Sentenza 18 luglio 2017
Massime • 1
In tema di astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria, l'adesione del difensore dell'imputato, qualora formulata in forma scritta, deve pervenire nella cancelleria del giudice procedente entro il termine di almeno due giorni prima della data stabilita per l'udienza - previsto dall'art. 3 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007 - difettando, in caso di mancato rispetto di detto termine, una condizione necessaria all'esercizio del diritto all'astensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2017, n. 39001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39001 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2017 |
Testo completo
3900 1 -M17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: UDIENZA PUBBLICA DEL 18/07/2017 Presidente Sent. n. sez. 1104 VINCENZO ROTUNDO - ANDREA TRONCI STEFANO NI REGISTRO GENERALE N.6926/2017 ANGELO CAPOZZI - Rel. Consigliere - ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA DA n. 30/10/1953 a GUAGNANO avverso la sentenza del 11/3/2016 della CORTE DI APPELLO DI LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG AGNELLO ROSSI che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena;
rigetto nel resto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, a seguito di gravame interposto dall'imputata ID BA avverso la sentenza emessa il 13.10.2014 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale la predetta è stata dichiarata colpevole e condannata a pena di giustizia in ordine al reato sub A) di cui agli artt. 81 comma 2, 314 cod. pen. in quanto, quale dipendente della camera di Commercio di Lecce preposta all'Ufficio Marchi e Brevetti alla ricezione, istruttoria e trasmissione delle domande di registrazione di marchi e brevetti, si appropriava delle marche da bollo, del singolo importo di euro 14,62 vendendole ad altri utenti e procurandosi un profitto di euro 2.280,72 dal 2007 al 2010 (per 156 marche da bollo) e di quello sub B) di cui agli artt. 81 comma 2, 478,493,61 n. 2 cod. pen. perché, nei casi in cui si appropriava delle marche, ed al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, formava ed inviava per via telematica domande diverse scannerizzate da quelle originali, formando delle copie recanti una marca da bollo che in realtà utilizzava per più invii. Con recidiva specifica infraquiquennale e reiterata.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, con atto del difensore, deduce:
2.1. Violazione dell'art. 314 cod. pen. in relazione al modestissimo valore economico della singole marche da bollo, tale da non arrecare alcuna lesione alla integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. Inoltre, dovrebbe ritenersi incompatibile con la ragione funzionale un possesso proveniente da un affidamento devoluto solo intuitu personae, oppure scaturito da una situazione contra legem o evidentemente abusiva, di fatto, solo in via indiretta vincolato con l'oggetto materiale della condotta.
2.2. Erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen. e vizio della motivazione. Ricorrerebbe nella specie l'ipotesi meno grave di cui all'art. 323 cod. pen., apoditticamente esclusa dalla Corte di merito.
2.3. Erronea applicazione dell'art. 314 comma 2 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esclusione di detta ipotesi, pur essendo emerso l'uso momentaneo delle somme versate da privati ai fini della regolarità fiscale delle domande depositate presso I'Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Lecce. 1 2.4. Erronea applicazione dell'art. 323bis cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla esclusione della ipotesi di particolare tenuità del fatto, risultando la contraddittoria motivazione che da un lato - ha - escluso detta ipotesi e dall'altro ha affermato che si trattava di un - caso di non ingente rilevanza.
2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla dosimetria della pena. Risulterebbe mancante la motivazione in ordine alla richiesta di attenuanti generiche ed alla applicazione di una pena più contenuta,alla stregua della condotta successivamente tenuta dall'imputata.
2.6. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. rispetto alla offerta non formale di euro 2.379,30 trasmessa dalla imputata al Ministero in data 19.11.2012 a titolo di risarcimento dei danni subiti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere preliminarmente affrontata la istanza di rinvio dei difensori della ricorrente per adesione degli stessi difensori alla astensione dalle udienze proclamata dalla U.C.P.I. per la data odierna, comunicata in cancelleria in data 17.7.2017. 2. Sull'istanza il P.G. ha espresso parere contrario, chiedendone rigetto, sul rilievo del mancato rispetto del termine previsto dall'art. 3 del Codice di autoregolamentazione del 4.4.2007. 3. Ritiene la Corte che l'istanza di rinvio deve essere rigettata.
4. Deve essere richiamato il contesto ermeneutico all'interno del quale si situa la questio juris posta dal caso in esame in relazione alla necessità che la comunicazione scritta di adesione alla astensione da parte del difensore rispetti il termine previsto dall'art. 3, comma 1 lett. b), del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007. 5. Il contesto è stato definito da S.U., n. 40187 del 27/03/2014, TT secondo cui, in tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il 2 bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione (Rv. 259927). codice diLa stessa decisione ha, inoltre, ribadito che autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, così come la previgente Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti "erga omnes", ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost. (Rv. 259926).
6. Sullo specifico tema che occupa questa Corte è stato già affermato che, quando l'adesione del difensore di fiducia dell'imputato all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria è comunicata in forma scritta, il termine entro il quale la dichiarazione deve pervenire nella cancelleria del giudice procedente, fissato in "almeno due giorni prima della data stabilita" dall'art. 3 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007, non può considerarsi rispettato se l'atto è trasmesso all'ufficio due giorni prima dell'udienza, ma dopo il suo orario di chiusura, poiché, in tal caso, il primo momento utile per prendere atto della comunicazione il giorno successivo (Sez. 2, n. 13215 del 20/02/2014, Rodia, Rv. 258779), chiarendosi che la riconosciuta natura regolamentare del Codice di autoregolamentazione vincola gli avvocati, che, in tanto possono legittimamente aderire alle astensioni proclamate dalle associazioni di categoria, in quanto si 3 adeguino alle prescrizioni del detto Codice di autoregolamentazione. Ancora, è stato affermato che è tardiva, in quanto viola il termine minimo di "almeno due giorni prima della data stabilita" previsto dall'art. 3 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007, la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze trasmessa il giorno stesso dell'udienza dal difensore a mezzo telefax alla cancelleria del giudice (Sez. 2, n. 51053 del 11/11/2016, Nouari, Rv. 269563).
5. L'art. 3, comma 1, del Codice anzidetto stabilisce che: "Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché' non obbligatoria, affinché' sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente: a) dichiarata -personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine - preliminare;
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreche' agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita".
4. Nel quadro dei principi di legittimità richiamati ed al fine di chiarire la portata del vincolo determinato dalle norme del Codice di autoregolamentazione va evidenziato quanto già affermato da Sez.6, n.39248 del 12/07/2013, Cartia, Rv. 256336 secondo la quale non è consentita l'astensione dalle udienze penali da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione é destinata a maturare entro i termini previsti dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007, in quanto il rispetto dei presupposti fissati da questo atto, avente natura regolamentare, costituisce la precondizione per la sussistenza del diritto che si afferma voler esercitare, ed ha - G osservato risultando valorizzata dalla stessa S.U. TT - che "nel sistema normativo, come ricostruito e ricordato dalle SU sent. 26711/2013, è il concreto contenuto del codice di autoregolamentazione (quando valutato idoneo) a costituire il limite originario della legittimità 4 dell'esercizio del diritto all'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze. Quando la richiesta di rinvio è proposta per l'adesione all'astensione collettiva in un caso in cui il codice di autoregolamentazione non prevede che astensione possa esserci manca la precondizione perché il diritto che si afferma voler esercitare (l'adesione all'astensione collettiva ritualmente deliberata) sussista". Nello stesso alveo si è posta Sez. 6, n. 1826 del 24/10/2013, S., Rv. 258335 secondo la quale "il diritto al rinvio dell'udienza per adesione del difensore all'astensione dalle udienze trova la sua regolamentazione nella legge sullo sciopero nei servizi essenziali, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, integrata dai codici di autoregolamentazione valutati conformi alla legge stessa, tra i quali può annoverarsi il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato dagli organismi di categoria il 4 aprile 2007, giudicato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 13 dicembre 2007", chiarendosi in motivazione che "oggi il giudice, nella valutazione del corretto esercizio dell'astensione, deve necessariamente prendere anche in considerazione le disposizioni contenute in tale codice. L'art. 3 disciplina gli effetti dell'astensione, individuando le modalità attraverso cui deve essere esercitata: l'astensione deve essere dichiarata all'inizio dell'udienza (o dell'atto di indagine) dal difensore personalmente o tramite un sostituto oppure può essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice (oltreché agli altri avvocati) almeno due giorni prima della data stabilita. Solo in presenza di tali modalità all'astensione, regolarmente proclamata, potrà conseguire il diritto al rinvio dell'udienza...".
5. Ritiene questa Corte che la prospettiva ermeneutica che sostiene la richiamata decisione Cartia secondo la quale il Codice di autoregolamentazione del 2007 fissa le condizioni che sole possono consentire di ritenere la mancata comparizione quale "legittimo impedimento" del difensore e, quindi, dare diritto al rinvio del processo fornisce una salda argomentazione alla conclusione alla quale è già giunta la giurisprudenza di questa Corte che, pertanto, va ribadita - circa la necessità che la dichiarazione di adesione alla astensione dalla udienza del difensore qualora formulata per iscritto pervenga al - Giudice che procede nel termine previsto dal citato art. 3, comma 1, lett. b), ovvero, due giorni prima della data stabilita per l'udienza. 5 Invero, è lo stesso Codice di autoregolamentazione a individuare quale condizione della dichiarazione di adesione alla astensione qualora la si comunichi in forma scritta quella secondo la quale detta - comunicazione sia fatta pervenire due giorni prima dell'udienza fissata: solo in tal caso la dichiarazione è idonea a ricondurre la mancata comparizione del difensore nell'alveo del "legittimo impedimento" (non rilevando nel caso che ci occupa, la questione diversamente risolta - dalla giurisprudenza di legittimità circa la sua effettiva natura) e,- quindi, dare diritto al rinvio del processo. Il pregnante rilievo così dato alle modalità fissate dall'art. 3, comma 1, del codice di autoregolamentazione è confermato dalla successiva previsione dell'art. 3, comma 2, secondo cui "Nel rispetto delle modalita' sopra indicate l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorche' non costituita parte civile". In tal modo è, infatti, ribadita la necessità del rispetto delle modalità stabilite dal Codice affinché l'adesione alla astensione sia efficace anche nei confronti di tutti coloro che non vi aderiscono (ivi comprese le parti in posizione antagonista). Infine, anche l'ultima previsione dell'art. 7 del Codice di autoregolamentazione relativa al controllo disciplinare sul rispetto delle modalità di esercizio dell'adesione alla astensione, conferma l'ulteriore e non esclusiva valenza disciplinare del rispetto di dette modalità. -Secondo questa Corte, non è pertanto condivisibile l'argomento secondo il quale la possibilità di dichiarare l'adesione alla astensione fino all'udienza stabilita smentirebbe la natura di condizione di legittimità dell'esercizio del diritto del rispetto del termine in questione, cosicché il mancato rispetto di esso purché la dichiarazione sia formulata all'inizio - della udienza non escluderebbe il diritto al rinvio della medesima - udienza. -L'assunto posto a base di tale conclusione - da un lato sottovaluta il dato letterale della previsione contenuta nel citato art. 3 del Codice di autoregolamentazione che indica le condizioni in base alle quali la mancata comparizione è considerata quale "legittimo impedimento", fissando le due alternative modalità di esercizio del diritto, senza che quelle dell'una interferiscano con quelle dell'altra; dall'altro lato, non 6 -considera in modo conseguente l'affidamento che l'ordinamento segnatamente attraverso la promozione dell'adozione di codici di autoregolamentazione (art. bis della legge n. 146 del 1990) - ha riconosciuto a tali codici, una volta ritenuti idonei, nel bilanciamento dei contrapposti interessi di primario rilievo che vengono in gioco in materia (v. Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, TT, Rv. 259927).
6. In conclusione, deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale "quando l'adesione del difensore di fiducia dell'imputato all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria è comunicata in forma scritta, il termine entro il quale la dichiarazione deve pervenire nella cancelleria del giudice procedente, fissato in "almeno due giorni prima della data stabilita" dall'art. 3 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007, difettando - in caso di mancato rispetto di tale termine una condizione necessaria all'esercizio del diritto all'astensione".
7. Nel caso all'esame di questa Corte, l'adesione alla astensione dalle udienze è stata comunicata dai difensori con atto trasmesso in cancelleria il giorno precedente alla celebrazione della odierna udienza e - pertanto il termine previsto dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Codice di - autoregolamentazione non è stato rispettato. Cosicchè la conseguente istanza difensiva di rinvio del processo deve essere respinta in difetto del presupposto che la giustifica.
8. Il ricorso è inammissibile.
9. I primi tre motivi - aventi ad oggetto la qualificazione del fatto sub A) sono manifestamente infondati, risultando sostanziale reiterazione di questioni sottoposte ai Giudici di appello alle quali è stata data corretta risposta.
