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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1422/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 12/07/2023 al n. 1422/2023 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARRA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Controparte_2 P.IVA_2 lo studio dell'avv. BENVENUTI ALESSANDRA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 420/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata in data
23/05/2023; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 6.11.2025, all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 7.10.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis
In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 420/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia Sezione Civile Giudice
Iannone nell'ambito del procedimento RG 1612/2020 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito vengono riportate Pt_1 all'Ill.mo Tribunale Adito, in caso di mancata conciliazione, previo rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto accogliere la domanda perché fondata e per l'effetto condannare al pagamento in favore della parte attrice della somma Controparte_3 complessiva di €. 5.008,28= salvo il minor importo che risulterà di Giustizia. Con interessi legali e danno da svalutazione monetaria. Con favore di spese, competenze ed onorari di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art 183 c.p.c.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla parte odierna appellata di nanzi al Tribunale di Pistoia per tuti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e C.P.A. come per Legge relativi ad entrambi gradi di giudizio”;
Per la parte appellata: “che l'Ill.ma Corte d'Appello voglia confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio;
in via subordinata, ripropone le conclusioni del primo grado di giudizio e chiede, pertanto, che l'Ill.ma Corte d'Appello, in via istruttoria, ammetta il capitolo 1) della prova testimoniale di cui alla propria memoria 183, 2° comma c.p.c. a teste Sig. Tes_1
; - nel merito, respinga la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto,
[...] in diritto e non provata, con vittoria di spese e compensi di giudizio, anche in considerazione della mancata adesione di parte attrice alla proposta transattiva formulata dal Giudice del primo grado ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. in data 20.06.2022; in via subordinata, limiti il risarcimento ai soli danni che parte attrice avrà dimostrato di aver effettivamente subito in conseguenza dell'atto vandalico denunciato, tenuto conto dello scoperto del 15% con il minimo di € 500,00 stabilito nella polizza invocata, con consequenziale pronuncia in tema di spese e compensi di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Controparte_1
Corte di Appello di Firenze proponendo appello avverso la Controparte_4 sentenza n. 420/2023 con la quale il Tribunale di Pistoia aveva respinto la sua domanda di condanna della compagnia di assicurazioni al pagamento della somma di euro
5.688,29, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennizzo dei danni subiti dalla propria autovettura per atti vandalici, ritenuti rientranti nella polizza stipulata inter partes. Il primo giudice evidenziava in proposito che la parte attrice aveva allegato che in data 22.11.2018 il cugino del legale rappresentante della società, tale , Per_1 aveva rinvenuto l'autovettura BMW 525D, da lui regolarmente parcheggiata in loc
Bottegone in Pistoia, con graffi su tutta la carrozzeria ed il tergicristalli posteriore danneggiato, senza tuttavia provare che le documentate riparazioni dei suddetti danni si riferissero proprio al dedotto atto vandalico, come tale coperto dalla polizza stipulata, piuttosto che essere riconducibili a condizioni del veicolo preesistenti rispetto al denunciato danneggiamento e derivanti da differente evento. Spiegava in particolare il
Tribunale che le fotografie allegate, nelle quali non era dato riconoscere l'autovettura in questione, non erano idonee a dimostrare in quale stato si trovasse il veicolo subito dopo l'acquisto, né tantomeno quali fossero le sue condizioni immediatamente prima del dedotto atto vandalico;
aggiungeva che anche la testimonianza assunta non era tale da aggiungere alcun elemento utile in tal senso, dal momento che il teste aveva solo confermato che al tempo dell'ultimo passaggio di proprietà, l'auto presentava solo un graffio di circa una decina di centimetri sopra il coperchio del serbatoio. Ad ulteriore sostegno della mancanza di prova del nesso causale tra i danni riportati dall'autovettura e l'atto vandalico, il Tribunale rilevava che l'assicurazione convenuta aveva provato sia che tra il 22.11.2018 ed il 23.02.2019 la società attrice aveva denunciato ulteriori tre atti vandalici ai danni di tre diversi veicoli di sua proprietà, tutti assicurati con la convenuta e tutti aventi simili caratteristiche e per importi sempre superiori ad €
5.000,00; sia che il precedente proprietario del veicolo, , aveva Persona_2 acquistato l'autovettura in questione nel settembre 2017 al prezzo di € 5.000,00, ne aveva poi denunciato la perdita di possesso per furto dall'01.02.2018 fino al
12.03.2018, per poi venderlo alla società attrice al prezzo di € 6.000,00. L'attrice era stata quindi condannata, in applicazione del principio di soccombenza, a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erronea esclusione della prova del danno, attesa la produzione sia della denuncia dell'atto vandalico, sia delle fatture delle effettuate riparazioni;
non corretta valutazione delle dichiarazioni del testimone che aveva affermato come al momento dell'acquisto l'auto presentasse solo un graffio, con conseguente esclusione di danni preesistenti all'atto vandalico;
2)errore nell'aver ritenuto le fotografie allegate inidonee a provare i danni al veicolo, i quali erano stati constatati anche dal perito dell'assicurazione, che aveva contestato unicamente l'eccessività del costo dedotto per la riparazione;
3) errata valutazione della prova testimoniale da cui era risultato che prima dell'atto vandalico la vettura presentava solo un graffio sopra il serbatoio del carburante;
4)errata ricostruzione dei fatti ed in particolare non corretta valutazione della circostanza che l'attrice aveva sporto denuncia querela per l'atto vandalico, inviata, unitamente alle fatture inerenti la riparazione, alla propria assicurazione, la quale aveva incaricato il proprio tecnico di fiducia che aveva visionato il veicolo e redatto la perizia sulla quantificazione dei danni e sulla loro compatibilità con l'atto vandalico denunciato;
irrilevanza delle precedenti denunce di altri atti vandalici, che avevano riguardato differenti veicoli.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava Controparte_4 le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, le parti precisavano le conclusioni davanti al consigliere istruttore che assegnava i termini ex art. 352 c.p.c., all'esito dei quali, con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. in data 6.11.2025 tratteneva la causa in decisione, riservandola al Collegio designato.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che la società attrice fosse proprietaria Controparte_1 dell'autovettura BMW 525D targato DY964BM, acquistata usata in data 3.10.2018, dal precedente proprietario . In particolare dal certificato storico del PRA Persona_2 prodotto dalla convenuta in primo grado (all.4) risulta che l'autovettura in questione, immatricolata in Italia in data 3.08.2009, dopo aver subito vari passaggi di proprietà, era stata acquistata usata in data 26.09.2017 per il prezzo di euro 5.000,00 dal il quale ne aveva denunciato il furto in data 1.02.2018, con successivo Per_2 ritrovamento e riacquisto del possesso in data 12.03.2018. Con riferimento alla Contr successiva rivendita fatta dallo stesso in favore di nel certificato PRA era indicato quale prezzo corrisposto l'importo di euro 8500,00 (con riferimento al quale in allegato alla memoria 183 co VI n° 2 c.p.c. la parte attrice ha prodotto copia di un assegno datato 3.10.2018, intestato a per l'importo di euro 6.000,00). Persona_2
Del pari non è controverso che la società odierna appellata avesse assicurato la suddetta vettura, con polizza avente validità dal 3.10.2018, oltre che per la responsabilità civile, anche contro i danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, calamità naturali.
Oggetto della presente controversia è dunque sia la effettiva verificazione in data
22.11.2018 degli atti vandalici da cui sarebbe derivato il danneggiamento della carrozzeria dell'autovettura, sia la riconducibilità dei costi delle riparazioni successivamente effettuate sul detto veicolo proprio ad un atto vandalico verificatosi nei tempi e modi dedotti dalla parte odierna appellante e, dunque, suscettibile di rientrare nella copertura della polizza di cui si invocava l'applicazione.
2.I quattro motivi di appello: la prova del danno coperto dalla polizza – Gli spiegati motivi di gravame meritano trattazione congiunta dal momento che afferiscono tutti alla valutazione dei vari mezzi istruttori ed alla conseguente ricostruzione dei fatti.
In particolare l'appellante si duole del fatto che il primo giudice non abbia ritenuto adeguatamente provato l'atto vandalico e la consistenza del relativo danneggiamento del mezzo, sulla base della allegata denuncia querela, cui sono seguite le fatture relative alle effettuata riparazione. Ha inoltre lamentato la non corretta valutazione sia delle fotografie prodotte, sia della testimonianza assunta, da cui si sarebbe dovuto inferire che prima della detta denuncia l'auto presentava un solo graffio e che dunque tutti i danneggiamenti della carrozzeria oggetto della denuncia erano stati frutto di un atto di vandalismo coperto dalla polizza.
Ciò detto, i motivi di appello devono essere ritenuti tutti infondati e come tali respinti.
Con denuncia querela presentata alle ore 15,44 del 22.11.2018 risulta aver Parte_2 denunciato alla Stazione Carabinieri di Bottegone (Pistoia) il danneggiamento da parte di ignoti dell'autovettura BMW tg. DY964BM, esponendo: “ieri sera avevo in uso
l'autovettura BMW 525D di colore nero metallizzato targata DY 964BM intestata alla società il cui titolare e amministratore è mio cugino ” e Controparte_1 CP_5 quindi spiegando: “stanotte intorno alle 3,00 parcheggiavo l'auto in Pistoia località
Bottegone in via G Di Vittorio. Oggi pomeriggio, nel riprenderla, mi accorgevo che ignoti, presumibilmente con un oggetto appuntito, rigavano il cofano anteriore, il portellone posteriore, il paraurti anteriore e posteriore, il tetto, il parafango anteriore e posteriore sia destro che sinistro. Inoltre danneggiavano il tergicristallo posteriore”.
A seguito di incarico conferito in data 4.12.2018 il perito dell'assicurazione redigeva una relazione tecnica – consistente nella compilazione di una scheda sull'autovettura in questione - in cui si dava atto che le riparazioni di cui si discute erano ancora da iniziare, si definiva come 'discreto' lo stato della vettura, della quale si indicava il valore 'a relitto' di euro 6.300,00 andando quindi di seguito ad elencare i costi unitari per tutte le voci di danno relative a cofano, parafanghi, porte su entrambi i lati, paraurti, serratura lunotto apribile e tergilunotto. Il perito, indicato in calce come , Persona_3 dava atto di aver verificato 'profondità ed estensione delle solcature', senza null'altro specificare in ordine alle caratteristiche dei danni rilevati, senza nulla dire relativamente alla compatibilità con il denunciato atto vandalico e soprattutto senza allegare alcuna fotografia dello stato della vettura esaminata prima della intervenuta riparazione (o almeno tale allegazione non risulta trasfusa nella produzione di cui agli atti del processo). Concludeva quindi quantificando in euro 5990,00 il danno complessivo, compresi nove giorni di non meglio precisato 'fermo tecnico' del veicolo.
In data 4.04.2019 risulta emessa dalla stessa MKV fattura avente ad oggetto la riparazione dell'autovettura in oggetto, per un importo complessivo di euro 6669,00 IVA compresa, quale somma dei costi relativi alle voci genericamente indicate come
'scomposizione paraurti', paraurti post kit sport e mano d'opera per intervento.
La suddetta documentazione nulla prova circa l'entità e le caratteristiche dei danni asseritamente causati alla carrozzeria dell'autovettura da ignoti, né tantomeno è idonea a far ritenere una correlazione tra i costi delle allegate riparazioni e l'atto vandalico coperto dalla polizza assicurativa. La verificazione di quest'ultimo è infatti sostenuta unicamente sulla base della denuncia querela presentata da soggetto diverso dal proprietario della vettura: le dichiarazioni in essa contenute, in mancanza di prova testimoniale del denunciante – che non risulta essere mai stata richiesta – rappresentano un mero elemento di prova, peraltro dotato di scarsa valenza probatoria circa lo stato della vettura immediatamente antecedente al danneggiamento, proprio perché trattasi di affermazione proveniente da un utilizzatore occasionale del veicolo, a lui prestato dal titolare della società attrice, che non è dato sapere come abbia potuto rilevare con precisione - visto che non è noto il suo grado di utilizzo e dunque di conoscenza del veicolo in questione - le condizioni della carrozzeria dell'auto al momento del suo parcheggio in località Bottegone alle 3 di notte circa. Da tale osservazione deriva, di conseguenza, la assenza di rilievo probatorio della denuncia fatta dal cugino del titolare relativamente alla comparsa di tutti i descritti danneggiamenti della carrozzeria proprio durante il parcheggio del veicolo nella notte del 22.11.2018 ed a seguito di atti di vandalismo posti in essere da ignoti. La circostanza non risulta peraltro in alcun modo documentata fotograficamente, atteso che tutte le rappresentazioni fotografiche allegate riguardano la vettura dopo la riparazione conseguente il denunciato atto vandalico, nonché una non meglio precisata precedente riparazione effettuata sull'autovettura prima del 22.11.2018. Si tratta di documentazione fotografica che non solo non rappresenta l'auto con i segni visibili dell'atto di vandalismo di cui si chiede l'indennizzo, ma neppure è idonea a ricostruire detta condizione, né tantomeno lo stato antecedente della vettura.
In particolare, le fotografie indicate come corrispondenti alla riparazione dopo il danneggiamento per cui è causa, risultano riprese da un telefono cellulare in cui è ben in vista la data del 7 gennaio 2019: in tutte e due le dette foto l'auto si presenta completamente fasciata e ricoperta da vari strati di materiali che ne coprono finanche il punto corrispondente alla targa, che compare staccata e sorretta da una mano ripresa accanto all'auto.
