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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice TO AR all'esito dell'udienza cartolare telematica del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 7510/2024 + 1 R.G.
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Carbone Maria;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.1.22024 la parte ricorrente, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere l'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave, deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha ritenuto la insussistenza del requisito sanitario in questione . Conclude
1 chiedendo la condanna dell al pagamento della CP_1
prestazione richiesta dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto .
In corso di giudizio, al presente fascicolo veniva riunito quello relativo alla fase sommaria .
Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento .
Ed invero il CTU dott. anche nei chiarimenti Persona_1
resi in fase di opposizione, cui per brevità si fa rinvio, ha concluso nel senso di ritenere la insussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta, riconoscendo un'invalidità del 66% e lo stato di cui all'art. 3 comma 1 della legge 104 del 1992.
Le suddette conclusioni, vengono quindi pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
2 Pertanto il ricorso va rigettato.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp,. Att. Cpc .
Le spese di ctu per entrambe le fasi di giudizio vanno poste a carico dell liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara concluso il procedimento di atp r.g. n. 6368/2023 e dispone l'archiviazione degli atti;
rigetta l'opposizione; nulla sulle spese di lite;
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata, 9.12.2025
IL GIUDICE
TO AR
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice TO AR all'esito dell'udienza cartolare telematica del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 7510/2024 + 1 R.G.
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Carbone Maria;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.1.22024 la parte ricorrente, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere l'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave, deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha ritenuto la insussistenza del requisito sanitario in questione . Conclude
1 chiedendo la condanna dell al pagamento della CP_1
prestazione richiesta dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto .
In corso di giudizio, al presente fascicolo veniva riunito quello relativo alla fase sommaria .
Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento .
Ed invero il CTU dott. anche nei chiarimenti Persona_1
resi in fase di opposizione, cui per brevità si fa rinvio, ha concluso nel senso di ritenere la insussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta, riconoscendo un'invalidità del 66% e lo stato di cui all'art. 3 comma 1 della legge 104 del 1992.
Le suddette conclusioni, vengono quindi pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
2 Pertanto il ricorso va rigettato.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp,. Att. Cpc .
Le spese di ctu per entrambe le fasi di giudizio vanno poste a carico dell liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara concluso il procedimento di atp r.g. n. 6368/2023 e dispone l'archiviazione degli atti;
rigetta l'opposizione; nulla sulle spese di lite;
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata, 9.12.2025
IL GIUDICE
TO AR
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