Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2003, n. 15567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15567 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Cc 66336 ESS AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 _LIONE MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 155 6 7 / U 3 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Dott. Francesco CRISTAR LLA ESTANO Presidente - R.G.N. 19209/99 - Cron.31727 Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere - Rep. Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere Ud. 12/02/03 Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66336 sul ricorso proposto da: MINISTERO FINANZE, UFFICIO REGISTRO CIRIE' del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PO VA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANGELINI, che lo difende unitamente agli avvocati SANTO FONTANAZZA, FRANCESCO PAOLO MINGRINO,2003 429 giusta delega a margine;
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- controricorrente -
avverso la sentenza n. 34/99 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 08/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito, per il resistente, l'Avvocato ANGELINI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo DU NA ha impugnato il provvedimento con il quale è stato revocato il beneficio per l'acquisto, assieme al marito, e per la quota di metà, di una casa sita in Balangero, destinata ad abitazione della famiglia, in quanto l'ufficio ha accertato che ella aveva già goduto del beneficio previsto dalla stessa legge n.118/85 per l'acquisto di altra casa in Genova. La Commissione di primo grado ha respinto il ricorso, mentre la CT ha accolto l'appello della contribuente, ritenendo possibile il cumulo del beneficio. Ha proposto ricorso l'Amministrazione Finanziaria. La contribuente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.l.n. 12/85, della 1.n.118/85 e della l.n. 162/82, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in quanto la contribuente ha richiesto indebitamente due volte le agevolazioni previste dalla legge n.118/85. Ha aggiunto che l'art.7, commi 9 e 10 1.n.448/98 ha esteso i benefici concessi con la legge n.118/85 anche agli acquirenti che avevano già usufruito dell'agevolazione prevista dalla legge n.168/82, ma ha confermato implicitamente il divieto assoluto della reiterazione del beneficio concesso dalla stessa legge n.118/85. La contribuente ha resistito sostenendo la totale assenza di intento speculativo nel suo comportamento, ed ha comunque contestato che la 1.n.448/98 contenesse un implicito divieto di cumulo. Ha evidenziato come solo con la legge n.549/95 il legislatore sia pervenuto a contemperare le opposte esigenze di concedere le agevolazioni e di evitare gli intenti speculativi, stabilendo che la concessione del beneficio è subordinata alla condizione di non essere proprietario di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni previste dalla normativa in vigore e da quella precedente. Ha aggiunto che ella ha acquistato la casa in Balangero solo dopo avere venduto l'alloggetto in Genova. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento alla stregua di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, d.l.n. 12/85, convertito in l.n.118/85, nella parte in cui è previsto che il beneficio compete nei confronti di coloro che al momento dell'acquisto dichiarano "di non avere già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma". Subito dopo, la norma stabilisce che "in caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa del trenta per cento delle imposte stesse". Questa norma così puntuale, che esclude la possibilità di chiedere per più volte l'agevolazione in essa contemplata, non è stata modificata successivamente, mentre con l'art. 7, comma 9, 1.n.448/98, è stata prevista espressamente la possibilità di cumulare i benefici della l.n.118/85 con quelli della 1. n.168/82. Sicuramente, questa ultima norma, per la sua natura e per le sue caratteristiche, può trovare applicazione solo per le ipotesi in essa contemplate e non può essere applicata in via analogica. Né si può ritenere che essa presenti profili di illegittimità costituzionale (come paventato dalla E AZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA resistente) dal momento che l'unico principio astrattamente invocabile potrebbe essere quello dell'uguaglianza che, però, nella specie non è stato violato. E infatti, i presupposti di fatto posti a base delle due discipline sono diversi poiché mentre la legge n.118/85 esclude il divieto di un cumulo ottenuto alla stregua della stessa norma, la legge n. 448/98, emanata anche al fine di consentire una più agevole risoluzione di molteplici vicende contenziose, consente il cumulo ottenuto alla stregua di due norme, che per il loro tenore letterale sicuramente non erano tra loro incompatibili. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, occorre decidere nel merito e rigettare l'appello della contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio e di quello di appello.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'appello della contribuente. Compensa le spese di questo giudizio e di quello di appello. Così deciso in Roma il 12.2.2003 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Francesco Cristarella Orestano ryth хо вите в очитCastello SUPREMA E T R O CANCELLIERE C cott High Riitano DEPOBRATO IN C ALLERIA 17 01.2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 dott. Riitano