Si tratta dunque di reperti fotografici che, anche a prescindere dalla inidoneità del calendario del cellulare a provare la esatta datazione dello scatto (data la sua astratta, potenziale modificabilità), non sono in alcun modo univocamente riconducibili proprio all'autovettura BMW di cui è causa, né tantomeno alle sue condizioni dopo il denunciato vandalismo. Se a ciò si aggiunge che non risulta nessuna allegazione circa il tempo ed il luogo in cui Contr venne effettuata la riparazione e che la fattura prodotta risulta emessa dalla stessa, deve ritenersi come correttamente il primo giudice abbia ritenuto insussistente alcuna prova di modi, tempi ed entità del danneggiamento e del collegamento tra lo stesso e le effettuate riparazioni.
Né in tal senso di alcuna utilità appare la acquisita relazione del perito dell'assicurazione che, come detto, oltre ad essere priva di alcun corredo fotografico (almeno nella versione oggetto di produzione), contiene una descrizione molto laconica degli aspetti riconducibili al denunciato vandalismo, di talchè, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, è assolutamente impossibile trarne una anche minima valutazione in termini di compatibilità dello stato dell'autovettura con il dedotto atto di vandalismo.
Quanto all'ulteriore aspetto relativo alla prova dello stato antecedente al danneggiamento né le fotografie prodotte in atti, né la dichiarazione testimoniale resa dal precedente proprietario del mezzo sono tali da far ritenere che prima del 22.11.2018
l'autovettura non presentasse alcuno dei segni denunciati come frutto di atto vandalico.
, precedente proprietario dell'autovettura, che come già esposto l'ebbe Persona_2
a vendere alla società appellante in data 3.10.2018, sentito come testimone, ha negato Contr che, al momento della cessione dell'auto alla società la stessa fosse danneggiata e piena di graffi, dichiarando: “l'auto presentava un graffio sopra il coperchio del serbatoio del carburante di circa una decina di centimetri ma non aveva altri danni”.
Tale dichiarazione – anche a volerla ritenere compatibile con la circostanza che tra febbraio e marzo 2018 l'autovettura era stata rubata ed era rimasta per una decina di giorni in mano ai suoi sottrattori – nulla ci dice comunque sullo stato della vettura al momento del denunciato danneggiamento, avvenuto circa un mese e venti giorni dopo l'acquisto. A sostegno dell'assenza di danni alla carrozzeria alla data del 22.11.2018 parte attrice ha inoltre prodotto fotografie relative ad allegata riparazione effettuata poco dopo l'acquisto (che si riproducono di seguito).
Le dette fotografie, anche a prescindere – anche in questo caso - dalla non idoneità, a collocare temporalmente le foto della data visibile nel telefono cellulare da cui appaiono estratte, si osserva che le stesse non sono assolutamente tali da poter comprovare lo stato del veicolo: se nella prima e nella terza di tali foto l'autovettura rappresentata appare tutta avvolta da strati di materiali che la rendono del tutto irriconoscibile, nella seconda risulta ripresa da lontano, di talchè non è possibile apprezzare lo stato della carrozzeria, come condivisibilmente affermato dal Tribunale.
Quanto infine alla circostanza, evidenziata dal primo giudice, relativa al fatto che la medesima società avesse denunciato, nel medesimo arco temporale, alla stessa assicurazione, altri tre danneggiamenti da atti vandalici di altre autovetture, tutte con modalità e tipi di danni analoghi al fatto per cui si procede, è certamente vero che si tratta di circostanze estranee al caso in esame, ma sicuramente sono elementi di fatto tali da dare il senso della particolare attenzione con cui la compagnia di assicurazione, ha trattato tale ulteriore richiesta di indennizzo, non ritenendo sufficiente la mera descrizione di danni fatta dal proprio perito.
E in detta prospettiva parte attrice e odierna appellante, a fronte della contestazione circa l'origine dei danni all'autovettura, non ha in alcun modo provato né che gli stessi fossero scaturiti all'esito di un atto vandalico commesso da ignoti mentre l'auto era parcheggiata durante la notte del 22.11.2018, né tantomeno l'entità degli stessi e la corrispondenza ai costi rappresentati nell'allegata fattura.
Per tutti i suddetti motivi i motivi di appello devono essere integralmente respinti e confermata la sentenza impugnata.
3.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.911,00 per la fase decisoria, per complessive euro 3.966,00).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € euro 3.966,00 per compenso, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.12.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 12/07/2023 al n. 1422/2023 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARRA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Controparte_2 P.IVA_2 lo studio dell'avv. BENVENUTI ALESSANDRA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 420/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata in data
23/05/2023; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 6.11.2025, all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 7.10.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis
In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 420/2023 emessa dal Tribunale di Pistoia Sezione Civile Giudice
Iannone nell'ambito del procedimento RG 1612/2020 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito vengono riportate Pt_1 all'Ill.mo Tribunale Adito, in caso di mancata conciliazione, previo rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto accogliere la domanda perché fondata e per l'effetto condannare al pagamento in favore della parte attrice della somma Controparte_3 complessiva di €. 5.008,28= salvo il minor importo che risulterà di Giustizia. Con interessi legali e danno da svalutazione monetaria. Con favore di spese, competenze ed onorari di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art 183 c.p.c.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla parte odierna appellata di nanzi al Tribunale di Pistoia per tuti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e C.P.A. come per Legge relativi ad entrambi gradi di giudizio”;
Per la parte appellata: “che l'Ill.ma Corte d'Appello voglia confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio;
in via subordinata, ripropone le conclusioni del primo grado di giudizio e chiede, pertanto, che l'Ill.ma Corte d'Appello, in via istruttoria, ammetta il capitolo 1) della prova testimoniale di cui alla propria memoria 183, 2° comma c.p.c. a teste Sig. Tes_1
; - nel merito, respinga la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto,
[...] in diritto e non provata, con vittoria di spese e compensi di giudizio, anche in considerazione della mancata adesione di parte attrice alla proposta transattiva formulata dal Giudice del primo grado ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. in data 20.06.2022; in via subordinata, limiti il risarcimento ai soli danni che parte attrice avrà dimostrato di aver effettivamente subito in conseguenza dell'atto vandalico denunciato, tenuto conto dello scoperto del 15% con il minimo di € 500,00 stabilito nella polizza invocata, con consequenziale pronuncia in tema di spese e compensi di giudizio”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Controparte_1
Corte di Appello di Firenze proponendo appello avverso la Controparte_4 sentenza n. 420/2023 con la quale il Tribunale di Pistoia aveva respinto la sua domanda di condanna della compagnia di assicurazioni al pagamento della somma di euro
5.688,29, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennizzo dei danni subiti dalla propria autovettura per atti vandalici, ritenuti rientranti nella polizza stipulata inter partes. Il primo giudice evidenziava in proposito che la parte attrice aveva allegato che in data 22.11.2018 il cugino del legale rappresentante della società, tale , Per_1 aveva rinvenuto l'autovettura BMW 525D, da lui regolarmente parcheggiata in loc
Bottegone in Pistoia, con graffi su tutta la carrozzeria ed il tergicristalli posteriore danneggiato, senza tuttavia provare che le documentate riparazioni dei suddetti danni si riferissero proprio al dedotto atto vandalico, come tale coperto dalla polizza stipulata, piuttosto che essere riconducibili a condizioni del veicolo preesistenti rispetto al denunciato danneggiamento e derivanti da differente evento. Spiegava in particolare il
Tribunale che le fotografie allegate, nelle quali non era dato riconoscere l'autovettura in questione, non erano idonee a dimostrare in quale stato si trovasse il veicolo subito dopo l'acquisto, né tantomeno quali fossero le sue condizioni immediatamente prima del dedotto atto vandalico;
aggiungeva che anche la testimonianza assunta non era tale da aggiungere alcun elemento utile in tal senso, dal momento che il teste aveva solo confermato che al tempo dell'ultimo passaggio di proprietà, l'auto presentava solo un graffio di circa una decina di centimetri sopra il coperchio del serbatoio. Ad ulteriore sostegno della mancanza di prova del nesso causale tra i danni riportati dall'autovettura e l'atto vandalico, il Tribunale rilevava che l'assicurazione convenuta aveva provato sia che tra il 22.11.2018 ed il 23.02.2019 la società attrice aveva denunciato ulteriori tre atti vandalici ai danni di tre diversi veicoli di sua proprietà, tutti assicurati con la convenuta e tutti aventi simili caratteristiche e per importi sempre superiori ad €