9.1. Mentre nel reato di peculato la condotta consiste G nell'appropriazione del bene per fine esclusivamente personale, incompatibile con il titolo per cui si possiede e con conseguente sottrazione al patrimonio dell'avente diritto del bene ad opera dell'agente, quella di abuso di ufficio, invece, si realizza con l'uso indebito del bene a proprio vantaggio, senza, tuttavia, che ciò comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale dell'avente diritto (Sez. 6, n. 12658 del 02/03/2016, Tripodi, Rv. 266871).
9.2. In analoga fattispecie relativa all'asportazione e successiva vendita, da parte di un cancelliere, di marche da bollo già vidimate, 7 apposte su fascicoli processuali è stato affermato che integra il reato di peculato (art. 314 cod. pen.) la condotta del pubblico ufficiale che abbia ad oggetto cose che, pur essendo prive di valore intrinseco, possono acquistare o riacquistare rilevanza economica per la utilizzazione che ne l'agente (Sez.6, n.25571 faccia del 14/12/2011, Padi Giuseppe, Rv.253014); ancora, integra il reato di peculato di cui all'art. 314 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di marche da bollo apposte su pratiche da lui curate, rese riutilizzabili grazie ad un procedimento di scoloritura del timbro di annullamento (Sez. 6, n. 47038 del 27/11/2009, Cala' Scarcione, Rv. 245453); infine, in fattispecie relativa all'appropriazione, da parte di un agente di polizia municipale addetto al servizio di concessioni ed autorizzazioni edilizie di un Comune, delle somme versate quale controvalore di marche da bollo sottratte da precedenti pratiche edilizie e riutilizzate sui moduli di altre istanze presentate dagli utenti è stato affermato che integra il reato di peculato di cui all'art. 314 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che abbia ad oggetto cose che, pur essendo prive di valore intrinseco, possono acquistare о riacquistare rilevanza economica per la utilizzazione che ne faccia l'agente(Sez. 6, n. 30154 del 12/06/2007, Bortolotto e altro, Rv. 237328).
9.3. Pertanto, del tutto correttamente la Corte di merito ha qualificato quale peculato ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. pen. - escludendo le altre prospettazioni difensive l'impossessamento - definitivo da parte dell'imputata delle marche da bollo consegnate al momento del deposito delle istanze, delle quali la ricorrente effettuava la successiva rivendita ad altri utenti (con appropriazione del controvalore introitato).
9.4. Correttamente è stato escluso il peculato d'uso, non ricorrendo, peraltro, alcuna restituzione della cosa sottratta ma solo quella relativa al tantudem, sul rilievo che per (sole) 27 pratiche ed il giorno prima della loro restituzione in conseguenza del trasferimento ad altro ufficio (v., in particolare, pg. 11 e sg. della prima sentenza) risultava essere stata riapposta una marca da bollo emessa lo stesso giorno e successiva al deposito delle istanze, avvenuto nel mese precedente.
9.5. Del tutto generica è prospettazione che fa leva sull'assenza di una ragione funzionale rispetto alle accertate mansioni della ricorrente, addetta alla ricezione delle domande dei marchi e brevetti, dell'istruzione delle stesse, dell'invio telematico al Ministero a seguito 8 della scannerizzazione e del successivo invio delle pratiche cartacee al Ministero (v., in particolare, sentenza di primo grado, pg. 2). 10. Il quarto motivo è manifestamente infondato, in relazione alla corretta valutazione globale della condotta tenuta dalla ricorrente secondo l'orientamento per il quale, in tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio e altri, Rv. 259501). 11. Il quinto motivo è generico, avuto riguardo - da un lato alla stessa genericità del motivo di appello che non ha formulato alcuna censura sul giudizio di equivalenza espresso dalla prima sentenza tra la contestata recidiva e l'attenuante speciale già ravvisata e dall'altro - tenendo conto della valutazione di gravità della condotta in più parti ribadita dalla sentenza impugnata, la quale consente di ritenere la implicita esclusione della sussistenza delle attenuanti generiche. 12. Il sesto motivo è manifestamente infondato essendo stata data risposta alla doglianza che correlava la dosimetria della pena alla attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., correttamente esclusa dalla Corte in relazione alla tardività e non completezza del risarcimento. 13. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18.7.2017. Il Componente estensore Il Presidente Magento Retumb levitett Vincenzo Rotundo Angelo Capozzi Depositato in Cancellaria 8 AGO. 2017. - oggi, Dott.ssa Stiva DI PUCCHIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO