Sentenza 1 giugno 1998
Massime • 3
Qualora un ordine di carcerazione non possa essere eseguito per irreperibilità del condannato, non è necessaria una formale dichiarazione di latitanza ai sensi dell'art. 295, comma secondo, cod. proc. pen. Ed invero l'omessa previsione, per il condannato, di una siffatta dichiarazione discende dalla circostanza che la latitanza emerge comunque dal verbale di vane ricerche e si giustifica, rispetto alla situazione di chi si sottrae a una misura cautelare, per il fatto che, in sede di esecuzione di una pena detentiva, le esigenze di garanzia che sono sottese alla predetta dichiarazione non sussistono o sono già altrimenti soddisfatte. (Nella specie, relativa all'autorizzazione di intercettazioni telefoniche ritenute utili per la cattura di un pericoloso latitante, la S.C. ha osservato, inoltre, che il provvedimento autorizzativo assume, sia pure con valutazione implicita, l'effetto di attribuire al soggetto ricercato lo "status" di latitante).
Le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni hanno non solo la funzione di mezzo di ricerca della prova, ma anche di strumento di attuazione del potere punitivo dello Stato, che si concretizza nella sentenza di condanna. Ne consegue che è legittimo disporle per agevolare la cattura sia dell'indagato che si sottrae alla custodia cautelare, sia del condannato che si sottrae all'esecuzione dell'ordine di carcerazione.
La mancanza di una formale dichiarazione di latitanza non è causa di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate ed eseguite (nella specie per la cattura di una persona sottrattasi volontariamente all'esecuzione di una grave pena). Ed invero, la norma di cui all'art. 271 cod. proc. pen. prevede che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, stesso codice, e la mancanza di un formale provvedimento dichiarativo della latitanza non si può far rientrare in nessuna delle predette ipotesi, al più potendo integrare un caso di irregolarità privo di conseguenze sulla validità del decreto di autorizzazione delle intercettazioni e sulla possibilità di utilizzazione dei risultati di esse.
Commentario • 1
- 1. Dipendente pubblico, sanzione disciplinare, sospensione, indennità, conguaglioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/1998, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 1.6.1998
1. Dott. DARIO De Pascalis Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Marchese Consigliere N. 3209
3. Dott. Angelo Vancheri Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Pietro Dubolino Consigliere N. 16487/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LA RO, nato a [...] il 9 maggio .1959, avverso l'ordinanza emessa il 9 marzo 1998 dal Tribunale di Torino;
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Ciani il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Considerato in
A T T O
Il procedimento a carico di RO AN trae origine da alcune intercettazioni telefoniche ed. ambientali, disposte per la ricerca del latitante US ER, raggiunto da ordine di carcerazione a seguito di condanna definitiva alla pena di diciotto anni e undici mesi di reclusione per violazione dell'art. 630 cod. pen. e per altri reati. Durante l'ascolto, emersero elementi in ordine alla partecipazione dei fratelli RO e AR AN, di RI AC e di ER LU alla rapina commessa il 18 gennaio 1996 ai danni del supermercato Ipergros di Leini, nel corso della quale era stato ucciso il portavalori NO SO, nonché alla partecipazione dei due AN e del LU alla rapina commessa il 1^ ottobre 1995 ai danni della società Autostrade, al casello autostradale di Rondissone.
Per tali fatti, il Giudice per le indagini preliminari ha rinviato a giudizio i predetti dinanzi alla Corte di assise di Torino dopo aver disposto nei loro confronti con ordinanza del 9 maggio 1996, mai impugnata, la misura della custodia cautelare in carcere. Nel corso del dibattimento, RO AN, a mezzo del suo difensore, ha chiesto la revoca della cautela restrittiva deducendo l'inutilizzalbilità delle eseguite intercettazioni telefoniche e quindi l'insufficienza degli indizi di colpevolezza. L'istanza è stata respinta dalla Corte di assise con ordinanza emessa in data 11 febbraio 1998. Sull'appello proposto dall'interessato, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 9 marzo 1998, ha confermato la pronuncia impugnata osservando:
- che le intercettazioni sono leggittimamente disposte, ai sensi dell'art. 295, commi 3 e 3 bis, cod.. proc., anche al. fine di agevolare le ricerche di chi si sottrae ad un ordine di carcerazione, e non solo di chi si sottrae ad una misura coercitiva, perché il termine "latitante", contenuto nei primi due commi dello stesso art. 295 non può non riferirsi all'intera gamma, di situazioni elencate nel successivo art. 296.1, essendo assolutamente unitario e del tutto peculiare lo scopo dell'istituto che è quello di assicurare l'esecuzione di ogni provvedimento restrittivo;
- che, nel caso in esame, l'autorizzazione ad effettuare le intercettazioni non doveva essere necessariamente preceduta dal verbale di vane ricerche e dal decreto dichiarativo dello stato di latitanza, trattandosi di formalità tipicamente individuate dal legislatore in relazione al procedimento cautelare e del tutto estranee al procedimento esecutivo, tanto è vero che l'art. 656 cod. proc. pen, che disciplina l'esecuzione delle pene detentive, non contiene alcun un richiamo all'art. 295, 1^ e 2^ comma, cod. proc. pen.;
- che la "trasmigrazione" dei risultati di dette intercettazioni era legittimamente avvenuta in forza dell'art. 270.1, prima parte, cod.. proc. pen. E che le stesse ben potevano essere utilizzate come elementi di prova, e non come semplici notitiae criminis, essendo la categoria della "utilizzabilità" riferibile esclusivamente alla prova dei fatti.
Avverso tale decisione. la difesa del AN ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa suprema Corte.
Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale facendo rilevare:
- che l'interpretazione propugnata prima dalla Corte di assise e poi dal Tribunale è contraria alla logica, prima che ai principi dell'ordinamento ed ai criteri del vigente codice processuale, innanzi tutto perché, se il legislatore avesse voluto prevedere differenti procedure per le intercettazioni finalizzate alla ricerca del latitante (una per il sottoposto a misura cautelare ed una per il condannato colpito da ordine di carcerazione), lo avrebbe fatto espressamente, senza costringere l'interprete ad acrobatiche evoluzioni ed in secondo luogo perché la scelta normativa evidenzia in tutta chiarezza la volontà di statuire l'intercettazione finalizzata unicamente alla cattura del sottoposto a misura cautelare, e non anche alla cattura del condannato, a nulla valendo la definizione di latitanza latu sensu fornita dall'articolo successivo che è norma meramente dichiarativa e, peraltro, non è neppure richiamata dall'art. 295 cod. proc. pen. che certamente non attribuisce il potere di intercettazione anche al giudice dell'esecuzione;
- che, quand'anche si volesse sostenere che l'art. 295 cod.. proc. pen. vada applicato a tutte le figure di latitante, sarebbe comunque inconcepibile e del tutto arbitraria un'estensione frammentata della norma, nel senso che solo i commi 3 e 3 bis sarebbero applicabili nei confronti di chi si sottrae ad un ordine di carcerazione e non anche i primi due commi;
- che, infine, vanno distinte le intercettazioni per la prosecuzione delle indagini che sono suscettibili di risultati impiegabili a fini di prova, dalle intercettazioni finalizzate alla cattura del latitante che non possono avere efficacia probatoria, tanto è vero che il 3^ comma dell'art. 295 cod.. proc. pen. non menziona l'art. 271 cod.. proc. pen. proprio perché nessun divieto di utilizzazione è prospettabile con riguardo ad una intercettazione che, per definizione, è finalizzata non all'acquisizione della prova, ma ad un risultato di fatto quale è la cattura del latitante. Tutte le predette censure sono infondate.
Ed invero, la prima questione sottoposta all'esame di questa Corte è se, nel caso in cui un ordine di carcerazione non possa essere eseguito per irreperibilità del condannato, sia o meno necessaria una formale dichiarazione di latitanza ai sensi dell'art.295.2 cod. proc. pen. In proposito, va innanzi tutto rilevato che, in generale, l'emissione, nel corso di un procedimento, di un provvedimento del giudice avente natura dichiarativa deve essere prevista dalla legge e deve comunque essere preordinato ad una ben precisa finalità. Sotto tali profili mentre, quando si tratta di persona che si sottragga volontariamente alla esecuzione di una misura cautelare, la previsione normativa è facilmente identificabile nel 2^ comma dell'art.295 cod.. Proc. Pen. e le finalità vengono agevolmente individuate in quella di dare ingresso al sistema delle notifiche previste dall'art.165 wp.v. ed in quella di assicurare al latitante il diritto di difesa e di garantire la conoscenza del provvedimento restrittivo attraverso il meccanismo del deposito in cancelleria e della notifica di esso al difensore - quando si tratta di persona che si sottragga alla esecuzione di una condanna definitiva, riesce alquanto difficoltoso ricercare la norma che, più o meno esplicitamente, preveda la dichiarazione di latitanza, ed è ancora più difficile la individuazione delle finalità di tale dichiarazione.
Si potrebbe dare la risposta, per certi versi semplicistica, che, poiché ai sensi del primo comma dell'art.296 c.p.p. "è latitante chi volontariamente si sottrae. . . a un ordine con cui si dispone la carcerazione", il giudice deve, a norma dell'art.295.2, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiarare, nei casi previsti dall'art.296, lo stato di latitanza.
Ma, quando si tratta di individuare le finalità di tale provvedimento, il problema si complica non poco. Ed infatti colui che si sottrae alla esecuzione di un ordine di carcerazione, a seguito di una sentenza passata in giudicato, è già munito di un difensore o per essere stato da lui nominato o per essere stato designato d'ufficio dal Pubblico ministero a norma dell'art.655.5 cod. proc. pen. Le notifiche, quindì, non possono che essere effettuate mediante consegna di copia al difensore e non occorre un ulteriore provvedimento che dia ingresso, per così dire, all meccanismo sussidiario delle notifiche e a quello della rappresentanza del condannato da parte del difensore.
Nè sono necessarie - all'interessato o al suo difensore - ulteriori comunicazioni oltre quelle, imposte dalla legge, e consistenti nelle notifiche dell'estratto contumaciale, dell'avviso di deposito della sentenza ecc., che sono propedeutiche al passaggio in giudicato della sentenza e che sono quindi antecedenti alla stessa emissione dell'ordine di carcerazione, ordine che viene consegnato all'interessato all'atto della esecuzione e notificato al difensore. Le ragioni e le finalità di una eventuale formale dichiarazione di latitanza restano quindi oscure, ragion per cui si deve affermare, come ha fatto il Tribunale del riesame di Torino - ed a prescindere dalle motivazioni dell'ordinanza impugnata - che il legislatore abbia volutamente inteso differenziare le due posizioni (quella del "latitante" rispetto ad. un provvedimento impositivo di custodia cautelare e quella del "latitante" rispetto ad un ordine di carcerazione) omettendo di prevedere, per quest'ultimo, qualsiasi riferimento alla disciplina del decreto di latitanza, dato che in questo secondo caso la latitanza non abbisogna di una formale dichiarazione, emergendo essa comunque dal verbale di vane ricerche. Tuttavia, con riferimento al caso in esame, si potrebbe obiettare che, qualora dovesse sorgere l'esigenza di agevolare le ricerche del latitante e, per soddisfare tale esigenza, si appalesi l'opportunità di disporre intercettazioni telefoniche o ambientali, la dichiarazione di latitanza sia comunque un provvedimento necessario per attribuire formalmente al soggetto interessato, per ragioni di garanzia, lo status di latitante, in qualche modo propedeutico alla effettuazione delle intercettazioni. A tale ulteriore osservazione si può però controbattere che il Giudice, nel. momento in cui autorizza le intercettazioni ritenute utili per la ricerca del latitante, il suo provvedimento autorizzativo assume nello stesso tempo, sia pure con valutazione implicita, l'effetto di attribuire al soggetto interessato lo status di latitante.
Peraltro, anche a volerne ritenere l'obbligatorietà, la mancanza di una formale dichiarazione di latitanza non è causa di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate ed eseguite.
Infatti, la norma di cui all'art.271 cod. proc. pen. prevede che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati "qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli art.267 e 268 commi 1 e 3".
Si tratta, come è pacifico, di una elencazione tassativa, non suscettibile di ampliamento oltre i casi specificamente previsti, per il principio generale di conservazione della validità degli atti al di fuori di esplicite previsioni normative che ne prevedano la invalidità.
Orbene, l'intercettazione eseguita in mancanza di un formale provvedimento dichiarativo della latitanza non può configurarsi come eseguita "fuori dei casi consentiti dalla legge", ne', tanto meno, senza l'osservanza delle disposizioni si cui agli artt.267 e 268 cod. proc. pen. Non si può far rientrare nel novero dei casi in cui l'intercettazione sia avvenuta al di fuori di una espressa previsione normativa che la consenta, per il semplice motivo che l'espressione "fuori dei casi consenti" ha una portata ben precisa e diversa rispetto alle ipotesi in cui, pur trovandosi in un caso previsto dalla legge, non siano state eventualmente osservate determinate formalità.
In tale evenienza, in mancanza di una norma che preveda la nullità o la inutilizzabilità dell'atto, ci si troverà di fronte ad una mera irregolarità, che comunque non inficia e lascia inalterata la piena validità dell'atto stesso.
Nella specie l'intercettazione è stata regolarmente autorizzata e rientrava pienamente in uno dei casi in cui la legge ne consente, a norma dei commi 3 e 3 bis dell'art.295 cod. proc. pen., l'espletamento, trattandosi di dover agevolare le ricerche di una persona che si era fino ad allora sottratta alla esecuzione di un ordine di carcerazione. e quindi da definire "latitante" ai sensi del primo comma dell'art,296.
Pertanto, a tutto voler concedere, si tratterebbe in ogni caso di una mera irregolarità, che non comporta la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, rimanendo essa al di fuori dall'ambito di applicazione della norma di cui al primo comma dell'art.271 cod. proc. pen.
La seconda questione, per certi versi in contrasto con la precedente, è se la normativa in vigore consenta o meno la esperibilità di intercettazioni anche al fine di agevolare le ricerche del latitante rispetto ad una sentenza di condanna definitiva.
Sostiene il ricorrente che lo stato della le legislazione vigente è tale da consentire le intercettazioni soltanto per agevolare le ricerche di colui che si sottragga volontariamente ad un provvedimento di custodia cautelare e non anche quando si tratti di agevolare le ricerche di colui che si sottragga alla esecuzione di un provvedimento con cui si dispone la carcerazione a seguito di condanna definitiva.
La tesi si fonda sulla considerazione che l'intercettazione assume, nell'attuale ordinamento, essenzialmente la veste di supporto alle indagini, e di strumento di acquisizione da elementi probatori, ed essa sarebbe confortata dal fatto che le intercettazioni sono annoverate fra i "mezzi di ricerca della prova" di cui al Titolo III del libro III del codice di rito.
Gli argomenti anche se suggestivi, non sono convincenti perché omettono di considerare il dato letterale, di per sè insuperabile, contenuto nella disposizione di cui al 2^ comma dell'art.295, che fa espresso riferimento ai casi previsti dal successivo art.296. Perciò, una volta che. per espresso dettato normativo, è previsto un diretto collegamento del potere, riconosciuto al giudice, di dichiarare la latitanza e di disporre le intercettazioni - telefoniche ed. ambientati- al fine di agevolare le ricerche del latitante come definito al primo comma del successivo art.296, diventa arbitrario distinguere e differenziare le due posizioni e sostenere che le intercettazioni telefoniche si possono effettuare per agevolare le ricerche di un certo tipo di latitante e non anche per ricercare un latitante di tipo diverso.
La disposizione, infatti, per una precisa scelta legislativa, ha voluto prevedere un trattamento unitario per qualsiasi tipo di latitante, prevedendo la possibilità di effettuare le intercettazioni per agevolare la cattura sia dell'indagato che si sottrae alla custodia cautelare, sia del condannato che si sottrae all'esecuzione dell'ordine di carcerazione.
Il fatto che il latitante rispetto ad una condanna definitiva sia stato assimilato, anche ai fini della possibilità di effettuare delle intercettazioni, al latitante rispetto alla custodia cautelare in una parte del codice (Titolo II del Libro IV) dedicata alle misure cautelari e che le intercettazioni siano considerate normalmente mezzi di ricerca della prova, non è per nulla risolutivo ai fini della interpretazione nel senso voluto dal ricorrente;
ed il rinvio, fatto dall'art.295, alle disposizioni di cui agli artt.266 e 267 cod. proc. pen. ha ovviamente un profilo, quando si tratti di latitanti della categoria condannati, limitato all'osservanza delle formalità di tipo processuale.
Si può quindi affermare che le norme sopra richiamate, globalmente interpretate e valutate nei loro collegamenti, hanno inteso conferire alle intercettazioni non solo la funzione di mezzo di ricerca della prova. ma anche quella di dare attuazione al potere punitivo dello Stato che si concretizza nella sentenza di condanna. La diversa opinione trascura di considerare che le necessità, cui intendono dare risposta le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art.295 cod.. proc. pen., concernono i condannati che si sottraggono alla esecuzione della pena non meno che i soggetti che si sottraggono alla custodia cautelare, attesa la innegabile possibilità che, pur da latitanti, personaggi di grosso spessore criminale continuino a porre in essere, dalla clandestinità, gravi imprese criminali, continuando a porre in pericolo le esigenze di tutela della collettività, in parallelo con le esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art.274 cod. proc. pen. Nè risulta in alcun modo pregiudicato il diritto alla riservatezza, in quanto è comunque salvaguardata l'osservanza delle prescrizioni previste dalla legge con riguardo ai casi, alla durata e alle modalità delle intercettazioni, da effettuare comunque sotto il controllo e previa autorizzazione del Giudice.
Si deve quindi concludere che i risultati delle intercettazioni in parola, sicuramente eseguite in un caso espressamente previsto dalla legge, sono pienamente utilizzabili.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Va anche disposta la comunicazione prescritta dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto, penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att.cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 1^ giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998