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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9313 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 25901/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De UC Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nato RA (CHZ) il 3/2/1966 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Clara Caravaggi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Benevento (BN) l'08/07/1967 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mario Battaglia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LL (CZ) (anno 1998 atto n. 46 reg. atti di matrimonio, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 13/10/2024 omologato con decreto del 12/11/2014. Successivamente il Tribunale di Milano con sentenza n. 12491/2017 pubblicata il 12/12/2017 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. con i seguenti figli: , Nato a Milano (MI) il 02/01/2001, Cittadino italiano C.F. Persona_1
, residenza anagrafica in Basiglio (MI), Via Marconi (Residenza Ripa) n. 333 C.F._3
e Nata a Milano (MI) il 28/05/2004 Cittadina italiana C.F. Persona_2
Con residenza anagrafica in Basiglio (MI), Via Marconi (Residenza Ripa) n. C.F._4
333 FATTO
- Con ricorso depositato in data 8 luglio 2025 il sig. ha richiesto al Tribunale di Parte_1
Milano la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di
Milano n. 2491/2017 pubblicata il 12 dicembre 2017;
- Con decreto in data 18 luglio 2025 il Giudice Delegato ha fissato per la comparizione personale delle parti dinnanzi a sé l'udienza del 29 gennaio 2026, concedendo termini per la notifica alla parte convenuta, la costituzione della stessa, nonché per il deposito delle informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473-bis. 18 c.p.c.;
- A seguito della notifica del ricorso, le parti, tramite i rispettivi difensori, hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione bonaria della controversia;
- In data 20.11.2025 si costituiva in giudizio la signora , chiedendo l'accoglimento delle Pt_2 condizioni concordate col ricorrente;
- I difensori hanno provveduto in data 20.11.2025 a depositare congiuntamente detto accordo personalmente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e, dando atto che l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti erano già state inserite nei rispettivi atti introduttivi, hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio con contestuale richiesta di trasformazione del rito alle seguenti condizioni:
i.) i genitori convengono che la collocazione dei figli, oggi entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, sarà paritetica – regime di fatto già consolidato da tempo – trascorrendo settimane alterne presso ciascun genitore;
ii.) Uno dei figli, a scelta tra loro, manterrà la residenza presso la madre mentre l'altro provvederà, entro un mese dalla sottoscrizione del presente atto, a trasferire formalmente la propria residenza presso il padre;
iii.) la casa familiare sita in Basiglio, Via Marconi – res. Ripa n. 333, in comproprietà tra i signori e ed assegnata in godimento alla sig.ra resterà assegnata a quest'ultima Pt_2 Parte_1 Pt_2 per i prossimi due anni e mezzo decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto. Entro il termine di quindici giorni prima dello spirare del termine di due anni e mezzo come sopra pattuito, la sig.ra e il sig. daranno mandato congiunto ad un'agenzia immobiliare, Pt_2 Parte_1 individuata di comune accordo tra loro, per la messa in vendita della casa familiare. Le parti convengono che, venuta meno l'assegnazione della casa coniugale, la signora Pt_2 continuerà ad abitarvi per un periodo massimo di 4 mesi senza che il signor possa Parte_1 pretendere una indennità e ciò a meno che la casa debba essere trasferita prima ad un terzo acquirente.
Successivamente ai 4 mesi di cui sopra e finché la casa rimarrà in comproprietà tra i coniugi, la signora verserà Euro 550,00 al mese al comproprietario signor , fatto salvo Pt_2 Parte_1 diversi migliori accordi tra le parti.
Le parti si impegnano a non porre in essere atteggiamenti ostativi alla messa in vendita della casa familiare e ad accogliere le indicazioni dei professionisti inerenti il prezzo di vendita che verrà imposto dall'andamento del mercato immobiliare nel periodo storico stabilito, dando atto che l'attuale valutazione della casa comprensiva di box pertinenziale è circa Euro 450.000,00.
Le parti convengono, altresì, sin da ora che il ricavato netto della vendita della casa familiare, detratte quindi le spese di agenzia e tutte le spese inerenti la vendita verrà ripartito nella misura del 40% in favore di ciascun proprietario. Il residuo 20% del ricavato della vendita, calcolato, invece, al lordo delle predette spese, verrà suddiviso equamente tra i figli UC e Persona_2 mediante accredito su conto corrente agli stessi intestato.
La sig.ra potrà asportare il mobilio e le suppellettili acquistati dopo la separazione Pt_2 personale tra i coniugi per ivi collocarli presso la sua futura nuova abitazione;
il restante mobilio pre-esistente alla separazione tra i coniugi verrà suddiviso tra loro in parti uguali mediante elenco che redigeranno insieme dopo aver messo in vendita la casa. Le parti concordano fin da ora che tale adempimento non dovrà in alcun modo ritardare le operazioni di vendita. iv.) confermare la suddivisione dei periodi di vacanza così come da sentenza del Tribunale di
Milano n. 12491/2017 pubblicata il 12 dicembre 2017;
v.) confermare il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nei periodi di propria competenza con suddivisione nella misura del 50% in capo a ciascun genitore delle spese straordinarie;
vi.) con la firma del presente accordo, le parti espressamente rinunciano ai termini di impugnazione dell'emananda sentenza;
vii.) spese di lite integralmente compensate tra le parti e rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.; viii.) le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati ex art. 473bis.
12 c.p.c., impegnandosi a produrli su eventuale richiesta del Tribunale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con decreto del 20/11/2025, il giudice delegato, dott.ssa Cosmai, stante l'accordo raggiunto dalle parti e la richiesta di trasformazione del rito da contenzioso a su domanda congiunta ex art. 473- bis.51 c.p.c., disponeva procedersi ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., assegnando termine alle parti sino al 3/12/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge ex art. 473 bis.29 c.p.c. per disporre la modifica delle condizioni di divorzio come statuite con sentenza del Tribunale di Milano n. 12491/2017 pubblicata il 12/12/2017
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi di modifica delle condizioni di divorzio può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 12491/2017 pubblicata il 12/12/2017, preso atto dell'accordo raggiunto dai signori e dispone: Parte_2 Parte_1
1. I figli UC e , entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Persona_2 rimangono collocati in modo paritetico tra i genitori, trascorrendo settimane alterne presso ciascuno di essi;
2. Uno dei figli, a scelta tra loro, manterrà la residenza presso la madre mentre l'altro provvederà, entro un mese dalla sottoscrizione del presente atto, a trasferire formalmente la propria residenza presso il padre;
3. la casa familiare sita in Basiglio, Via Marconi – res. Ripa n. 333, in comproprietà tra i signori e ed assegnata in godimento alla sig.ra resta assegnata a Pt_2 Parte_1 Pt_2 quest'ultima per i prossimi due anni e mezzo decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo depositato dalle parti in data 20.11.2025. Entro il termine di quindici giorni prima dello spirare del termine di due anni e mezzo come sopra indicato, la sig.ra e il sig. Pt_2 Parte_1 daranno mandato congiunto ad un'agenzia immobiliare, individuata di comune accordo tra loro, per la messa in vendita della casa familiare. Venuta meno l'assegnazione della casa coniugale, la signora continuerà ad abitarvi per un periodo massimo di 4 mesi senza Pt_2 che il signor possa pretendere una indennità e ciò a meno che la casa debba essere Parte_1 trasferita prima ad un terzo acquirente. Successivamente ai 4 mesi di cui sopra e finché la casa rimarrà in comproprietà tra i coniugi, la signora verserà Euro 550,00 al mese al Pt_2 comproprietario signor , fatto salvo diversi migliori accordi tra le parti. Le parti si Parte_1 impegnano a non porre in essere atteggiamenti ostativi alla messa in vendita della casa familiare e ad accogliere le indicazioni dei professionisti inerenti il prezzo di vendita che verrà imposto dall'andamento del mercato immobiliare nel periodo storico stabilito, dando atto che l'attuale valutazione della casa comprensiva di box pertinenziale è circa Euro 450.000,00. Il ricavato netto della vendita della casa familiare, detratte quindi le spese di agenzia e tutte le spese inerenti la vendita verrà ripartito nella misura del 40% in favore di ciascun proprietario.
Il residuo 20% del ricavato della vendita, calcolato, invece, al lordo delle predette spese, verrà suddiviso equamente tra i figli UC e mediante accredito su conto corrente Persona_2 agli stessi intestato.
La sig.ra potrà asportare il mobilio e le suppellettili acquistati dopo la separazione Pt_2 personale tra i coniugi per ivi collocarli presso la sua futura nuova abitazione;
il restante mobilio pre-esistente alla separazione tra i coniugi verrà suddiviso tra loro in parti uguali mediante elenco che redigeranno insieme dopo aver messo in vendita la casa. Tale adempimento non dovrà in alcun modo ritardare le operazioni di vendita.
