Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2002, n. 9658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9658 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
E N 10 9 6 5 8 / 0 2 ZIO 26/4/1986 A TR 5 IS EG D.P.R. R R BBLIC A TAB. ALL D EL ARI TE D SI N T SEN E U 131 IB IA I R A . T OGGETTO R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N E Processo tributario: T A regolarizzazione della M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE costituzione in appello;
nuove difese di merito;
(in)ammissibilità SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: R.G. N. 7107/2000 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron. 26001 Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Ud. 26.2.2002 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7107 R.G. 2000, proposto da CARISMA FINANCE S.p.a. già Aziendal Leasing S.r.l. -, in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Aniello SCHETTINO e Francesco Luigi BRASCHI, domiciliatario in Roma al viale Parioli 180;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 7 - intimato, costituito 3 0 1 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna in data 2 novembre 1998, depositata col n. 159/14/98 il 18 febbraio 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2002: il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Braschi per la ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio delle imposte dirette di Reggio Emilia rettificò la dichiarazione dei redditi della Aziendal Leasing S.r.I., per l'anno 1986, pretendendo le maggiori i.r.pe.g. ed i.lo.r., con relativi accessori. La impugnativa della Società - divenuta frattanto Carisma Finance S.p.a. -, fondata sulla nullità della notifica dell'avviso di accertamento, venne respinta dalla Commissione Tributaria Provinciale, e quella Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame della contribuente. Mentre ha superato la riproposta doglianza circa la nullità indicata, ha ritenuto di non poter procedere all'esame del merito, per mancanza di specificità dei motivi di gravame, 'ex' art. 53 d.lgs. 546/1992, inammissibilmente integrati con la memoria depositata in vista dell'udienza di discussione, fuori dallo schema del precedente art. 24. Per la cassazione ricorre la Carisma Finance S.p.a., con unico motivo, mentre l'Amministrazione finanziaria ha depositato atto di costituzione. 2 Motivi della decisione La Società contribuente deduce “violazione e falsa applicazione dell'art. 79 del d.lgs. 546/1992 in combinato disposto con gli artt. 360, comma 1, nn. 1 e 3, 113, comma 1, 115 c.p.c.". Puntualizza che, in vista della trattazione del procedimento in appello, spontaneamente alla aveva provveduto, a mente del sopravvenuto art. 12 d.lgs. cit., nomina di un difensore tecnico, presentando apposita memoria difensiva, con cui, "contrastando nel merito l'avviso di accertamento, a suo tempo emesso, e ribadendo la richiesta di annullamento dello stesso”, aveva altresì prodotto "copiosa documentazione probatoria, tra cui uno stralcio della sentenza penale nel frattempo pronunciata (...)". Da ciò fa discendere la violazione della norma transitoria del cit. art. 79, comma 1, che dichiara inapplicabile ai procedimenti già pendenti l'ampliato divieto di 'ius novorum' in appello, con ammissibilità quindi delle difese articolate nella memoria di (regolarizzazione della) costituzione in giudizio, ed incongruità del richiamo, ad opera del giudice 'a quo', all'art. 24 del d.lgs. 546 cit., essenzialmente relativo al procedimento di primo grado. Ne fa discendere la conclusiva censura di "omessa ed insufficiente motivazione della sentenza per stessa ammissione espressa nella parte motiva da parte dei giudici di seconde cure i quali, di fatto, hanno letteralmente trascurato la documentazione ritualmente proposta e le eccezioni che su di essa si basavano". Il ricorso si rivela inammissibile. L'appello della contribuente è stato respinto per la riaffermata 3 insussistenza della nullità dell'accertamento in rettifica, collegata dalla contribuente all'invalidità della relativa notifica. Il giudice del gravame ha poi ritenuto inammissibili le doglianze di merito, siccome formulate, in mancanza di motivi specifici 'ex' art. 53 del d.lgs. 546/1992, per la prima volta in una memoria illustrativa depositata il 22 ottobre 1998 (in vista dell'udienza di discussione, seguita il 2 novembre successivo). Su tali premesse, le molteplici violazioni di legge dedotte dalla contribuente impropriamente richiamando, peraltro, la disciplina transitoria, in presenza dei medesimi principi regolatori del processo tributario sia nel previgente sistema che in quello attuale, in ordine alla perentorietà del termine fissato per l'impugnativa dell'atto impositivo, in tutte le possibili articolazioni, e, conseguentemente, in ordine al divieto di domande nuove in appello non potrebbero mai consentire un producente esame, in sede di legittimità. Difatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte - e come, del resto, si desume dallo spunto conclusivo della censura, più sopra riportato -, l'omesso esame di documenti non dà luogo ad 'error in procedendo', ma si risolve in vizio di motivazione, censurabile solo se attiene ad un punto decisivo della controversia, consistente nella verosimiglianza che dall'esame sarebbe stata per derivare una decisione diversa da quella adottata (fra le più recenti, Cass. 15113, 13963, 9554/2001). Perciò la denunzia di omesso esame documentale, in sede di legittimità, richiede, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, che in esso sia riportato il tenore esatto del documento, il cui omesso esame viene censurato (fra le ultime, v. ancora Cass. 15124, 13963, 10484/2001). La inammissibilità della censura si impone, pertanto, con carattere di pregiudizialità, dovendosi considerare che, persino in ipotesi di soluzione favorevole alla ricorrente circa il dovere del giudice di valutare la produzione complessiva, l'onere suddetto non appare assolto dal generico richiamo alla documentazione ritualmente prodotta ed alle eccezioni che essa avrebbe dovuto supportare. Alla relativa declaratoria non conseguono statuizioni sulle spese, perché l'Amministrazione finanziaria, limitatasi al deposito di un atto di costituzione, non ha partecipato alla discussione.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2002. Il Presidente Il Cons. estensore Bruno Saccucci Enrico шидимо исчис дриль Воль IL CANCELSAN C Amaldo Gigene - 3 LUG. 2002 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 вв N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 300 TRIBUTARIAAT ERIA RAZIONE 5