Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2011, n. 25155
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Sentenza 31 maggio 2011

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Il rigetto della domanda di ammissione alla liberazione condizionale non può essere motivato dal mancato assolvimento, da parte del condannato, dell'onere probatorio in ordine all'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, che va accertata "ex officio".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2011, n. 25155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25155
    Data del deposito : 31 maggio 2011

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