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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10351 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16017 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CHECCHI Controparte_1 C.F._1
LE e dell' avv. D'OVIDIO ANTONELLA _ con elezione di domicilio in
Indirizzo Telematico;
contro
:
, con il patrocinio del funzionario delegato dott. , con CP_2 Persona_1
elezione di domicilio in VIA GIULIO ROMANO 46 00100 ROMA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso 16017/2025 depositato in data 02/05/2025 , ritualmente notificato conveniva in giudizio l' per ottenere il diritto alla Controparte_1 CP_2 liquidazione dei ratei della indennità di cui all' art. 1 l. n. 18/80 con la conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi. CP_2
Deduceva che con decreto di omologa in data 18.11.2024, la prestazione le veniva riconosciuta;
che aveva inviato all' la documentazione richiesta e che CP_2 ad oggi nessun pagamento era stato effettuato dall' . CP_2
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi il diritto alla prestazione sopra indicata a decorrere dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei CP_2 ratei , oltre accessori dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese da distrarsi Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il CP_2 rigetto. La parte ricorrente, alla data odierna chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere dando atto dell' avvenuta comunicazione della liquidazione . Giusta richiesta delle parti va dichiarata cessata la materia del contendere . Osserva, infatti, il giudice che la parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione e dell' avvenuto pagamento effettuato solo dopo la notifica del ricorso ( agosto 2025 ). Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
Dichiara cessata la materia del contendere . Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_2 complessivamente in € 1.400,00 oltre iva e cpa da distrarsi. Roma 16/10/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16017 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CHECCHI Controparte_1 C.F._1
LE e dell' avv. D'OVIDIO ANTONELLA _ con elezione di domicilio in
Indirizzo Telematico;
contro
:
, con il patrocinio del funzionario delegato dott. , con CP_2 Persona_1
elezione di domicilio in VIA GIULIO ROMANO 46 00100 ROMA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso 16017/2025 depositato in data 02/05/2025 , ritualmente notificato conveniva in giudizio l' per ottenere il diritto alla Controparte_1 CP_2 liquidazione dei ratei della indennità di cui all' art. 1 l. n. 18/80 con la conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi. CP_2
Deduceva che con decreto di omologa in data 18.11.2024, la prestazione le veniva riconosciuta;
che aveva inviato all' la documentazione richiesta e che CP_2 ad oggi nessun pagamento era stato effettuato dall' . CP_2
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi il diritto alla prestazione sopra indicata a decorrere dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei CP_2 ratei , oltre accessori dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese da distrarsi Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il CP_2 rigetto. La parte ricorrente, alla data odierna chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere dando atto dell' avvenuta comunicazione della liquidazione . Giusta richiesta delle parti va dichiarata cessata la materia del contendere . Osserva, infatti, il giudice che la parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione e dell' avvenuto pagamento effettuato solo dopo la notifica del ricorso ( agosto 2025 ). Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
Dichiara cessata la materia del contendere . Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_2 complessivamente in € 1.400,00 oltre iva e cpa da distrarsi. Roma 16/10/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini