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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 397 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Cumino e Parte_1
Michela Grandinetti;
- attrice opponente -
E
e per essa la mandataria in persona del Controparte_1 Parte_2
legale rappresentante p.t.;
- opposta contumace -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva opposizione al decreto n. Parte_3
1118 del 2023 emesso dal Tribunale di Cosenza nel procedimento n. 3193/23 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 23.093,93 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le forniture rese dalla società Alpha Tek s.r.l. come da fatture allegate nel procedimento monitorio.
Parte A fondamento dell'opposizione, l' deduceva l'intervenuto pagamento delle fatture ed eccepiva la non dovutezza degli interessi moratori richiesti ex d.lvo n. 231 del 2002. Concludeva chiedendo in via preliminare la chiamata in causa delle società cedenti i crediti e Alpha Tek s.r.l., nel Controparte_2
merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari di causa.
La società opposta, benchè ritualmente evocata in giudizio, riteneva di non costituirsi.
pagina 1 di 2 Parte Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 5 giugno 2025 il procuratore dell' opponente dava atto dell'estinzione del credito per intervenuto pagamento e della conseguente rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della società opposta (cfr atto di rinuncia al d.i. notificato all'ASP a mezzo Pec, allegato in atti). Chiedeva conseguentemente dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c..
****
La richiesta conclusiva può trovare accoglimento essendo sopravenute ragioni atte a far venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale.
Nulla per le spese di lite, nella contumacia della convenuta opposta.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1118/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza nel procedimento n. 3193/23 R.G.; nulla per le spese.
Cosenza il 5 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 397 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Cumino e Parte_1
Michela Grandinetti;
- attrice opponente -
E
e per essa la mandataria in persona del Controparte_1 Parte_2
legale rappresentante p.t.;
- opposta contumace -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva opposizione al decreto n. Parte_3
1118 del 2023 emesso dal Tribunale di Cosenza nel procedimento n. 3193/23 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 23.093,93 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le forniture rese dalla società Alpha Tek s.r.l. come da fatture allegate nel procedimento monitorio.
Parte A fondamento dell'opposizione, l' deduceva l'intervenuto pagamento delle fatture ed eccepiva la non dovutezza degli interessi moratori richiesti ex d.lvo n. 231 del 2002. Concludeva chiedendo in via preliminare la chiamata in causa delle società cedenti i crediti e Alpha Tek s.r.l., nel Controparte_2
merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari di causa.
La società opposta, benchè ritualmente evocata in giudizio, riteneva di non costituirsi.
pagina 1 di 2 Parte Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 5 giugno 2025 il procuratore dell' opponente dava atto dell'estinzione del credito per intervenuto pagamento e della conseguente rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della società opposta (cfr atto di rinuncia al d.i. notificato all'ASP a mezzo Pec, allegato in atti). Chiedeva conseguentemente dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c..
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La richiesta conclusiva può trovare accoglimento essendo sopravenute ragioni atte a far venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale.
Nulla per le spese di lite, nella contumacia della convenuta opposta.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1118/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza nel procedimento n. 3193/23 R.G.; nulla per le spese.
Cosenza il 5 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
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