4. conferma la suddivisione dei periodi di vacanza così come da sentenza del Tribunale di
Milano n. 12491/2017 pubblicata il 12 dicembre 2017;
5. conferma il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nei periodi di propria competenza con suddivisione nella misura del 50% in capo a ciascun genitore delle spese straordinarie;
6. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
7. Compensa tra le parti le spese di procedura Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De UC Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nato RA (CHZ) il 3/2/1966 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Clara Caravaggi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Benevento (BN) l'08/07/1967 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mario Battaglia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LL (CZ) (anno 1998 atto n. 46 reg. atti di matrimonio, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 13/10/2024 omologato con decreto del 12/11/2014. Successivamente il Tribunale di Milano con sentenza n. 12491/2017 pubblicata il 12/12/2017 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. con i seguenti figli: , Nato a Milano (MI) il 02/01/2001, Cittadino italiano C.F. Persona_1
, residenza anagrafica in Basiglio (MI), Via Marconi (Residenza Ripa) n. 333 C.F._3
e Nata a Milano (MI) il 28/05/2004 Cittadina italiana C.F. Persona_2
Con residenza anagrafica in Basiglio (MI), Via Marconi (Residenza Ripa) n. C.F._4
333 FATTO
- Con ricorso depositato in data 8 luglio 2025 il sig. ha richiesto al Tribunale di Parte_1
Milano la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di
Milano n. 2491/2017 pubblicata il 12 dicembre 2017;
- Con decreto in data 18 luglio 2025 il Giudice Delegato ha fissato per la comparizione personale delle parti dinnanzi a sé l'udienza del 29 gennaio 2026, concedendo termini per la notifica alla parte convenuta, la costituzione della stessa, nonché per il deposito delle informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473-bis. 18 c.p.c.;
- A seguito della notifica del ricorso, le parti, tramite i rispettivi difensori, hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione bonaria della controversia;
- In data 20.11.2025 si costituiva in giudizio la signora , chiedendo l'accoglimento delle Pt_2 condizioni concordate col ricorrente;
- I difensori hanno provveduto in data 20.11.2025 a depositare congiuntamente detto accordo personalmente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e, dando atto che l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti erano già state inserite nei rispettivi atti introduttivi, hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio con contestuale richiesta di trasformazione del rito alle seguenti condizioni:
i.) i genitori convengono che la collocazione dei figli, oggi entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, sarà paritetica – regime di fatto già consolidato da tempo – trascorrendo settimane alterne presso ciascun genitore;
ii.) Uno dei figli, a scelta tra loro, manterrà la residenza presso la madre mentre l'altro provvederà, entro un mese dalla sottoscrizione del presente atto, a trasferire formalmente la propria residenza presso il padre;
iii.) la casa familiare sita in Basiglio, Via Marconi – res. Ripa n. 333, in comproprietà tra i signori e ed assegnata in godimento alla sig.ra resterà assegnata a quest'ultima Pt_2 Parte_1 Pt_2 per i prossimi due anni e mezzo decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto. Entro il termine di quindici giorni prima dello spirare del termine di due anni e mezzo come sopra pattuito, la sig.ra e il sig. daranno mandato congiunto ad un'agenzia immobiliare, Pt_2 Parte_1 individuata di comune accordo tra loro, per la messa in vendita della casa familiare. Le parti convengono che, venuta meno l'assegnazione della casa coniugale, la signora Pt_2 continuerà ad abitarvi per un periodo massimo di 4 mesi senza che il signor possa Parte_1 pretendere una indennità e ciò a meno che la casa debba essere trasferita prima ad un terzo acquirente.
Successivamente ai 4 mesi di cui sopra e finché la casa rimarrà in comproprietà tra i coniugi, la signora verserà Euro 550,00 al mese al comproprietario signor , fatto salvo Pt_2 Parte_1 diversi migliori accordi tra le parti.
Le parti si impegnano a non porre in essere atteggiamenti ostativi alla messa in vendita della casa familiare e ad accogliere le indicazioni dei professionisti inerenti il prezzo di vendita che verrà imposto dall'andamento del mercato immobiliare nel periodo storico stabilito, dando atto che l'attuale valutazione della casa comprensiva di box pertinenziale è circa Euro 450.000,00.
Le parti convengono, altresì, sin da ora che il ricavato netto della vendita della casa familiare, detratte quindi le spese di agenzia e tutte le spese inerenti la vendita verrà ripartito nella misura del 40% in favore di ciascun proprietario. Il residuo 20% del ricavato della vendita, calcolato, invece, al lordo delle predette spese, verrà suddiviso equamente tra i figli UC e Persona_2 mediante accredito su conto corrente agli stessi intestato.
La sig.ra potrà asportare il mobilio e le suppellettili acquistati dopo la separazione Pt_2 personale tra i coniugi per ivi collocarli presso la sua futura nuova abitazione;
il restante mobilio pre-esistente alla separazione tra i coniugi verrà suddiviso tra loro in parti uguali mediante elenco che redigeranno insieme dopo aver messo in vendita la casa. Le parti concordano fin da ora che tale adempimento non dovrà in alcun modo ritardare le operazioni di vendita. iv.) confermare la suddivisione dei periodi di vacanza così come da sentenza del Tribunale di
Milano n. 12491/2017 pubblicata il 12 dicembre 2017;
v.) confermare il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nei periodi di propria competenza con suddivisione nella misura del 50% in capo a ciascun genitore delle spese straordinarie;
vi.) con la firma del presente accordo, le parti espressamente rinunciano ai termini di impugnazione dell'emananda sentenza;
vii.) spese di lite integralmente compensate tra le parti e rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.; viii.) le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati ex art. 473bis.
12 c.p.c., impegnandosi a produrli su eventuale richiesta del Tribunale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con decreto del 20/11/2025, il giudice delegato, dott.ssa Cosmai, stante l'accordo raggiunto dalle parti e la richiesta di trasformazione del rito da contenzioso a su domanda congiunta ex art. 473- bis.51 c.p.c., disponeva procedersi ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., assegnando termine alle parti sino al 3/12/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge ex art. 473 bis.29 c.p.c. per disporre la modifica delle condizioni di divorzio come statuite con sentenza del Tribunale di Milano n. 12491/2017 pubblicata il 12/12/2017
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi di modifica delle condizioni di divorzio può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 12491/2017 pubblicata il 12/12/2017, preso atto dell'accordo raggiunto dai signori e dispone: Parte_2 Parte_1
1. I figli UC e , entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Persona_2 rimangono collocati in modo paritetico tra i genitori, trascorrendo settimane alterne presso ciascuno di essi;
2. Uno dei figli, a scelta tra loro, manterrà la residenza presso la madre mentre l'altro provvederà, entro un mese dalla sottoscrizione del presente atto, a trasferire formalmente la propria residenza presso il padre;
3. la casa familiare sita in Basiglio, Via Marconi – res. Ripa n. 333, in comproprietà tra i signori e ed assegnata in godimento alla sig.ra resta assegnata a Pt_2 Parte_1 Pt_2 quest'ultima per i prossimi due anni e mezzo decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo depositato dalle parti in data 20.11.2025. Entro il termine di quindici giorni prima dello spirare del termine di due anni e mezzo come sopra indicato, la sig.ra e il sig. Pt_2 Parte_1 daranno mandato congiunto ad un'agenzia immobiliare, individuata di comune accordo tra loro, per la messa in vendita della casa familiare. Venuta meno l'assegnazione della casa coniugale, la signora continuerà ad abitarvi per un periodo massimo di 4 mesi senza Pt_2 che il signor possa pretendere una indennità e ciò a meno che la casa debba essere Parte_1 trasferita prima ad un terzo acquirente. Successivamente ai 4 mesi di cui sopra e finché la casa rimarrà in comproprietà tra i coniugi, la signora verserà Euro 550,00 al mese al Pt_2 comproprietario signor , fatto salvo diversi migliori accordi tra le parti. Le parti si Parte_1 impegnano a non porre in essere atteggiamenti ostativi alla messa in vendita della casa familiare e ad accogliere le indicazioni dei professionisti inerenti il prezzo di vendita che verrà imposto dall'andamento del mercato immobiliare nel periodo storico stabilito, dando atto che l'attuale valutazione della casa comprensiva di box pertinenziale è circa Euro 450.000,00. Il ricavato netto della vendita della casa familiare, detratte quindi le spese di agenzia e tutte le spese inerenti la vendita verrà ripartito nella misura del 40% in favore di ciascun proprietario.
Il residuo 20% del ricavato della vendita, calcolato, invece, al lordo delle predette spese, verrà suddiviso equamente tra i figli UC e mediante accredito su conto corrente Persona_2 agli stessi intestato.
La sig.ra potrà asportare il mobilio e le suppellettili acquistati dopo la separazione Pt_2 personale tra i coniugi per ivi collocarli presso la sua futura nuova abitazione;
il restante mobilio pre-esistente alla separazione tra i coniugi verrà suddiviso tra loro in parti uguali mediante elenco che redigeranno insieme dopo aver messo in vendita la casa. Tale adempimento non dovrà in alcun modo ritardare le operazioni di vendita.
4. conferma la suddivisione dei periodi di vacanza così come da sentenza del Tribunale di
Milano n. 12491/2017 pubblicata il 12 dicembre 2017;
5. conferma il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nei periodi di propria competenza con suddivisione nella misura del 50% in capo a ciascun genitore delle spese straordinarie;
6. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
7. Compensa tra le parti le spese di procedura Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG