Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 69/24 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Pozzetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69/2024 tra rappresentata e difesa dall'avv. Claudio STRERI del Foro di Cuneo e presso il medesimo Pt_1 elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Nizza n. 11
attrice e
elettivamente domiciliata in Torino, Via Montebello, n. 15, presso lo studio del Controparte_1 prof. avv. Marco Aiello che la rappresenta e difende in forza della procura in atti convenuta
avente ad oggetto: pagamento somme sulle seguenti conclusioni per Pt_1
“Previe le declaratorie di legge ed i provvedimenti ritenuti opportuni e rilevanti in relazione all'oggetto
Dichiarare tenuta in virtù del contratto di mandato intercorso fra le parti e quindi condannare in persona del legale rappresentante, a corrispondere alla ricorrente Controparte_1 [...]
[...
[...]
la somma di euro 55.000,00 di cui alla fattura n. 20 del 17 febbraio 2022, oltre gli interessi Pt_2 legali computati dalla data di pagamento da parte del da accertarsi in giudizio o, Controparte_2 in subordine, dalla domanda.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”
Per Controparte_1
“Voglia codesto ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, respingere tutte le domande spiegate d nei confronti d Parte_1 Controparte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari di lite, oltre al rimborso forfetario (nella misura del
15%), alla cassa di previdenza e all'iva.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. datato 28 dicembre 2023 ha convenuto in giudizio Pt_1
condannarsi l' a corrispondere alla ricorrente la Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 somma di euro 55.000,00 di cui alla fattura n. 20 del 17 febbraio 2022, oltre gli interessi legali.
Esponeva che nell'ambito del rapporto di associazione temporanea di imprese costituito l'11 marzo
2021 tra (mandataria), e (entrambe mandanti) al Controparte_1 Controparte_3 Parte_1 fine di realizzare, per conto del i lavori di messa in sicurezza della Strada Controparte_2 comunale della Rendina, le parti avevano affidato a il ruolo di mandataria con il CP_1 compito, tra gli altri, di mettere le fatture relative alle attività oggetto di appalto, di trasmetterle al committente, di incassare le somme e di corrispondere alle imprese mandanti la quota di spettanza;
il
17 febbraio 2022 ha inviato a la propria fattura n. 20, dell'importo di Pt_1 Controparte_1 Par euro 55.000, relativa al corrispettivo dei lavori eseguiti da nell'ambito della predetta associazione Par temporanea di imprese, con conseguente insorgenza di credito di (mandante) verso CP_1
(mandataria) e del quale chiedeva in questa sede la corresponsione trattandosi di credito
[...] sottratto alla possibilità di aggressione da parte dei creditori della mandatari ai sensi dell'art. 1707
c.c. e, pertanto, sottratto al piano di ristrutturazione ex artt. 64 ss. c.c.i.i. omologato da questo
Tribunale con sentenza del 12 marzo 2024.
Si costituiva ritualmente in giudizio la riconoscendo l'esistenza e l'entità del Controparte_1 credito vantato dalla ricorrente nei confronti di ed esponendo, per effetto di uno Controparte_1 stato di crisi, il 30 marzo 2023 aveva depositato presso questo Tribunale ricorso ex CP_1 art. 44 c.c.i.i. per addivenire alla definizione dello strumento di regolazione della propria crisi,
2 e, successivamente, ricorso di cui all'art. 40 c.c.i.i. contenente richiesta di omologazione del proprio piano di ristrutturazione ex artt. 64-bis ss. c.c.i.i., nel cui contesto era stata presa in considerazione il credito di riconosciuto per l'intero ammontare di cui alla fattura n. 20 del Pt_1
17 febbraio 2022 e inserito nella classe n. 9 del PDR che stabilisce per tutti i creditori chirografari il soddisfacimento mediante pagamento in denaro di un ammontare pari al 20% del valore nominale del credito. Precisava che con provvedimento del 26 ottobre 2023 il Tribunale ammetteva
[...] alla procedura di omologazione e che, previo raggiungimento della maggioranza dei CP_1 consensi in tutte le classi di crediti, inclusa quella nella quale era inserita questo Tribunale, Pt_1 con sentenza del 12 marzo 2024, omologava il piano di ristrutturazione ex artt. 64 ss. c.c.i.i. di in esecuzione del quale il 23 ottobre 2024 ha corrisposto a CP_1 CP_1 Pt_1
l'importo di euro 11.000 (doc. n. 10), a definitiva tracimazione delle sue pretese creditorie.
Alla luce del disposto di cui all'art. 117 CCII, chiedeva, pertanto, respingersi la domanda.
All'udienza del 13 maggio 2024 la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'11 novembre 2024, con concessione alle parti di termine fino al 28 ottobre 2024 per il deposito di brevi memorie conclusionali, udienza poi rinviata al 3.2.2025 su richiesta delle parti.
---
In sostanza sostiene che, stante il rapporto di mandato intercorrente tra e Parte_1 Pt_1 [...]
il suo non fosse un credito ricadente nella procedura concorsuale alla luce del tenore CP_1 dell'art. 1707 c.c. e che, quindi, la somma di € 55.000 non dovesse essere considerata facente parte del patrimonio della convenuta e compresa nel piano di ristrutturazione omologato dal Tribunale.
Osserva il Tribunale al riguardo che il credito oggetto della presente causa, pacificamente esistente, pacificamente ammontante ad € 55.000 e altrettanto pacificamente anteriore alla pubblicazione nel
Registro delle imprese della domanda di accesso al PDR, è stato inserito da nella Controparte_1 proposta di piano di ristrutturazione presentata ex art. 64 bis CCII, che il piano è stato sottoposto alla votazione dei creditori e approvato a maggioranza degli stessi in tutte le classi di crediti, inclusa quella nella quale era inserito quello di Pt_1
Ebbene, i creditori dissenzienti, quale asserisce di essere stata, avrebbero potuto proporre Pt_1 rituale opposizione all'omologa del piano ex artt. 64 bis e 48 CCII al Tribunale, opposizione sulla quale il Tribunale si sarebbe pronunciato e, ove il Tribunale avesse comunque omologato il PDR, il creditore dissenziente avrebbe, infine, potuto impugnare la sentenza di omologa con lo strumento del reclamo alla Corte e, poi, del ricorso in Cassazione.
3 Nel caso di specie ha omesso tanto di proporre opposizione ex artt. 64 bis e 48 CCII, quanto Pt_1 di reclamare l'omologazione del piano di ristrutturazione facendo acquiescenza alla decisione del
Tribunale così passata in giudicato e incassando la somma di € 11.000 corrispondente al 20% del valore del credito, conformemente al PDR omologato.
Avendo omesso di attivare i citati rimedi endo-concorsuali (gli accordi di ristrutturazione rientrano, infatti, tra le procedure concorsuali, come chiarito da Cass. S.U., 31 dicembre 2021, n. 42093) previsti dal codice della crisi per vedere riconosciuta la natura del suo credito ed impedire, conseguentemente, l'approvazione del piano di ristrutturazione con la relativa falcidiazione dei crediti non prededucibili, la sua posizione resta oggi vincolata a quanto disposto nel piano di ristrutturazione omologato in conformità al dettato di cui all'art. 117 co 1 CCII richiamato dall'art. 64 bis co. 9 medesima legge.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile e va respinto.
Anche a voler prescindere dalla insuperabile preclusione di cui sopra, è sufficiente comunque rilevare come oggetto del diritto di credito vantato da fosse una somma di denaro, bene Pt_1 fungibile per antonomasia, idoneo, una volta incassato, a confondersi con il patrimonio del mandatario, salvo la prova (incombente sul mandante) della sussistenza di una concreta situazione idonea a garantire la “separatezza” del bene impedendo il verificarsi di tale confusione e la conseguente entrata del bene tra quelli oggetto di proprietà del mandatario, quale, a titolo di mero esempio, il deposito della somma su di un conto vincolato.
Nel caso di specie ha omesso financo di allegare l'esistenza di una situazione idonea ad Pt_1 impedire la confusione della somma di denaro incassata da con il patrimonio di Controparte_1 quest'ultima, con conseguente inapplicabilità dell'invocato art. 1707 c.c. che richiede quale presupposto l'esistenza di un bene determinato e non fungibile.
In applicazione del principio della soccombenza, è condannata al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite, così come liquidate in dispositivo facendo applicazione dei Controparte_1 valori prossimi ai minimi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M.
10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- rigetta le domande tutte proposte da Parte_1
4 - condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere a Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite della presente causa che CP_1 liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge
Così deciso in Asti il 3 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Sara Pozzetti
5 6