Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 634
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Erronea applicazione della legge

    Il giudice ha ritenuto che, indipendentemente dall'esito del giudizio principale, il contributo unificato debba essere correttamente corrisposto. Tuttavia, in considerazione dell'assenza di dolo da parte del ricorrente, la sanzione è stata commisurata al minimo previsto dalla norma.

  • Rigettato
    Mancata applicazione del D.Lgs n. 87 del 14.6.24

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la sanzione è stata solo parzialmente annullata.

  • Rigettato
    Mancato rispetto dei termini di cui all'art. 248 del Testo Unico DPR 115 del 30.5.2002

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la sanzione è stata solo parzialmente annullata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 634
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 634
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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