5.000,00; sia che il precedente proprietario del veicolo, , aveva Persona_2 acquistato l'autovettura in questione nel settembre 2017 al prezzo di € 5.000,00, ne aveva poi denunciato la perdita di possesso per furto dall'01.02.2018 fino al
12.03.2018, per poi venderlo alla società attrice al prezzo di € 6.000,00. L'attrice era stata quindi condannata, in applicazione del principio di soccombenza, a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erronea esclusione della prova del danno, attesa la produzione sia della denuncia dell'atto vandalico, sia delle fatture delle effettuate riparazioni;
non corretta valutazione delle dichiarazioni del testimone che aveva affermato come al momento dell'acquisto l'auto presentasse solo un graffio, con conseguente esclusione di danni preesistenti all'atto vandalico;
2)errore nell'aver ritenuto le fotografie allegate inidonee a provare i danni al veicolo, i quali erano stati constatati anche dal perito dell'assicurazione, che aveva contestato unicamente l'eccessività del costo dedotto per la riparazione;
3) errata valutazione della prova testimoniale da cui era risultato che prima dell'atto vandalico la vettura presentava solo un graffio sopra il serbatoio del carburante;
4)errata ricostruzione dei fatti ed in particolare non corretta valutazione della circostanza che l'attrice aveva sporto denuncia querela per l'atto vandalico, inviata, unitamente alle fatture inerenti la riparazione, alla propria assicurazione, la quale aveva incaricato il proprio tecnico di fiducia che aveva visionato il veicolo e redatto la perizia sulla quantificazione dei danni e sulla loro compatibilità con l'atto vandalico denunciato;
irrilevanza delle precedenti denunce di altri atti vandalici, che avevano riguardato differenti veicoli.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava Controparte_4 le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, le parti precisavano le conclusioni davanti al consigliere istruttore che assegnava i termini ex art. 352 c.p.c., all'esito dei quali, con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. in data 6.11.2025 tratteneva la causa in decisione, riservandola al Collegio designato.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che la società attrice fosse proprietaria Controparte_1 dell'autovettura BMW 525D targato DY964BM, acquistata usata in data 3.10.2018, dal precedente proprietario . In particolare dal certificato storico del PRA Persona_2 prodotto dalla convenuta in primo grado (all.4) risulta che l'autovettura in questione, immatricolata in Italia in data 3.08.2009, dopo aver subito vari passaggi di proprietà, era stata acquistata usata in data 26.09.2017 per il prezzo di euro 5.000,00 dal il quale ne aveva denunciato il furto in data 1.02.2018, con successivo Per_2 ritrovamento e riacquisto del possesso in data 12.03.2018. Con riferimento alla Contr successiva rivendita fatta dallo stesso in favore di nel certificato PRA era indicato quale prezzo corrisposto l'importo di euro 8500,00 (con riferimento al quale in allegato alla memoria 183 co VI n° 2 c.p.c. la parte attrice ha prodotto copia di un assegno datato 3.10.2018, intestato a per l'importo di euro 6.000,00). Persona_2
Del pari non è controverso che la società odierna appellata avesse assicurato la suddetta vettura, con polizza avente validità dal 3.10.2018, oltre che per la responsabilità civile, anche contro i danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, calamità naturali.
Oggetto della presente controversia è dunque sia la effettiva verificazione in data
22.11.2018 degli atti vandalici da cui sarebbe derivato il danneggiamento della carrozzeria dell'autovettura, sia la riconducibilità dei costi delle riparazioni successivamente effettuate sul detto veicolo proprio ad un atto vandalico verificatosi nei tempi e modi dedotti dalla parte odierna appellante e, dunque, suscettibile di rientrare nella copertura della polizza di cui si invocava l'applicazione.
2.I quattro motivi di appello: la prova del danno coperto dalla polizza – Gli spiegati motivi di gravame meritano trattazione congiunta dal momento che afferiscono tutti alla valutazione dei vari mezzi istruttori ed alla conseguente ricostruzione dei fatti.
In particolare l'appellante si duole del fatto che il primo giudice non abbia ritenuto adeguatamente provato l'atto vandalico e la consistenza del relativo danneggiamento del mezzo, sulla base della allegata denuncia querela, cui sono seguite le fatture relative alle effettuata riparazione. Ha inoltre lamentato la non corretta valutazione sia delle fotografie prodotte, sia della testimonianza assunta, da cui si sarebbe dovuto inferire che prima della detta denuncia l'auto presentava un solo graffio e che dunque tutti i danneggiamenti della carrozzeria oggetto della denuncia erano stati frutto di un atto di vandalismo coperto dalla polizza.
Ciò detto, i motivi di appello devono essere ritenuti tutti infondati e come tali respinti.
