Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2014, n. 13215
CASS
Sentenza 20 febbraio 2014

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Quando l'adesione del difensore di fiducia dell'imputato all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria è comunicata in forma scritta, il termine entro il quale la dichiarazione deve pervenire nella cancelleria del giudice procedente, fissato in "almeno due giorni prima della data stabilita" dall'art. 3 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007, non può considerarsi rispettato se l'atto è trasmesso all'ufficio due giorni prima dell'udienza, ma dopo il suo orario di chiusura, poiché, in tal caso, il primo momento utile per prendere atto della comunicazione è il giorno successivo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2014, n. 13215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13215
Data del deposito : 20 febbraio 2014

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