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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 14/01/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
AN RI, EL
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 403/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12608/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022221268 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022221245 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022221243 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022221242 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022221244 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale ha proposto appello contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Roma n. 12608/25/23 del 25/09/2023, che ha accolto il ricorso della contribuente contro gli avvisi di accertamento TaRi n. 3121, 3122, 3123, 3124, 3125 per gli anni 2017 – 2021, scaturiti da una ripresa a tassazione per infedele dichiarazione della maggiore superficie di mq. 63, come differenza tra la superficie accertata di mq. 163 e la superficie dichiarata di mq. 100 adibita ad uso ristorazione (cat. 20), di mq. 195 adibita ad uso ristorazione (cat. 20) in spazio esterno occupato da tavoli e sedie, di mq. 47 adibita ad uso depositi, magazzini (cat. 04) per il locale sito in Indirizzo_1.
A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto l'errato accertamento delle superfici assoggettabili a tassazione da parte della decisione impugnata nonché l'erronea valutazione in ordine alle sanzioni applicate.
Si è costituita l'appellata Resistente_1 s.r.l. (già Resistente_1 s.r.l.), chiedendo il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Con riferimento al primo motivo, giova evidenziare che è lo stesso art. 5 del Associazione_1 del Comune di Roma Capitale che rispetto all'attività di accertamento degli immobili iscritti in catasto prevede che si abbia riguardo all'80% della superficie ove il dato sia disponibile, come nella fattispecie in esame. Vi è infatti che non può, quando i dati catastali siano disponibili, nella persistente inerzia di alcuni enti territoriali in cooperazione con l'Agenzia del territorio a confrontare i dati a propria disposizione, non darsi attuazione alla precisa disposizione normativa dettata ormai dall'art. 1, commi 641 e ss., della legge di stabilità per l'anno 2014.
Sotto un distinto profilo, è stato lo stesso ente territoriale a riconoscere che per mq 47 i locali sono adibiti a depositi e magazzini, dacché consegue l'esclusione dal pagamento della tassa in conformità alle prescrizioni dello stesso Associazione_1 del Comune di Roma Capitale.
Infine, rispetto alle sanzioni, la decisione impugnata si è conformata al principio più volte espresso dalla
Corte di cassazione con riguardo all'analoga situazione della Tari, secondo cui, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo (Cass., 18 aprile 2022, n. 11432).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in 2500,00 €, oltre accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv.to Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Rosaria Giordano dott. Silverio Tafuro
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
AN RI, EL
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 403/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12608/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022221268 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022221245 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022221243 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022221242 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. QB2022221244 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale ha proposto appello contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Roma n. 12608/25/23 del 25/09/2023, che ha accolto il ricorso della contribuente contro gli avvisi di accertamento TaRi n. 3121, 3122, 3123, 3124, 3125 per gli anni 2017 – 2021, scaturiti da una ripresa a tassazione per infedele dichiarazione della maggiore superficie di mq. 63, come differenza tra la superficie accertata di mq. 163 e la superficie dichiarata di mq. 100 adibita ad uso ristorazione (cat. 20), di mq. 195 adibita ad uso ristorazione (cat. 20) in spazio esterno occupato da tavoli e sedie, di mq. 47 adibita ad uso depositi, magazzini (cat. 04) per il locale sito in Indirizzo_1.
A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto l'errato accertamento delle superfici assoggettabili a tassazione da parte della decisione impugnata nonché l'erronea valutazione in ordine alle sanzioni applicate.
Si è costituita l'appellata Resistente_1 s.r.l. (già Resistente_1 s.r.l.), chiedendo il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Con riferimento al primo motivo, giova evidenziare che è lo stesso art. 5 del Associazione_1 del Comune di Roma Capitale che rispetto all'attività di accertamento degli immobili iscritti in catasto prevede che si abbia riguardo all'80% della superficie ove il dato sia disponibile, come nella fattispecie in esame. Vi è infatti che non può, quando i dati catastali siano disponibili, nella persistente inerzia di alcuni enti territoriali in cooperazione con l'Agenzia del territorio a confrontare i dati a propria disposizione, non darsi attuazione alla precisa disposizione normativa dettata ormai dall'art. 1, commi 641 e ss., della legge di stabilità per l'anno 2014.
Sotto un distinto profilo, è stato lo stesso ente territoriale a riconoscere che per mq 47 i locali sono adibiti a depositi e magazzini, dacché consegue l'esclusione dal pagamento della tassa in conformità alle prescrizioni dello stesso Associazione_1 del Comune di Roma Capitale.
Infine, rispetto alle sanzioni, la decisione impugnata si è conformata al principio più volte espresso dalla
Corte di cassazione con riguardo all'analoga situazione della Tari, secondo cui, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo (Cass., 18 aprile 2022, n. 11432).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in 2500,00 €, oltre accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv.to Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Rosaria Giordano dott. Silverio Tafuro