fornito agli studenti, posto che, se così non fosse, “si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati”.
Per quanto qui maggiormente interessa, tali considerazioni sono state svolte dai giudici amministrativi proprio al fine di censurare l'interpretazione fornita dal , che Controparte_1
aveva ritenuto di escludere i ricorrenti, docenti a tempo determinato, dal novero dei beneficiari della c.d. Carta docente, introdotta nel nostro ordinamento dal legislatore con legge 13 luglio 2015, n. 107
(recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), che, all'art. 1, comma 121, così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dello stesso art. 1 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica di cui al comma precedente.
4 Inoltre, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_4 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122 della L. n. 107/2015, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (in G.U. Serie Generale n. 243 del 19 ottobre 2015), che, all'art. 2, ha previsto che i destinatari della Carta elettronica dovessero essere esclusivamente i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 è stato sostituito dal d.P.C.M. 28 novembre 2016 (in G.U. Serie
Generale n. 281 del 1° dicembre 2016), che, all'art. 2, reca la disciplina della Carta elettronica, del valore nominale di 500,00 euro annui, realizzata in forma di applicazione web, e individua al successivo art. 3 i soggetti beneficiari della Carta nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È in base alla disciplina sopra riportata, dunque, che il odierno resistente ha ritenuto che i CP_1 docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato (come l'odierna ricorrente) fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari del beneficio economico in oggetto.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dalla difesa della parte ricorrente, l'esclusione tout court dei docenti non di ruolo dal novero dei beneficiari della Carta elettronica del docente non appare sostenibile, alla luce di una serie di argomentazioni che sono state fatte proprie dalla giurisprudenza di merito nazionale maggioritaria - che è andata consolidandosi a partire dall'ordinanza del 18 maggio
2022 della Corte di Giustizia Unione Europea, resa nella causa C-450/21 - e in seguito anche dalla giurisprudenza di legittimità.
4.2. La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE e CEEP
5 allegato alla direttiva 1999/70/CE e l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21.
Come è noto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata a dire se la disciplina specificamente prevista dal legislatore italiano in materia di erogazione della carta docente sia idonea in concreto a determinare una disparità di trattamento non giustificata del lavoratore assunto a tempo determinato rispetto a quello assunto a tempo indeterminato “comparabile”, così da porsi in contrasto con il principio di non discriminazione espressamente sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE e CEEP, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.
La clausola 4 dell'Accordo quadro stabilisce, al punto 1, che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola testé richiamata è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha chiarito innanzitutto che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto e i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. sent. 8 novembre 2011, causa C-177/10, DO , punti da 49 a 56). Per_1
Inoltre, è stato evidenziato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile, occorre, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le qualifiche e le competenze, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (cfr. sent. 8 settembre 2011, , Persona_2
causa C-177/10, punto 66, sent. 9 luglio 2015, Regojo Dans, causa C-177/14, punto 46 e sent. 5 giugno
2018, causa C-677/16, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata). Persona_3
Per quanto riguarda la nozione di “ragioni oggettive”, la stessa, secondo una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il solo fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, contenuta in una legge o in un contratto collettivo, potendosi giustificare la disparità di trattamento constatata qualora sussistano elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di
6 impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime, o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sent. 5 giugno 2018, Persona_3
C-677/16, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).
Con specifico riferimento alla Carta elettronica del docente, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, nell'ordinanza della VI Sezione emessa il 18 maggio 2021 nella causa pregiudiziale C-
450/21, ha innanzitutto ritenuto, sulla base degli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, che la situazione della ricorrente nel procedimento principale, docente a tempo determinato, e quella dei docenti assunti dal nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato, fossero comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste.
La Corte di Lussemburgo ha poi reputato sussistente una differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo CP_1 determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, dovendosi ricondurre anche l'erogazione della Carta docente fra le
“condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro, alla luce dell'orientamento, seguito dalla stessa Corte, secondo cui “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (v. paragrafi 33 e 34, e giurisprudenza ivi citata).
Con particolare riferimento all'indennità prevista dall'art. 1, comma 121, cit., tale criterio è soddisfatto, in quanto tale indennità “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa CP_1
altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Chiarito quanto sopra, la stessa Corte ha infine escluso che sussista una ragione oggettiva, ai sensi
7 della clausola 4, punto 1, cit., che giustifichi la differenza di trattamento tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, non potendo ritenersi sufficiente “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (v. paragrafo 46 e ulteriore giurisprudenza ivi citata).
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, nel rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Vercelli, la Corte di Giustizia europea ha dichiarato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (grassetto nel testo).