Con denuncia querela presentata alle ore 15,44 del 22.11.2018 risulta aver Parte_2 denunciato alla Stazione Carabinieri di Bottegone (Pistoia) il danneggiamento da parte di ignoti dell'autovettura BMW tg. DY964BM, esponendo: “ieri sera avevo in uso
l'autovettura BMW 525D di colore nero metallizzato targata DY 964BM intestata alla società il cui titolare e amministratore è mio cugino ” e Controparte_1 CP_5 quindi spiegando: “stanotte intorno alle 3,00 parcheggiavo l'auto in Pistoia località
Bottegone in via G Di Vittorio. Oggi pomeriggio, nel riprenderla, mi accorgevo che ignoti, presumibilmente con un oggetto appuntito, rigavano il cofano anteriore, il portellone posteriore, il paraurti anteriore e posteriore, il tetto, il parafango anteriore e posteriore sia destro che sinistro. Inoltre danneggiavano il tergicristallo posteriore”.
A seguito di incarico conferito in data 4.12.2018 il perito dell'assicurazione redigeva una relazione tecnica – consistente nella compilazione di una scheda sull'autovettura in questione - in cui si dava atto che le riparazioni di cui si discute erano ancora da iniziare, si definiva come 'discreto' lo stato della vettura, della quale si indicava il valore 'a relitto' di euro 6.300,00 andando quindi di seguito ad elencare i costi unitari per tutte le voci di danno relative a cofano, parafanghi, porte su entrambi i lati, paraurti, serratura lunotto apribile e tergilunotto. Il perito, indicato in calce come , Persona_3 dava atto di aver verificato 'profondità ed estensione delle solcature', senza null'altro specificare in ordine alle caratteristiche dei danni rilevati, senza nulla dire relativamente alla compatibilità con il denunciato atto vandalico e soprattutto senza allegare alcuna fotografia dello stato della vettura esaminata prima della intervenuta riparazione (o almeno tale allegazione non risulta trasfusa nella produzione di cui agli atti del processo). Concludeva quindi quantificando in euro 5990,00 il danno complessivo, compresi nove giorni di non meglio precisato 'fermo tecnico' del veicolo.
In data 4.04.2019 risulta emessa dalla stessa MKV fattura avente ad oggetto la riparazione dell'autovettura in oggetto, per un importo complessivo di euro 6669,00 IVA compresa, quale somma dei costi relativi alle voci genericamente indicate come
'scomposizione paraurti', paraurti post kit sport e mano d'opera per intervento.
La suddetta documentazione nulla prova circa l'entità e le caratteristiche dei danni asseritamente causati alla carrozzeria dell'autovettura da ignoti, né tantomeno è idonea a far ritenere una correlazione tra i costi delle allegate riparazioni e l'atto vandalico coperto dalla polizza assicurativa. La verificazione di quest'ultimo è infatti sostenuta unicamente sulla base della denuncia querela presentata da soggetto diverso dal proprietario della vettura: le dichiarazioni in essa contenute, in mancanza di prova testimoniale del denunciante – che non risulta essere mai stata richiesta – rappresentano un mero elemento di prova, peraltro dotato di scarsa valenza probatoria circa lo stato della vettura immediatamente antecedente al danneggiamento, proprio perché trattasi di affermazione proveniente da un utilizzatore occasionale del veicolo, a lui prestato dal titolare della società attrice, che non è dato sapere come abbia potuto rilevare con precisione - visto che non è noto il suo grado di utilizzo e dunque di conoscenza del veicolo in questione - le condizioni della carrozzeria dell'auto al momento del suo parcheggio in località Bottegone alle 3 di notte circa. Da tale osservazione deriva, di conseguenza, la assenza di rilievo probatorio della denuncia fatta dal cugino del titolare relativamente alla comparsa di tutti i descritti danneggiamenti della carrozzeria proprio durante il parcheggio del veicolo nella notte del 22.11.2018 ed a seguito di atti di vandalismo posti in essere da ignoti. La circostanza non risulta peraltro in alcun modo documentata fotograficamente, atteso che tutte le rappresentazioni fotografiche allegate riguardano la vettura dopo la riparazione conseguente il denunciato atto vandalico, nonché una non meglio precisata precedente riparazione effettuata sull'autovettura prima del 22.11.2018. Si tratta di documentazione fotografica che non solo non rappresenta l'auto con i segni visibili dell'atto di vandalismo di cui si chiede l'indennizzo, ma neppure è idonea a ricostruire detta condizione, né tantomeno lo stato antecedente della vettura.
In particolare, le fotografie indicate come corrispondenti alla riparazione dopo il danneggiamento per cui è causa, risultano riprese da un telefono cellulare in cui è ben in vista la data del 7 gennaio 2019: in tutte e due le dette foto l'auto si presenta completamente fasciata e ricoperta da vari strati di materiali che ne coprono finanche il punto corrispondente alla targa, che compare staccata e sorretta da una mano ripresa accanto all'auto.
Si tratta dunque di reperti fotografici che, anche a prescindere dalla inidoneità del calendario del cellulare a provare la esatta datazione dello scatto (data la sua astratta, potenziale modificabilità), non sono in alcun modo univocamente riconducibili proprio all'autovettura BMW di cui è causa, né tantomeno alle sue condizioni dopo il denunciato vandalismo. Se a ciò si aggiunge che non risulta nessuna allegazione circa il tempo ed il luogo in cui Contr venne effettuata la riparazione e che la fattura prodotta risulta emessa dalla stessa, deve ritenersi come correttamente il primo giudice abbia ritenuto insussistente alcuna prova di modi, tempi ed entità del danneggiamento e del collegamento tra lo stesso e le effettuate riparazioni.
Né in tal senso di alcuna utilità appare la acquisita relazione del perito dell'assicurazione che, come detto, oltre ad essere priva di alcun corredo fotografico (almeno nella versione oggetto di produzione), contiene una descrizione molto laconica degli aspetti riconducibili al denunciato vandalismo, di talchè, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, è assolutamente impossibile trarne una anche minima valutazione in termini di compatibilità dello stato dell'autovettura con il dedotto atto di vandalismo.
Quanto all'ulteriore aspetto relativo alla prova dello stato antecedente al danneggiamento né le fotografie prodotte in atti, né la dichiarazione testimoniale resa dal precedente proprietario del mezzo sono tali da far ritenere che prima del 22.11.2018
l'autovettura non presentasse alcuno dei segni denunciati come frutto di atto vandalico.
, precedente proprietario dell'autovettura, che come già esposto l'ebbe Persona_2
a vendere alla società appellante in data 3.10.2018, sentito come testimone, ha negato Contr che, al momento della cessione dell'auto alla società la stessa fosse danneggiata e piena di graffi, dichiarando: “l'auto presentava un graffio sopra il coperchio del serbatoio del carburante di circa una decina di centimetri ma non aveva altri danni”.
Tale dichiarazione – anche a volerla ritenere compatibile con la circostanza che tra febbraio e marzo 2018 l'autovettura era stata rubata ed era rimasta per una decina di giorni in mano ai suoi sottrattori – nulla ci dice comunque sullo stato della vettura al momento del denunciato danneggiamento, avvenuto circa un mese e venti giorni dopo l'acquisto. A sostegno dell'assenza di danni alla carrozzeria alla data del 22.11.2018 parte attrice ha inoltre prodotto fotografie relative ad allegata riparazione effettuata poco dopo l'acquisto (che si riproducono di seguito).
Le dette fotografie, anche a prescindere – anche in questo caso - dalla non idoneità, a collocare temporalmente le foto della data visibile nel telefono cellulare da cui appaiono estratte, si osserva che le stesse non sono assolutamente tali da poter comprovare lo stato del veicolo: se nella prima e nella terza di tali foto l'autovettura rappresentata appare tutta avvolta da strati di materiali che la rendono del tutto irriconoscibile, nella seconda risulta ripresa da lontano, di talchè non è possibile apprezzare lo stato della carrozzeria, come condivisibilmente affermato dal Tribunale.
Quanto infine alla circostanza, evidenziata dal primo giudice, relativa al fatto che la medesima società avesse denunciato, nel medesimo arco temporale, alla stessa assicurazione, altri tre danneggiamenti da atti vandalici di altre autovetture, tutte con modalità e tipi di danni analoghi al fatto per cui si procede, è certamente vero che si tratta di circostanze estranee al caso in esame, ma sicuramente sono elementi di fatto tali da dare il senso della particolare attenzione con cui la compagnia di assicurazione, ha trattato tale ulteriore richiesta di indennizzo, non ritenendo sufficiente la mera descrizione di danni fatta dal proprio perito.
E in detta prospettiva parte attrice e odierna appellante, a fronte della contestazione circa l'origine dei danni all'autovettura, non ha in alcun modo provato né che gli stessi fossero scaturiti all'esito di un atto vandalico commesso da ignoti mentre l'auto era parcheggiata durante la notte del 22.11.2018, né tantomeno l'entità degli stessi e la corrispondenza ai costi rappresentati nell'allegata fattura.
Per tutti i suddetti motivi i motivi di appello devono essere integralmente respinti e confermata la sentenza impugnata.
3.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.911,00 per la fase decisoria, per complessive euro 3.966,00).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € euro 3.966,00 per compenso, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.12.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni