Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2016, n. 51053
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Sentenza 11 novembre 2016

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Il carattere locale dell'astensione dalle udienze ne impedisce l'esportazione in circondari e distretti diversi in assenza delle condizioni previste dal Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", che impone precisi oneri di comunicazione, oltre che al Ministero della Giustizia, anche ai vertici degli uffici giudiziari interessati dall'astensione.

È tardiva, in quanto viola il termine minimo di "almeno due giorni prima della data stabilita" previsto dall'art. 3 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007, la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze trasmessa il giorno stesso dell'udienza dal difensore a mezzo telefax alla cancelleria del giudice.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 214 del 05
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2016, n. 51053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51053
Data del deposito : 11 novembre 2016

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