Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00123/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01019/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2025, proposto da PA LI VI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Colacurcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comunità Montana Terminio Cervialto, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n 291/2021 emesso dal Tribunale di Avellino - Giudice del Lavoro - in data 23.12.2021, munito di formula esecutiva in data 12.06.2024 con decreto di esecutorietà n. 6654/2024 del 12.06.2024, notificato in data 13.06.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa NA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.06.2025, il Sig. LI VI PA, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 291/2021 del 23.12.2021 (r.g. n. 3073/2021), con cui il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro ha ingiunto alla Comunità Montana Terminio Cervialto il pagamento della somma di euro 9.203,31(novemiladuecentotre,31) oltre ad accessori nella misura di legge dalla maturazione e fino all’effettivo soddisfo nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 540,00 (cinquecentoquaranta) oltre spese generali al 15% , IVA e cpa se applicabili.
2. Avverso il suddetto decreto n. 291/2021 la Comunità Montana Terminio Cervialto promuoveva giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Avellino (RG n. 325/2022) che, con sentenza n. 415/2024 pubblicata in data 18.04.2024, veniva dichiarato estinto per improcedibilità – in accoglimento della relativa eccezione, a cagione dell’assenza in atti della prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza -.
3. Munito di rituale formula esecutiva (decreto di esecutorietà del 12.06.2024), il Decreto ingiuntivo n. 291/2021, è stato poi notificato alla Comunità Montana in data 13.06.2024 corredato di decreto di esecutorietà e nota spese.
4. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato, sulla scorta delle considerazioni di seguito illustrate.
6. Va richiamato l’orientamento secondo cui “ Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale anche qualora – come avvenuto nel caso in esame - il relativo giudizio di opposizione si sia estinto e sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione.
9.1 La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, in più occasioni, chiarito che “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico” trova applicazione “anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (così Cass. Civ. sez. I, 24/09/2018, n. 22465).
9.2 Al decreto ingiuntivo divenuto “definitivo” a seguito dell’estinzione del relativo giudizio di opposizione (artt. 308 e 635 c.p.c.) è, dunque, applicabile - al pari del decreto non opposto - il principio secondo cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile e, quindi, anche l’esistenza “di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (così Cassazione civile sez. I, 02/04/2015, n.6673).
6.1. Tanto premesso, nello specifico caso che occupa, accertato che il titolo meglio indicato in epigrafe, avente autorità di cosa giudicata, è stato ritualmente notificato all’amministrazione, nei termini di cui all’art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, e preso atto che la Comunità intimata non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute, deve essere affermata la persistenza dell’obbligo, in capo all’amministrazione intimata, di dare integrale ottemperanza al titolo indicato in epigrafe per le somme dovute, detratte ovviamente, in ogni caso, le somme eventualmente già versate per tale titolo dopo l’emissione di esso o la proposizione del presente ricorso.
7. In conclusione, il ricorso è fondato, con conseguente obbligo della Comunità Terminio Cervialto di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine perentorio di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
7.1 In caso di inutile scadenza di tale termine, il Collegio nomina fin da ora, quale Commissario ad acta , il Sig. Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad un funzionario del suo Ufficio, il quale, a domanda di parte ricorrente, ed entro 60 giorni dalla scadenza del termine precedente (nonché previa valutazione di eventuali fattispecie impeditive, modificative ed estintive del credito, sopravvenute al deposito della presente decisione), darà corso al procedimento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia.
8.1. L’eventuale compenso del Commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina alla Comunità montana Terminio Cervialto di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Sig. Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a un funzionario del suo Ufficio, il quale, a domanda di parte ricorrente, ed entro 60 giorni dalla scadenza del termine precedente, darà corso al procedimento, nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- condanna la predetta Comunità al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
GI SO, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
NA NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NO | GI SO |
IL SEGRETARIO