Sentenza 11 novembre 2016
Massime • 2
Il carattere locale dell'astensione dalle udienze ne impedisce l'esportazione in circondari e distretti diversi in assenza delle condizioni previste dal Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", che impone precisi oneri di comunicazione, oltre che al Ministero della Giustizia, anche ai vertici degli uffici giudiziari interessati dall'astensione.
È tardiva, in quanto viola il termine minimo di "almeno due giorni prima della data stabilita" previsto dall'art. 3 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007, la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze trasmessa il giorno stesso dell'udienza dal difensore a mezzo telefax alla cancelleria del giudice.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 214 del 05https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2016, n. 51053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51053 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2016 |
Testo completo
5105 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da n.2946 sez.Sent. n. PIERCAMILLO DAVIGO - Presidente -- GIOVANNA VERGA P.U. - 11/11/2016- R.G. n. 15517/2015 ANNA MARIA DE SANTIS -relatore- LUCIA AIELLI GIUSEPPE COSCIONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 。 NO Bendaoud, n. in Marocco il giorno 1.1.1979, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 29.10.2014 che confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Genova resa il 18.1.2011 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell'udienza pubblica del 11/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza resa in data 18.1.2011 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava il NO colpevole del delitto di ollen 1 ricettazione ( così diversamente qualificata l'originaria imputazione ex art. 648 bis c.p.) di pannelli fotovoltaici di provenienza furtiva, rinvenuti occultati all'interno del furgone Fiat Iveco di proprietà e condotto dal ricorrente, condannandolo alla pena di anni uno, mesi nove, gg dieci di reclusione ed euro mille di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. La Corte d'appello di Genova con l'impugnata sentenza confermava integralmente le statuizioni di primo grado.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per Cassazione NO Bendaoud,a mezzo del difensore, lamentando:
2.1 l'errata ovvero la mancata applicazione degli artt. 111 Costituzione, 6 par. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, 3 dir. 64/2010 nonché dell' art. 143 c.p.p. in conseguenza dell'omessa traduzione degli atti processuali in lingua araba nonostante l'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato, attestata dalla nomina di un interprete per la fase di convalida, e la sua condizione di analfabeta. Ad avviso del ricorrente deve, infatti, ritenersi inefficace l'opzione del NO, risultante dal verbale di convalida dell'arresto, per la notifica degli atti processualmente rilevanti in lingua italiana, con conseguente declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e degli atti derivati.
2.2 la violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 178 co 1 lett. c) e 179 co 1 c.p.p. per effetto del mancato rinvio del procedimento in grado d'appello a seguito dell'impedimento dedotto dal difensore dell'imputato che aveva aderito all'astensione delle Camere Penali del Foro di appartenenza, richiesta disattesa con ordinanza 29.10.2014 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo motivo non merita accoglimento siccome palesemente infondato. Il ricorrente eccepisce la violazione dei diritti di difesa alla luce dei plurimi parametri evocati per effetto dell'omessa traduzione degli atti significativi del processo in lingua araba sulla base di valutazioni non condivisibili.
3.1 Carattere preliminare ed assorbente riveste il rilievo che la questione viene proposta per la prima volta in sede di legittimità, non risultando eccepita nel corso della fase investigativa né successivamente, non rinvenendosene cenno nei pur articolati motivi d'appello . Questa Corte in tema di traduzione degli atti ha precisato che, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel 2 dlu giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Ka, Rv. 267157;Sez. 3 n. 30891 del 24/06/2015, Rv. 264330 ).
4. Peraltro, l'ignoranza della lingua italiana da parte del NO viene desunta esclusivamente dalla circostanza che l'imputato in sede di udienza di convalida sia stato assistito da un interprete, laddove una prassi prudenziale, ampiamente applicata, consiglia comunque la nomina di siffatto ausiliario allorchè si tratti di cittadini stranieri, onde evitare intralci allo svolgimento dell'attività giudiziaria. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sottolineare come la pregressa nomina dell'interprete al pari dell'eseguita traduzione di alcuni atti del procedimento in favore di imputato straniero non costituisce una prova automatica dell' ignoranza della lingua italiana da parte di questo, nè vincola in tal senso il giudice, sempre libero di accertare, in ogni momento o fase del giudizio, la conoscenza effettiva della lingua sulla base di circostanze univoche di segno diverso (Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv. 265185). Nella specie, alla stregua delle stesse allegazioni difensive e delle emergenze della sentenza impugnata, constano plurimi ed univoci elementi attestanti la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente: la dichiarata residenza anagrafica in Castel San Giorgio, l'esercizio di un'attività lavorativa di ambulante la proprietà del furgone Fiat Iveco tg AR533VM di cui era alla guida al momento dell'arresto da parte della Polizia di Frontiera di Genova, l'immediata designazione di un difensore di fiducia presso il quale eleggeva domicilio, elementi tutti che depongono per una risalente presenza sul territorio nazionale e per un radicamento ambientale che non può prescindere dalla conoscenza della lingua. Peraltro, l'assunto difensivo secondo cui il NO sarebbe analfabeta" non trova riscontro nelle condizioni declinate all'atto della convalida dell'arresto che qualificano l'imputato come "alfabeta" (sostantivo che indica il saper leggere e scrivere) ed è in contrasto con il rilascio della procura speciale al difensore per la richiesta di giudizio abbreviato e la sottoscrizione del mandato difensivo allegato all'odierno ricorso. Alla luce di siffatte emergenze la richiesta di notifica degli atti in lingua italiana da parte dell'imputato deve ritenersi frutto di consapevole scelta e non di una forzatura da parte del giudice della convalida.
5. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio della trattazione del processo d'appello per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalla Camera Penale di Salerno. Con ordinanza in data 29.10.2014 la Corte d'Appello di Genova disattendeva la richiesta di rinvio del difensore del ricorrente evidenziando: a) l'intempestività della richiesta, pervenuta a mezzo fax mentre l'udienza era in corso;
b) l'irrituale modalità di trasmissione;
c)il carattere 3 dlu esclusivamente locale della proclamata astensione, c) la circostanza che la trattazione del processo avveniva in udienza camerale.
5.1 Osserva il Collegio che in epoca successiva all'impugnata ordinanza le Sezioni Unite, risolvendo un risalente contrasto, hanno statuito che, in tema di dichiarazione di adesione del difensore all'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), c. p. p., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi. (Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014, P.O. in proc. Tibo e altro, Rv. 263021;Sez. 1, n. 3113 del 09/12/2014, Torneo, Rv. 261924; Sez. 2, n. 18681 del 15/01/2015, Recupero, Rv. 263771). Analogamente le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la dichiarazione di adesione all'astensione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell'art. 3, comma secondo, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l'atto contenente dichiarazione di astensione può essere "trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero" (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259928). Ma se i rilievi della Corte genovese in punto di diritto al rinvio in relazione all'udienza camerale e alle modalità di comunicazione della dichiarazione di astensione a mezzo fax s'appalesano giuridicamente erronee in forza degli arresti nomofilattici richiamati, nondimeno le ulteriori ragioni valorizzate ai fini del diniego mantengono carattere concludente e impongono la declaratoria di inammissibilità del gravame. Infatti, da un lato la comunicazione di astensione risulta trasmessa dal difensore il giorno stesso dell'udienza, con fax spedito alle ore 10,12 dallo Studio Legale Cembalo, in violazione del termine minimo di gg 2 previsto dal codice di autoregolamentazione, adottato il 4 aprile 2007 (Sez. 2, n. 13215 del 20/02/2014, Rodia, Rv. 258779), dall'altro, il carattere locale della protesta ne impediva l'esportazione tout court in circondari e distretti diversi, in assenza delle condizioni previste dallo stesso codice di autoregolamentazione che impone precisi oneri di comunicazione, oltre che al Ministero della Giustizia, anche ai vertici degli uffici giudiziari interessati dall'astensione, del cui assolvimento non vi è prova nella specie.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 4 ollu
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Così deciso l' 11/11/2016. Il Consigliere estensore Anna Maria De Santis S pagamento delle spese processuali Cassa delle Ammende Il Presidente Piercamillo Davigo DE 130 NOV 201 Canckere Claudia Player