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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.3934/ 2024 introdotta
D A
), rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
VINCENZINA;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa
Fiorella Pagliuca;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale e formulava le seguenti conclusioni: “- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI
INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al risarcimento del danno in relazione ai contratti siglati da personale ATA con punteggio inferiore a quello della ricorrente, avuto riguardo – quale criterio di quantificazione – alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe dovuto percepire pari a
€4.747,09 netti;
ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia e/o determinata dal CTU, alla cui nomina, sin d'ora, non ci si oppone;
- CONDANNARE LE
AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al riconoscimento del 1 maggior punteggio, pari ad un incremento di 1,50 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere una Collaboratrice
Scolastica, inserita nella Terza Fascia delle Graduatorie Provinciali per il Personale ATA di in servizio presso l'I.C. “San Tommaso – Tedesco” di;
di aver lavorati diversi CP_1 CP_1 anni in qualità di “Operatore Socio-Assistenziale” (cd. O.S.A.) alle dipendenze delle Istituzioni
Scolastiche Pubbliche di ogni ordine e grado per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap; di aver presentato domanda per l'inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ATA, dichiarando di aver svolto un precedente incarico in qualità di O.S.A.; che detto servizio non era stato riconosciuto dall'Amministrazione scolastica;
che aveva proposto un giudizio innanzi al Tribunale di
Benevento al fine di vedersi riconoscere il maggior punteggio a seguito della valorizzazione del servizio svolto in qualità di O.S.A.; che detta domanda giudiziale veniva accolta e che in esecuzione della sentenza n. 580/2021 l'Amministrazione scolastica aveva provveduto a rideterminare il punteggio riconoscendo quanto richiesto;
che a seguito del passaggio in giudicato di detta sentenza n. 580/2021, adiva nuovamente l'autorità giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento in forma specifica del danno subìto a causa della illegittima decurtazione di punteggio;
che con una seconda sentenza n. 1069/2023, il Tribunale di Benevento accoglieva la richiesta della lavoratrice, riconoscendole anche ulteriori 12 punti per il servizio specifico negatole;
che l'Amministrazione scolastica ritardava nell'esecuzione della sentenza;
che a causa del ritardo e degli errori commessi dalla Amministrazione Scolastica nella esecuzione della sentenza e nella convalida del punteggio, intervenuta ben due mesi e mezzo dopo il deposito della sentenza, non otteneva l'incarico a tempo determinato presso l'IC Colombo Solimena, subendo così un danno ulteriore.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente il convenuto , il CP_1 quale, ribadita la natura dei contratti di co.co.co. stipulati dalla ricorrente in qualità di O.S.A., eccepiva la prescrizione del diritto, con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Innanzitutto, deve chiarirsi che nel caso di specie già ben due sentenze passate in giudicato hanno riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il maggior punteggio conseguente al servizio prestato in qualità di OSA nonché il diritto al risarcimento del danno causato dall'omesso riconoscimento di detto punteggio (cfr. sentenze in atti, Tribunale di Benevento). Pertanto, ciò che la ricorrente lamenta è limitato al danno subito a seguito del ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione della sentenza, ritardo che avrebbe determinato la perdita di un incarico la cui durata era maggiore rispetto a quello effettivamente conseguito nel medesimo periodo. Tale circostanza,
2 invero, risulta provata per tabulas: la ricorrente in luogo di lavorare 1 mese e 27 giorni (ovvero dal
16.1.2024 al 26.1.2024 e dal 15.4.2024 al 31.5.2024), come emerge dalla Attestazione di servizio allegata, avrebbe lavorato ininterrottamente dal 12.1.2024 al 31.5.2024 ovvero 4 mesi e 20 giorni, come risulta dal documento inviato dall' Scolastica all'indomani di specifico Controparte_2 accesso agli atti.
Ebbene, sul punto deve osservarsi che, “a fronte di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito 5.2. che in tal modo non viene risarcito un danno probabile in quanto « il danno è certo quanto all'an debeatur perché certo è l'inadempimento di un'obbligazione strumentale da parte del datore di lavoro (quella di effettuare la scelta secondo un determinato criterio e comunque secondo correttezza e buona fede), obbligazione che ha un contenuto patrimoniale. Il criterio probabilistico gioca solo sul piano della quantificazione del danno nel più generale ambito della liquidazione equitativa» (Cass. n.5119 del 2010).” (vd. Cass. n. 26694/2017) Deve altresì precisarsi che “rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa Corte è d'altronde attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n.
11165; conf. Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio
2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. altresì Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno
è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione” (vd. Cass. 25442/2024). Onere, quest'ultimo, che incombe sull'interessato.
Ciò posto, alla luce della documentazione in atti, deve ritenersi che non vi sia alcun dubbio che qualora l'Amministrazione avesse riconosciuto a monte il punteggio spettante alla ricorrente, quest'ultima avrebbe potuto stipulare dei migliori contratti di lavoro e, per quel che rileva in questa sede, nel periodo gennaio- maggio 2024, avrebbe concluso un contratto di lavoro avente una durata maggiore, conseguendo due mesi e 23 giorni di retribuzione ulteriore nonché l'ulteriore punteggio di
0,50 per ciascun mese ovvero periodo superiore a 15 giorni;
contratto che invece risulta stipulato con del personale A.T.A. avente un punteggio inferiore rispetto a quello che sarebbe spettato alla ricorrente.
3 Deve osservarsi, inoltre, che il danno de qua risulta correlato alla condotta illecita già accertata nei precedenti giudizi, che tuttavia non poteva essere accertata in quella sede essendosi verificato successivamente alla pronuncia della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1069/2023 del
9.11.2023, ed anche a causa di un non tempestivo intervento dell'Amministrazione in esecuzione della sentenza stessa.
In merito al quantum, coerentemente con quanto già affermato nella suddetta sentenza n. 1069/2023, devono esserle riconosciute le retribuzioni non percepite, quantificate in € 4.747,09 netti , cifra che deve ritenersi corretta in assenza di qualsiasi contestazioni sul punto da parte della resistente.
Analogamente, quanto alla richiesta di riconoscimento del punteggio, non vi è dubbio che la ricorrente, senza la rettifica del punteggio avrebbe svolto il servizio di cui al contratto allegato in atti, maturando il relativo punteggio. Ai fini del calcolo del punteggio deve essere considerata la durata dell'incarico di quattro mesi e venti giorni, cui vanno sottratti i mesi in cui ella comunque ha svolto la prestazione lavorativa in forza di altro incarico, e, pertanto, vanno riconosciuti 1,5 punti per un totale di due mesi e 23 giorni (0,50x 3).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza
C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L.
412/1991, ragion per cui la somma sopra indicata va accresciuta della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenza dalla maturazione sino al saldo (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 02/07/2020, n. 13624).
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese seguono la soccombenza. Tali spese sono liquidate in dispositivo in misura minima e con riduzione stante la serialità e la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Monica d'Agostino definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i resistenti, in solido, al risarcimento del danno in favore di nella misura di € 4747,09 netti oltre il maggior importo tra Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo nonché riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 1,5 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato;
2) Condanna le resistenti, in persona del l.r. p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in €
1300,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
4 Così deciso in Avellino, il 26.11.2025
5
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.3934/ 2024 introdotta
D A
), rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
VINCENZINA;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa
Fiorella Pagliuca;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale e formulava le seguenti conclusioni: “- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI
INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al risarcimento del danno in relazione ai contratti siglati da personale ATA con punteggio inferiore a quello della ricorrente, avuto riguardo – quale criterio di quantificazione – alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe dovuto percepire pari a
€4.747,09 netti;
ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia e/o determinata dal CTU, alla cui nomina, sin d'ora, non ci si oppone;
- CONDANNARE LE
AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al riconoscimento del 1 maggior punteggio, pari ad un incremento di 1,50 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere una Collaboratrice
Scolastica, inserita nella Terza Fascia delle Graduatorie Provinciali per il Personale ATA di in servizio presso l'I.C. “San Tommaso – Tedesco” di;
di aver lavorati diversi CP_1 CP_1 anni in qualità di “Operatore Socio-Assistenziale” (cd. O.S.A.) alle dipendenze delle Istituzioni
Scolastiche Pubbliche di ogni ordine e grado per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap; di aver presentato domanda per l'inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ATA, dichiarando di aver svolto un precedente incarico in qualità di O.S.A.; che detto servizio non era stato riconosciuto dall'Amministrazione scolastica;
che aveva proposto un giudizio innanzi al Tribunale di
Benevento al fine di vedersi riconoscere il maggior punteggio a seguito della valorizzazione del servizio svolto in qualità di O.S.A.; che detta domanda giudiziale veniva accolta e che in esecuzione della sentenza n. 580/2021 l'Amministrazione scolastica aveva provveduto a rideterminare il punteggio riconoscendo quanto richiesto;
che a seguito del passaggio in giudicato di detta sentenza n. 580/2021, adiva nuovamente l'autorità giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento in forma specifica del danno subìto a causa della illegittima decurtazione di punteggio;
che con una seconda sentenza n. 1069/2023, il Tribunale di Benevento accoglieva la richiesta della lavoratrice, riconoscendole anche ulteriori 12 punti per il servizio specifico negatole;
che l'Amministrazione scolastica ritardava nell'esecuzione della sentenza;
che a causa del ritardo e degli errori commessi dalla Amministrazione Scolastica nella esecuzione della sentenza e nella convalida del punteggio, intervenuta ben due mesi e mezzo dopo il deposito della sentenza, non otteneva l'incarico a tempo determinato presso l'IC Colombo Solimena, subendo così un danno ulteriore.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente il convenuto , il CP_1 quale, ribadita la natura dei contratti di co.co.co. stipulati dalla ricorrente in qualità di O.S.A., eccepiva la prescrizione del diritto, con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Innanzitutto, deve chiarirsi che nel caso di specie già ben due sentenze passate in giudicato hanno riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il maggior punteggio conseguente al servizio prestato in qualità di OSA nonché il diritto al risarcimento del danno causato dall'omesso riconoscimento di detto punteggio (cfr. sentenze in atti, Tribunale di Benevento). Pertanto, ciò che la ricorrente lamenta è limitato al danno subito a seguito del ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione della sentenza, ritardo che avrebbe determinato la perdita di un incarico la cui durata era maggiore rispetto a quello effettivamente conseguito nel medesimo periodo. Tale circostanza,
2 invero, risulta provata per tabulas: la ricorrente in luogo di lavorare 1 mese e 27 giorni (ovvero dal
16.1.2024 al 26.1.2024 e dal 15.4.2024 al 31.5.2024), come emerge dalla Attestazione di servizio allegata, avrebbe lavorato ininterrottamente dal 12.1.2024 al 31.5.2024 ovvero 4 mesi e 20 giorni, come risulta dal documento inviato dall' Scolastica all'indomani di specifico Controparte_2 accesso agli atti.
Ebbene, sul punto deve osservarsi che, “a fronte di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito 5.2. che in tal modo non viene risarcito un danno probabile in quanto « il danno è certo quanto all'an debeatur perché certo è l'inadempimento di un'obbligazione strumentale da parte del datore di lavoro (quella di effettuare la scelta secondo un determinato criterio e comunque secondo correttezza e buona fede), obbligazione che ha un contenuto patrimoniale. Il criterio probabilistico gioca solo sul piano della quantificazione del danno nel più generale ambito della liquidazione equitativa» (Cass. n.5119 del 2010).” (vd. Cass. n. 26694/2017) Deve altresì precisarsi che “rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa Corte è d'altronde attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n.
11165; conf. Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio
2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. altresì Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno
è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione” (vd. Cass. 25442/2024). Onere, quest'ultimo, che incombe sull'interessato.
Ciò posto, alla luce della documentazione in atti, deve ritenersi che non vi sia alcun dubbio che qualora l'Amministrazione avesse riconosciuto a monte il punteggio spettante alla ricorrente, quest'ultima avrebbe potuto stipulare dei migliori contratti di lavoro e, per quel che rileva in questa sede, nel periodo gennaio- maggio 2024, avrebbe concluso un contratto di lavoro avente una durata maggiore, conseguendo due mesi e 23 giorni di retribuzione ulteriore nonché l'ulteriore punteggio di
0,50 per ciascun mese ovvero periodo superiore a 15 giorni;
contratto che invece risulta stipulato con del personale A.T.A. avente un punteggio inferiore rispetto a quello che sarebbe spettato alla ricorrente.
3 Deve osservarsi, inoltre, che il danno de qua risulta correlato alla condotta illecita già accertata nei precedenti giudizi, che tuttavia non poteva essere accertata in quella sede essendosi verificato successivamente alla pronuncia della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1069/2023 del
9.11.2023, ed anche a causa di un non tempestivo intervento dell'Amministrazione in esecuzione della sentenza stessa.
In merito al quantum, coerentemente con quanto già affermato nella suddetta sentenza n. 1069/2023, devono esserle riconosciute le retribuzioni non percepite, quantificate in € 4.747,09 netti , cifra che deve ritenersi corretta in assenza di qualsiasi contestazioni sul punto da parte della resistente.
Analogamente, quanto alla richiesta di riconoscimento del punteggio, non vi è dubbio che la ricorrente, senza la rettifica del punteggio avrebbe svolto il servizio di cui al contratto allegato in atti, maturando il relativo punteggio. Ai fini del calcolo del punteggio deve essere considerata la durata dell'incarico di quattro mesi e venti giorni, cui vanno sottratti i mesi in cui ella comunque ha svolto la prestazione lavorativa in forza di altro incarico, e, pertanto, vanno riconosciuti 1,5 punti per un totale di due mesi e 23 giorni (0,50x 3).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza
C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L.
412/1991, ragion per cui la somma sopra indicata va accresciuta della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenza dalla maturazione sino al saldo (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 02/07/2020, n. 13624).
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese seguono la soccombenza. Tali spese sono liquidate in dispositivo in misura minima e con riduzione stante la serialità e la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Monica d'Agostino definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i resistenti, in solido, al risarcimento del danno in favore di nella misura di € 4747,09 netti oltre il maggior importo tra Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo nonché riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 1,5 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato;
2) Condanna le resistenti, in persona del l.r. p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in €
1300,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
4 Così deciso in Avellino, il 26.11.2025
5
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino