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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 392/24 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via C.F._1
Monfalcone n. 22, presso lo studio dell'Avv. Fortunato D. Creaco
( ) che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
C.F._2
Appellante
CONTRO
, nato a [...], il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._3
) e residente in [...], con domicilio
[...]
digitale eletto nelle infrascritte PEC degli avv.ti Rosario Campione
(C.F.: e Massimo Ingarao (C.F.: CodiceFiscale_4
), che lo rappresentano e difendono, anche C.F._5
disgiuntamente, giusta procura in atti;
Appellato
All'udienza del 3/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla Controparte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
restituzione in suo favore della somma di € 40.230,00 consegnata al resistente.
A sostegno della domanda, deduceva che nel 2019 egli Parte_1
stesso aveva costituito col resistente predetto e tale una Persona_1 società a responsabilità limitata registrata in Romania, denominata “La
Rusticheria Point”.
“Ai fini dell'avvio dell'attività di detta Società”, il ricorrente aveva investito la somma predetta tramite assegni circolari consegnati al e che CP_1 quest'ultimo, incassato il denaro, lo aveva distratto per altri fini.
Parte resistente si costituiva in giudizio eccependo, in primo luogo, la competenza della Sezione specializzata in materia di imprese;
in secondo luogo, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubbl. il 12/2/24, il Tribunale di Catania rigettava la domanda.
Avverso detta ordinanza con atto notificato il 7/3/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1
chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi, svolgendo appello incidentale subordinato.
All'udienza del 3/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice rigettato la domanda ritenendo:” Il ricorrente, pertanto, a fronte dell'incontestata strumentalità del versamento del denaro allo svolgimento dell'attività sociale, ben avrebbe potuto esercitare nei confronti del , amministratore insieme al CP_1
della società, un'ordinaria azione di responsabilità. Per_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
In assenza della sussidiarietà dell'azione in concreto esercitata, richiesta dall'art. 2042 c.c., l'azione deve, quindi, essere rigettata.”.
1.1) Il gravame è infondato.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che ai sensi dell'art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell'azione di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, in modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione, in quanto essa può essere esperita esclusivamente quando nessun'altra azione sussista ovvero, se questa pur esistente in astratto non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti ( ex plurimis Cass.
23385/08).
Inoltre, sull'argomento, la Corte di legittimità, ha statuito che la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di risarcimento danni non sono intercambiabili, in quanto diverse per causa petendi e petitum. L'azione generale di arricchimento, infatti, presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenga in assenza di giusta causa, la quale non può essere invocata quando l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato ( ex plurimis Cass. 15243/18).
Nel caso che ci occupa dagli atti di causa, risulta che con atto costitutivo del
21/1/19, le parti in causa, costituivano una società denominata “
[...]
, con sede in Bucarest. Controparte_2
Dal suddetto atto si evince che i soci versavano il capitale sociale della suddetta società e che l'odierno appellante versava la propria quota pari al
15% del capitale sociale.
E', inoltre, incontestato tra le parti che l'assegno circolare versato dal al , fosse destinato all'avvio della suddetta società. Parte_1 CP_1
Per quanto sopra, appare chiaro che l'asserito arricchimento da parte dell'appellato sia conseguenza del contratto relativo alla costituzione della già menzionata società; pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
l'azione di arricchimento, in questo caso, non è esperibile, dovendosi intraprendere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Né, tantomeno, possono ritenersi conducenti le argomentazioni dell'appellante in merito al potere del giudice di qualificare giuridicamente
l'azione (o l'eccezione) e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio, ponendo,
a suo fondamento, un fatto estraneo alla materia del contendere, infatti, sull'argomento la Cassazione ritiene che “ Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un "nomen juris" diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio” (Cass. n. 13945/12).
Nel caso in oggetto, l'appellante ha proposto solo ed esclusivamente la domanda di indebito arricchimento ex art.2041 c.c., senza lasciare spazio ad alcuna possibile diversa qualificazione giuridica;
egli, infatti, non ha dedotto alcuna circostanza che potesse giustificare una diversa qualificazione della domanda.
Il , in seno al ricorso introduttivo, ha più volte ribadito l'esistenza di Parte_1
un rapporto societario tra le parti e la corresponsione di somme (delle quali chiede la ripetizione) per il finanziamento della società costituita
[...]
, non potendosi, pertanto, ritenere un suo Controparte_2
impoverimento senza giusta causa.
Il rigetto dell'appello principale determina l'assorbimento dell'appello incidentale subordinato proposto dall'appellato.
2) Per quanto fin qui esposto corretta appare l'ordinanza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
controversia (€.40.230,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da
, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. cron. n. 1701/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Catania in data 12/2/24, che conferma;
condanna l'appellante principale, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellato, che liquida in complessivi €.
4.996,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva,
€. 1.523,00 fase di trattazione ed €. 1.735,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante principale, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
DPR 30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 17 dicembre 2024 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 392/24 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via C.F._1
Monfalcone n. 22, presso lo studio dell'Avv. Fortunato D. Creaco
( ) che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
C.F._2
Appellante
CONTRO
, nato a [...], il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._3
) e residente in [...], con domicilio
[...]
digitale eletto nelle infrascritte PEC degli avv.ti Rosario Campione
(C.F.: e Massimo Ingarao (C.F.: CodiceFiscale_4
), che lo rappresentano e difendono, anche C.F._5
disgiuntamente, giusta procura in atti;
Appellato
All'udienza del 3/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla Controparte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
restituzione in suo favore della somma di € 40.230,00 consegnata al resistente.
A sostegno della domanda, deduceva che nel 2019 egli Parte_1
stesso aveva costituito col resistente predetto e tale una Persona_1 società a responsabilità limitata registrata in Romania, denominata “La
Rusticheria Point”.
“Ai fini dell'avvio dell'attività di detta Società”, il ricorrente aveva investito la somma predetta tramite assegni circolari consegnati al e che CP_1 quest'ultimo, incassato il denaro, lo aveva distratto per altri fini.
Parte resistente si costituiva in giudizio eccependo, in primo luogo, la competenza della Sezione specializzata in materia di imprese;
in secondo luogo, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubbl. il 12/2/24, il Tribunale di Catania rigettava la domanda.
Avverso detta ordinanza con atto notificato il 7/3/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1
chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi, svolgendo appello incidentale subordinato.
All'udienza del 3/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice rigettato la domanda ritenendo:” Il ricorrente, pertanto, a fronte dell'incontestata strumentalità del versamento del denaro allo svolgimento dell'attività sociale, ben avrebbe potuto esercitare nei confronti del , amministratore insieme al CP_1
della società, un'ordinaria azione di responsabilità. Per_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
In assenza della sussidiarietà dell'azione in concreto esercitata, richiesta dall'art. 2042 c.c., l'azione deve, quindi, essere rigettata.”.
1.1) Il gravame è infondato.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che ai sensi dell'art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell'azione di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, in modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione, in quanto essa può essere esperita esclusivamente quando nessun'altra azione sussista ovvero, se questa pur esistente in astratto non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti ( ex plurimis Cass.
23385/08).
Inoltre, sull'argomento, la Corte di legittimità, ha statuito che la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di risarcimento danni non sono intercambiabili, in quanto diverse per causa petendi e petitum. L'azione generale di arricchimento, infatti, presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenga in assenza di giusta causa, la quale non può essere invocata quando l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato ( ex plurimis Cass. 15243/18).
Nel caso che ci occupa dagli atti di causa, risulta che con atto costitutivo del
21/1/19, le parti in causa, costituivano una società denominata “
[...]
, con sede in Bucarest. Controparte_2
Dal suddetto atto si evince che i soci versavano il capitale sociale della suddetta società e che l'odierno appellante versava la propria quota pari al
15% del capitale sociale.
E', inoltre, incontestato tra le parti che l'assegno circolare versato dal al , fosse destinato all'avvio della suddetta società. Parte_1 CP_1
Per quanto sopra, appare chiaro che l'asserito arricchimento da parte dell'appellato sia conseguenza del contratto relativo alla costituzione della già menzionata società; pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
l'azione di arricchimento, in questo caso, non è esperibile, dovendosi intraprendere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Né, tantomeno, possono ritenersi conducenti le argomentazioni dell'appellante in merito al potere del giudice di qualificare giuridicamente
l'azione (o l'eccezione) e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio, ponendo,
a suo fondamento, un fatto estraneo alla materia del contendere, infatti, sull'argomento la Cassazione ritiene che “ Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un "nomen juris" diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio” (Cass. n. 13945/12).
Nel caso in oggetto, l'appellante ha proposto solo ed esclusivamente la domanda di indebito arricchimento ex art.2041 c.c., senza lasciare spazio ad alcuna possibile diversa qualificazione giuridica;
egli, infatti, non ha dedotto alcuna circostanza che potesse giustificare una diversa qualificazione della domanda.
Il , in seno al ricorso introduttivo, ha più volte ribadito l'esistenza di Parte_1
un rapporto societario tra le parti e la corresponsione di somme (delle quali chiede la ripetizione) per il finanziamento della società costituita
[...]
, non potendosi, pertanto, ritenere un suo Controparte_2
impoverimento senza giusta causa.
Il rigetto dell'appello principale determina l'assorbimento dell'appello incidentale subordinato proposto dall'appellato.
2) Per quanto fin qui esposto corretta appare l'ordinanza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
controversia (€.40.230,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da
, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. cron. n. 1701/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Catania in data 12/2/24, che conferma;
condanna l'appellante principale, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellato, che liquida in complessivi €.
4.996,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva,
€. 1.523,00 fase di trattazione ed €. 1.735,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante principale, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
DPR 30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 17 dicembre 2024 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro