Art. 2.
Il Regio Governo puo' inibire al cittadino di assumere l'impiego o la carica di cui all'art. 1 della presente legge, e puo', ove l'abbia assunto, intimargli di abbandonarlo.
Il Regio Governo puo' inibire al cittadino di assumere l'impiego o la carica di cui all'art. 1 della presente legge, e puo', ove l'abbia assunto, intimargli di abbandonarlo.