4.3. La sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27 ottobre 2023.
Da ultimo, sulla questione oggetto del presente giudizio si è pronunciata la Sezione Lavoro della
Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961/2023 del 4 ottobre 2023 (pubblicata il 27 ottobre), sulla base di un'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 – bis c.p.c. (disposizione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) emessa dal Tribunale di Taranto, chiamato a risolvere una controversia analoga a quella oggetto del presente giudizio.
La Suprema Corte ha preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra tale sostegno economico alla formazione e la didattica, come evidenziato, fra l'altro,
8 dall'incipit della norma stessa (ove si dice che la Carta è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti”, ma vi si affianca l'aggiunta del fine di “valorizzarne le competenze professionali”, quindi al fine di un migliore svolgimento del servizio nella sua interezza, proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto), dall'essere la carta docente calibrata su un importo di 500,00 euro riconosciuto in una misura
“annua” e per “anno scolastico” e dall'associazione della Carta docente ad “iniziative coerenti” con il
Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia “agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L.
107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative”.
Muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, espressi nella sopra richiamata ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di legittimità è giunta quindi ad affermare che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In particolare, la Corte di legittimità ha ravvisato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124 (recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”), che, ai primi due commi, così recita: “
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti
e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti
9 orario”.
Tenuto conto del quadro normativo di riferimento e avuto riguardo alla logica delle scelte legislative - che si muovono appunto sul piano del sostegno pieno, con la Carta docente, alla didattica
“annua” -, la Suprema Corte ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121 L. n. 107/2015 si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Il primo principio di diritto affermato dalla Corte è dunque il seguente:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Quanto alla natura dell'obbligazione, la norma primaria fa riferimento all'acquisto di beni o servizi da parte del docente, che avviene tramite un sistema di accreditamento su una piattaforma informatica di un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi CP_1
(Consap) provvede per esso alla liquidazione. Tale pur complessa operazione non consente di escludere che si tratti pur sempre di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento, benché sui generis, in quanto vincolata alla destinazione della somma a specifiche tipologie di acquisti.
Rispetto a tale obbligazione, la circostanza che il docente “precario” non abbia ricevuto gli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, “che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”.
Quanto alle azioni spettanti al docente a cui il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo:
a) i docenti che “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
10 supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
b) i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
Le due diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4) c.c., “che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”; invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, “è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
4.4. La decisione del caso di specie.
Passando alla decisione del caso concreto oggetto di giudizio, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta ritualmente dal ricorrente, il Prof. è stato destinatario di un contratto Pt_1
di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche presso l'I.I.S. “Mariano IV D'Arborea” di Oristano dal 14 gennaio 2023 al 30 giugno 2023.
Pertanto, non vi è dubbio che il mancato riconoscimento della carta docente in favore del ricorrente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato con contratti di supplenza fino al termine delle attività
11 didattiche (fino al 30.06) rispetto al personale di ruolo.
Occorre poi rilevare, quanto all'individuazione dell'azione spettante al ricorrente, in termini di azione di adempimento, che è stata depositata documentazione aggiornata da cui risulta che il è Pt_1 attualmente in servizio presso l' di Bosa in forza di contratto di lavoro a tempo Controparte_5
determinato in qualità di docente supplente annuale con decorrenza dal 9 settembre 2024 fino al 31 agosto 2025 (v. doc. dep. 13 maggio 2025).
Conseguentemente, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, e, per quanto occorrer possa, dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riconoscono il diritto alla Carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non anche agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, deve essere accolta la domanda di adempimento spiegata dal ricorrente avente ad oggetto l'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, cit., secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, pari a euro 500,00 per l'anno scolastico considerato, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm., tenuto conto della materia, del valore della causa in base al decisum
(scaglione entro i 1.100,00 euro) e dell'attività difensiva effettivamente occorsa, tenuto conto della serialità delle questioni esaminate e della natura prettamente documentale della causa, che è stata decisa alla prima udienza, nella contumacia del (sicché non si è reso necessario esaminare CP_1
atti e documenti avversi).
Infine, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1
2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto, in Parte_1
relazione all'anno scolastico 2022/2023 a percepire un beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1,
12 comma 121, della L. n. 107/2015, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, d.P.C.M.
28 novembre 2016, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e, per l'effetto,
3) condanna il , in persona del in carica pro tempore, Controparte_1 CP_4
a erogare in favore del ricorrente, per i titoli e le causali di cui al capo 1) che precede e tramite accredito sulla medesima Carta, la somma di Euro 500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo;
4) condanna il , in persona del in carica pro tempore, Controparte_1 CP_4 alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano nell'importo di euro 258,00 per compensi professionali e di euro 21,50 per esborsi, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Oristano, il 14/05/2025.
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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