Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2016, n. 51959
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Sentenza 24 novembre 2016

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Ai fini del calcolo della sospensione del termine di prescrizione, non rilevano i periodi di rinvio del processo in cui il giudice, attesa la mancanza dell'imputato in udienza senza allegazione di un legittimo impedimento, non abbia verificato i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia, in quanto, costituendo detta situazione processuale un'anomalia tale da rendere impossibile stabilire se si stratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione del contraddittorio, tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all'imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace. (Fattispecie nella quale il rinvio dell'udienza - in relazione alla quale l'imputato non aveva ricevuto il decreto di citazione a giudizio - era stato determinato dall'astensione dalle udienze del difensore).

Il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, comma sesto, cod.pen., in relazione all' ipotesi di cui all'art. 589, comma quarto, cod. pen., trova applicazione limitatamente alle fattispecie di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 589, comma primo e 2 cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2016, n. 51959
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51959
    Data del deposito : 24 novembre 2016

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