CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 634/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
LA GUIDO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2168/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Viale Tor Di Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Milano - Via Freguglia Nr. 1 20122 Milano MI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 001739/2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3633/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2168/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, si oppone alla sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato Art. 6 Convenzione N. Reg. .it Crediti 001739/2025 notificato all'Avv. Difensore_1 a mezzo pec in data 14/03/2025.
Espone che in data 26/10/2023 il ricorrente presentava appello dinanzi alla Corte di Appello di Milano, a sentenza del Tribunale di Milano n. n. 4725/2023 pubblicata il 01/06.2023, Rep. 5301/23 del 6.6.2023,
Sez. 13° civile. Trattandosi di controversia ai sensi dell'art. 433 cpc veniva applicato il contributo unificato di euro 49,00, valutato erroneamente sul valore di 2100 euro, ridotto alla metà., in quanto avrebbe dovuto ammontare ad euro 77,50.
La causa veniva poi abbandonata e l'appellata non si costitutiva in quanto tra le parti interveniva accordo transattivo.
La Corte d'Appello emetteva sentenza 2072/24 con la quale dichiarava improcedibile l'appello ed estinto il giudizio.
Eccepisce quindi:
- ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 23.12.'99 n. 488 e successive modifiche.
- MANCATA APPLICAZIONE DEL D.Lgs n. 87 del 14.6.24.
- MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI CUI ALL'ART.248 DEL TESTO UNICO DPR 115
DEL 30.5.2002.
Chiede quindi l'annullamento della sanzione irrogata.
Si costituisce Equitalia Giustizia, rappresentata e difesa da avvocato del libero Foro, che contesta quanto eccepito in ricorso, affermando la rigidità delle norme che regolano la questione, non risiedendo alcuna discrezionalità in capo ad Equitalia Giustizia.
Chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato che, indipendentemente dall'esito complessivo avuto dal giudizio, il contributo unificato, previsto dall'art. 9 DPR 115/2002, avendo sostituito i previgenti tributi, consistenti in imposte di bollo, tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria, dev'essere correttamente corrisposto, al fine dell'iscrizione a ruolo della causa, al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, ovvero di un qualsiasi procedimento giudiziario, civile, amministrativo o tributario che sia. È tenuta al pagamento la parte che per prima si costituisce in giudizio o deposita il ricorso. Cosicché, nel caso che qui interessa, il versamento in misura insufficiente, peraltro ammesso dalla stessa parte ricorrente, comporta necessariamente l'irrogazione della sanzione, che appare dunque essere stata legittimamente e irrogata, ma, in considerazione dell'assenza di dolo da parte dell'odierno ricorrente, essa può essere commisurata al minimo previsto dalla norma.
Va dunque accolto in parte il ricorso il ricorso, provvedendo tuttavia in senso compensativo sulle spese, ravvisando giusti motivi nella parzialità dell'accoglimento, che non si traduce in una totale soccombenza della parte resistente.
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ACCOGLIE IN PARTE IL RICORSO RIDUCENDO LA
SANZIONE COME IN MOTIVAZIONE. COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
LA GUIDO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2168/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Viale Tor Di Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Milano - Via Freguglia Nr. 1 20122 Milano MI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 001739/2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3633/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2168/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, si oppone alla sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato Art. 6 Convenzione N. Reg. .it Crediti 001739/2025 notificato all'Avv. Difensore_1 a mezzo pec in data 14/03/2025.
Espone che in data 26/10/2023 il ricorrente presentava appello dinanzi alla Corte di Appello di Milano, a sentenza del Tribunale di Milano n. n. 4725/2023 pubblicata il 01/06.2023, Rep. 5301/23 del 6.6.2023,
Sez. 13° civile. Trattandosi di controversia ai sensi dell'art. 433 cpc veniva applicato il contributo unificato di euro 49,00, valutato erroneamente sul valore di 2100 euro, ridotto alla metà., in quanto avrebbe dovuto ammontare ad euro 77,50.
La causa veniva poi abbandonata e l'appellata non si costitutiva in quanto tra le parti interveniva accordo transattivo.
La Corte d'Appello emetteva sentenza 2072/24 con la quale dichiarava improcedibile l'appello ed estinto il giudizio.
Eccepisce quindi:
- ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 23.12.'99 n. 488 e successive modifiche.
- MANCATA APPLICAZIONE DEL D.Lgs n. 87 del 14.6.24.
- MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI CUI ALL'ART.248 DEL TESTO UNICO DPR 115
DEL 30.5.2002.
Chiede quindi l'annullamento della sanzione irrogata.
Si costituisce Equitalia Giustizia, rappresentata e difesa da avvocato del libero Foro, che contesta quanto eccepito in ricorso, affermando la rigidità delle norme che regolano la questione, non risiedendo alcuna discrezionalità in capo ad Equitalia Giustizia.
Chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato che, indipendentemente dall'esito complessivo avuto dal giudizio, il contributo unificato, previsto dall'art. 9 DPR 115/2002, avendo sostituito i previgenti tributi, consistenti in imposte di bollo, tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria, dev'essere correttamente corrisposto, al fine dell'iscrizione a ruolo della causa, al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, ovvero di un qualsiasi procedimento giudiziario, civile, amministrativo o tributario che sia. È tenuta al pagamento la parte che per prima si costituisce in giudizio o deposita il ricorso. Cosicché, nel caso che qui interessa, il versamento in misura insufficiente, peraltro ammesso dalla stessa parte ricorrente, comporta necessariamente l'irrogazione della sanzione, che appare dunque essere stata legittimamente e irrogata, ma, in considerazione dell'assenza di dolo da parte dell'odierno ricorrente, essa può essere commisurata al minimo previsto dalla norma.
Va dunque accolto in parte il ricorso il ricorso, provvedendo tuttavia in senso compensativo sulle spese, ravvisando giusti motivi nella parzialità dell'accoglimento, che non si traduce in una totale soccombenza della parte resistente.
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ACCOGLIE IN PARTE IL RICORSO RIDUCENDO LA
SANZIONE COME IN MOTIVAZIONE. COMPENSA LE SPESE.