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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.554.2021 R.G. avente ad oggetto:
Responsabilità medica
e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Romano, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scafati (SA) alla Via Enri- co Fermi n.4,comeda mandato in atti;
ATTORE
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t.,rappresentata e CP_1 difesa dall'avvocato Fernando Miriano con il quale elettivamente domicilia in
, alla Via Nizza n. 146,presso la sede dell'azienda,giusto mandato in atti;
CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
,in persona del suo legale rapp.te p.t., rappre- Controparte_2 sentata e difesa dall'Avv. Alberto Segreti presso il cui studio domicilia in Giu- gliano in Campania (Na) alla Via S.Nullo 78/16,in virtù di mandato in atti.
CONVENUTO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 07/05/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
1 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat- tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
l' deducendo la responsabilità sanitaria in relazione ai ricoveri, agli CP_1 interventi chirurgici e agli atti medici effettuati presso il P.O. “Umberto I” di
Nocera Inferiore tra agosto 2014 e agosto 2015, deducendo imperizia nella ge- stione della calcolosi biliare, dell'ERCP, della colecistectomia e della successiva fistola duodenale.Per cui chiedeva accertarsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei sanitari dell'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore che ebbero in cura la ricorrente e, per l'effetto, condannare l' Controparte_3
,al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
[...]
L' si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda CP_1 formulata dal ricorrente ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità del rito sommario. Chiedeva la chiamata in garanzia della Compagnia assicuratrice
, oggi la chiama- Controparte_4 Controparte_5 ta in causa della compagnia assicurativa che copriva l'Azienda epr re- CP_3 sponsabilità civile contro terzi ,la stessa si costituiva in giudizio eccependo anch'essa l'inammissibilità del rito e contestando nel merito ogni responsabili- tà.Concludeva per il rigetto della domanda formulata.
All'udienza di trattazione, il Giudice — ritenuta la necessità di un'istruzione non sommaria — mutava il rito ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c. ed asse- gnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.. Espletata la fase di
2 memorie, veniva disposta C.T.U. medico-legale, affidata ai dott. Persona_1
e i quali provvedevano al deposito dell'elaborato peritale.
[...] Persona_2
Le parti depositavano osservazioni e note critiche. Ritenendo la causa matura per la decisione all'udienza del 07.05.2025 la stessa veniva riservata per la deci- sione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da attiene alla responsabilità dell' Parte_1 [...]
per gli interventi chirurgici, endoscopici e per la successiva gestione CP_1 post-operatoria relativi a pancreatite acuta litiasica, colecistite e perforazione duodenale complicata da fistola. La responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.,così ha stabilito, in modo granitico, la Corte di Cassazione;
tra le tante Cass. SS.UU., 11.01.2008, n. 577 secondo cui il rapporto tra paziente e struttura è un “contratto di spedalità” da cui derivano obblighi di protezione e cura. Ancora la sentenza della Corte di
Cassazione . n. 28991/2019 afferma che la struttura risponde ex art. 1218 c.c. degli errori propri e di quelli del personale medico. Giurisprudenza più che consolidata ritiene oramai dato assodato che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale (Cass. SS.UU. n. 577/2008; Cass. n.
28991/2019).Per cui il paziente-attore deve provare il contatto sociale sanitario;
l'aggravamento o l'insorgenza di una patologia ed allegare l'inadempimento astrattamente idoneo a provocarlo.
Alla struttura sanitaria compete invece dimostrare di aver adempiuto diligen- temente ovvero che l'esito dannoso si sarebbe verificato comunque (Cass. n.
13533/2001; Cass. n. 1538/2010). Il nesso causale si accerta secondo il criterio del “più probabile che non”, ma esso presuppone che sia dimostrata una con- dotta colposa (Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 29315/2020).
Tuttavia, quando il paziente sostiene una colpa tecnica, l'accertamento richiede lo scrutinio tecnico del giudice tramite CTU, e — come nel caso in esame — l'e- sito della consulenza assume ruolo decisivo. Nel caso di specie la valutazione delle condotte sanitarie alla luce della CTU espletata nelle persone dei dottori e hanno provveduto alla ricostruzione analitica Persona_1 Persona_2 del percorso clinico della paziente oggi attore (pagg. 3–10, 12–18 CTU) e forni- sce risposte chiare ed esaustive alle contestazioni;
per cui questo Giudice ritiene
3 di doverne fare proprio l'elaborato e le conclusioni;
in quanto logicamente moti- vate e scientificamente fondate.
In particolare l'elaborato peritale precisa in ordine alla gestione della pancreati- te e dell'ERCP che già al primo ricovero la signora evidenziava un qua- Pt_1 dro di pancreatite acuta severa con valori enzimatici elevatissimi. L'ERCP con sfinterotomia e posizionamento della protesi biliare fu eseguita correttamente e costituisce trattamento standard per la calcolosi coledocica ostruttiva. La giuri- sprudenza ha più volte affermato che “la corretta esecuzione della procedura endoscopica esclude qualsiasi responsabilità anche in presenza di complicanze statisticamente note” (Cass. n. 8826/2007; Cass. n. 11720/2018).
In ordine poi alla colecistectomia del 12.09.2014 i medici legali nominati hanno convenuto che l'intervento eseguito alla fu convertito da laparoscopia a Pt_1 laparotomia per la presenza di un severo quadro infiammatorio endoaddomina- le, come talvolta accade in presenza di pancreatite e colecistite acute.Per cui an- che sul punto la CTU evidenzia l'assenza di condotte colpose. La CTU conferma che questa condotta fu necessaria, non imprudente, e in linea con le raccoman- dazioni internazionali.
Si precisa che secondo la Corte di Cassazione sentenza n. 23676/2011, la con- versione intraoperatoria non è indice di errore, ma può costituire prova di par- ticolare cautela chirurgica.
Nel merito della perforazione duodenale e fistola verificatosi alla paziente le conclusioni della CTU evidenziano non colpa medica ma complicanza;
la perfo- razione riscontrata il 25.09.2014 era su base ulcerosa: “piccola perforazione su ulcera della prima porzione duodenale”. La CTU è netta nell'affermare che l'ulcera era preesistente e non causata dal precedente intervento che la fistola duodenale è una complicanza statisticamente prevedibile ma non prevenibile, specie in contesti infiammatori severi.
Le fistole duodenali post-perforative sono complicanze rare ma documentate in letteratura. La loro evoluzione dipende da diversi fattori stato infiammatorio preesistente, compromissione vascolare, decubito dei drenaggi, condizioni del tessuto locale.
4 La giurisprudenza ha più volte chiarito che “L'insorgenza di una complicanza rientrante tra quelle statisticamente possibili non costituisce di per sé indice di colpa, ove sia dimostrato che il sanitario abbia operato secondo le leges ar- tis”(Cass. n. 20806/2009; Cass. n. 12597/2017; Cass. n. 32730/2018).
La CTU esclude espressamente un difetto di diligenza nel trattamento della per- forazione e della fistola, rilevando che i sanitari adottarono tutte le procedure raccomandate.
Nel caso di specie, la CTU attesta che la gestione chirurgica e post-operatoria fu appropriata, e che il prolungarsi della fistola fu dovuto alla particolare fragilità dei tessuti e non a condotta colposa. Sulla asserita responsabilità della struttura e del suo personale medico in ordine alla gestione del Kehr, drenaggi e follow- up, la CTU afferma che il tubo di Kehr fu correttamente posizionato;
il follow-up ambulatoriale fu svolto e che la persistenza della fistola era legata alla peculiari- tà del caso clinico, non alla condotta dei medici.
La Suprema Corte ribadisce che l'esito sfavorevole di un intervento non equiva- le a colpa in quanto “Il medico non garantisce la guarigione, ma presta un'obbligazione di mezzi, non di risultato” (Cass. n. 6141/1978; Cass. n.
2847/2010; Cass. n. 3704/2018).
Nel caso di specie pertanto deve essere rilevata l'assenza di colpa e nesso causa- le.
Esclusa ogni condotta colposa, deve escludersi anche il nesso causale.
La responsabilità sanitaria si basa su una doppia condizione la condotta colposa e l'idoneità causale nell'ottica del “più probabile che non”. Mancando la prima, viene meno la seconda (Cass. n. 975/2009; Cass. n. 28991/2019).
La CTU ha escluso entrambi gli elementi.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata. La compagnia assicuratrice risponde solo in caso di accertata responsabilità della struttura.Non essendo stata ravvisata alcuna colpa “Il rigetto della domanda principale comporta il ri- getto della domanda di garanzia” Cass. n. 1698/2012.
La soccombenza dell'attrice comporta la sua condanna alle spese in favore di Cont e nonché alle spese di CTU. CP_2
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1. Rigetta integralmente la domanda proposta da nei con- Parte_1 fronti dell' . CP_1
2. Rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_2
[...]
3. Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_6
, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre IVA,
[...]
CPA e spese generali ex art. 2 DM 55/2014.
4. Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre ac- Controparte_2 cessori.
5. Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della CTU.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 5/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.554.2021 R.G. avente ad oggetto:
Responsabilità medica
e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Romano, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scafati (SA) alla Via Enri- co Fermi n.4,comeda mandato in atti;
ATTORE
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t.,rappresentata e CP_1 difesa dall'avvocato Fernando Miriano con il quale elettivamente domicilia in
, alla Via Nizza n. 146,presso la sede dell'azienda,giusto mandato in atti;
CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
,in persona del suo legale rapp.te p.t., rappre- Controparte_2 sentata e difesa dall'Avv. Alberto Segreti presso il cui studio domicilia in Giu- gliano in Campania (Na) alla Via S.Nullo 78/16,in virtù di mandato in atti.
CONVENUTO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 07/05/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
1 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat- tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
l' deducendo la responsabilità sanitaria in relazione ai ricoveri, agli CP_1 interventi chirurgici e agli atti medici effettuati presso il P.O. “Umberto I” di
Nocera Inferiore tra agosto 2014 e agosto 2015, deducendo imperizia nella ge- stione della calcolosi biliare, dell'ERCP, della colecistectomia e della successiva fistola duodenale.Per cui chiedeva accertarsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei sanitari dell'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore che ebbero in cura la ricorrente e, per l'effetto, condannare l' Controparte_3
,al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
[...]
L' si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda CP_1 formulata dal ricorrente ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità del rito sommario. Chiedeva la chiamata in garanzia della Compagnia assicuratrice
, oggi la chiama- Controparte_4 Controparte_5 ta in causa della compagnia assicurativa che copriva l'Azienda epr re- CP_3 sponsabilità civile contro terzi ,la stessa si costituiva in giudizio eccependo anch'essa l'inammissibilità del rito e contestando nel merito ogni responsabili- tà.Concludeva per il rigetto della domanda formulata.
All'udienza di trattazione, il Giudice — ritenuta la necessità di un'istruzione non sommaria — mutava il rito ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c. ed asse- gnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.. Espletata la fase di
2 memorie, veniva disposta C.T.U. medico-legale, affidata ai dott. Persona_1
e i quali provvedevano al deposito dell'elaborato peritale.
[...] Persona_2
Le parti depositavano osservazioni e note critiche. Ritenendo la causa matura per la decisione all'udienza del 07.05.2025 la stessa veniva riservata per la deci- sione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da attiene alla responsabilità dell' Parte_1 [...]
per gli interventi chirurgici, endoscopici e per la successiva gestione CP_1 post-operatoria relativi a pancreatite acuta litiasica, colecistite e perforazione duodenale complicata da fistola. La responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.,così ha stabilito, in modo granitico, la Corte di Cassazione;
tra le tante Cass. SS.UU., 11.01.2008, n. 577 secondo cui il rapporto tra paziente e struttura è un “contratto di spedalità” da cui derivano obblighi di protezione e cura. Ancora la sentenza della Corte di
Cassazione . n. 28991/2019 afferma che la struttura risponde ex art. 1218 c.c. degli errori propri e di quelli del personale medico. Giurisprudenza più che consolidata ritiene oramai dato assodato che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale (Cass. SS.UU. n. 577/2008; Cass. n.
28991/2019).Per cui il paziente-attore deve provare il contatto sociale sanitario;
l'aggravamento o l'insorgenza di una patologia ed allegare l'inadempimento astrattamente idoneo a provocarlo.
Alla struttura sanitaria compete invece dimostrare di aver adempiuto diligen- temente ovvero che l'esito dannoso si sarebbe verificato comunque (Cass. n.
13533/2001; Cass. n. 1538/2010). Il nesso causale si accerta secondo il criterio del “più probabile che non”, ma esso presuppone che sia dimostrata una con- dotta colposa (Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 29315/2020).
Tuttavia, quando il paziente sostiene una colpa tecnica, l'accertamento richiede lo scrutinio tecnico del giudice tramite CTU, e — come nel caso in esame — l'e- sito della consulenza assume ruolo decisivo. Nel caso di specie la valutazione delle condotte sanitarie alla luce della CTU espletata nelle persone dei dottori e hanno provveduto alla ricostruzione analitica Persona_1 Persona_2 del percorso clinico della paziente oggi attore (pagg. 3–10, 12–18 CTU) e forni- sce risposte chiare ed esaustive alle contestazioni;
per cui questo Giudice ritiene
3 di doverne fare proprio l'elaborato e le conclusioni;
in quanto logicamente moti- vate e scientificamente fondate.
In particolare l'elaborato peritale precisa in ordine alla gestione della pancreati- te e dell'ERCP che già al primo ricovero la signora evidenziava un qua- Pt_1 dro di pancreatite acuta severa con valori enzimatici elevatissimi. L'ERCP con sfinterotomia e posizionamento della protesi biliare fu eseguita correttamente e costituisce trattamento standard per la calcolosi coledocica ostruttiva. La giuri- sprudenza ha più volte affermato che “la corretta esecuzione della procedura endoscopica esclude qualsiasi responsabilità anche in presenza di complicanze statisticamente note” (Cass. n. 8826/2007; Cass. n. 11720/2018).
In ordine poi alla colecistectomia del 12.09.2014 i medici legali nominati hanno convenuto che l'intervento eseguito alla fu convertito da laparoscopia a Pt_1 laparotomia per la presenza di un severo quadro infiammatorio endoaddomina- le, come talvolta accade in presenza di pancreatite e colecistite acute.Per cui an- che sul punto la CTU evidenzia l'assenza di condotte colpose. La CTU conferma che questa condotta fu necessaria, non imprudente, e in linea con le raccoman- dazioni internazionali.
Si precisa che secondo la Corte di Cassazione sentenza n. 23676/2011, la con- versione intraoperatoria non è indice di errore, ma può costituire prova di par- ticolare cautela chirurgica.
Nel merito della perforazione duodenale e fistola verificatosi alla paziente le conclusioni della CTU evidenziano non colpa medica ma complicanza;
la perfo- razione riscontrata il 25.09.2014 era su base ulcerosa: “piccola perforazione su ulcera della prima porzione duodenale”. La CTU è netta nell'affermare che l'ulcera era preesistente e non causata dal precedente intervento che la fistola duodenale è una complicanza statisticamente prevedibile ma non prevenibile, specie in contesti infiammatori severi.
Le fistole duodenali post-perforative sono complicanze rare ma documentate in letteratura. La loro evoluzione dipende da diversi fattori stato infiammatorio preesistente, compromissione vascolare, decubito dei drenaggi, condizioni del tessuto locale.
4 La giurisprudenza ha più volte chiarito che “L'insorgenza di una complicanza rientrante tra quelle statisticamente possibili non costituisce di per sé indice di colpa, ove sia dimostrato che il sanitario abbia operato secondo le leges ar- tis”(Cass. n. 20806/2009; Cass. n. 12597/2017; Cass. n. 32730/2018).
La CTU esclude espressamente un difetto di diligenza nel trattamento della per- forazione e della fistola, rilevando che i sanitari adottarono tutte le procedure raccomandate.
Nel caso di specie, la CTU attesta che la gestione chirurgica e post-operatoria fu appropriata, e che il prolungarsi della fistola fu dovuto alla particolare fragilità dei tessuti e non a condotta colposa. Sulla asserita responsabilità della struttura e del suo personale medico in ordine alla gestione del Kehr, drenaggi e follow- up, la CTU afferma che il tubo di Kehr fu correttamente posizionato;
il follow-up ambulatoriale fu svolto e che la persistenza della fistola era legata alla peculiari- tà del caso clinico, non alla condotta dei medici.
La Suprema Corte ribadisce che l'esito sfavorevole di un intervento non equiva- le a colpa in quanto “Il medico non garantisce la guarigione, ma presta un'obbligazione di mezzi, non di risultato” (Cass. n. 6141/1978; Cass. n.
2847/2010; Cass. n. 3704/2018).
Nel caso di specie pertanto deve essere rilevata l'assenza di colpa e nesso causa- le.
Esclusa ogni condotta colposa, deve escludersi anche il nesso causale.
La responsabilità sanitaria si basa su una doppia condizione la condotta colposa e l'idoneità causale nell'ottica del “più probabile che non”. Mancando la prima, viene meno la seconda (Cass. n. 975/2009; Cass. n. 28991/2019).
La CTU ha escluso entrambi gli elementi.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata. La compagnia assicuratrice risponde solo in caso di accertata responsabilità della struttura.Non essendo stata ravvisata alcuna colpa “Il rigetto della domanda principale comporta il ri- getto della domanda di garanzia” Cass. n. 1698/2012.
La soccombenza dell'attrice comporta la sua condanna alle spese in favore di Cont e nonché alle spese di CTU. CP_2
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1. Rigetta integralmente la domanda proposta da nei con- Parte_1 fronti dell' . CP_1
2. Rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_2
[...]
3. Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_6
, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre IVA,
[...]
CPA e spese generali ex art. 2 DM 55/2014.
4. Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre ac- Controparte_2 cessori.
5. Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della CTU.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 5/12/2025 Il giudice
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