Art. 45. (Modalita' per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di cessazione dal
servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o di altri enti o amministrazioni) 1. Per i lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che cessino dal servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato senza conseguire il diritto a pensione a carico del Fondo pensioni per il personale della predetta Azienda, non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa, a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322 , e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai periodi coperti di contribuzione alla Gestione marittimi della soppressa Cassa o all'assicurazione generale obbligatoria.
2. I periodi di cui al precedente comma non vengono considerati utili ai fini dell'indennita' una tantum in luogo della pensione prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
3. Nel caso che si debba provvedere alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi ai sensi delle norme richiamare dall'ultimo comma dell'articolo 43 della presente legge, le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rispettivamente applicate secondo gli effetti derivanti dal ricongiungimento medesimo.
4. Ai lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che liquidino un trattamento di pensione secondo le norme della presente legge, prima della data di cessazione dal servizio ferroviario e che non conseguano, poi, il titolo al trattamento di pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato o a carico di altri enti o amministrazioni, l'Istituto corrispondera', a decorrere - da tale data, l'intero trattamento di pensione ed il Fondo medesimo restituira' l'importo complessivo delle quote di pensione acquisite ai sensi del precedente articolo 43 nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di cessazione dal servizio.
servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o di altri enti o amministrazioni) 1. Per i lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che cessino dal servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato senza conseguire il diritto a pensione a carico del Fondo pensioni per il personale della predetta Azienda, non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa, a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322 , e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai periodi coperti di contribuzione alla Gestione marittimi della soppressa Cassa o all'assicurazione generale obbligatoria.
2. I periodi di cui al precedente comma non vengono considerati utili ai fini dell'indennita' una tantum in luogo della pensione prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
3. Nel caso che si debba provvedere alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi ai sensi delle norme richiamare dall'ultimo comma dell'articolo 43 della presente legge, le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rispettivamente applicate secondo gli effetti derivanti dal ricongiungimento medesimo.
4. Ai lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che liquidino un trattamento di pensione secondo le norme della presente legge, prima della data di cessazione dal servizio ferroviario e che non conseguano, poi, il titolo al trattamento di pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato o a carico di altri enti o amministrazioni, l'Istituto corrispondera', a decorrere - da tale data, l'intero trattamento di pensione ed il Fondo medesimo restituira' l'importo complessivo delle quote di pensione acquisite ai sensi del precedente articolo 43 nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di cessazione dal servizio.