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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 15/01/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 578/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
ES OR, RE
GALASSO SAVERIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19082/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240238033215000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11445/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: presente
Resistente: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso promosso a mezzo pec del 25.11.2024, il Ricorrente_1
in persona dei curatori fallimentari impugnava la cartella di pagamento n. 09720240238033215000 notificata il 26.09.2024, con la quale era chiesto il pagamento dell'imposta di registro, oltre sanzioni ed interessi, relativo alla sentenza civile n. 9270/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 30/05/2023 nei confronti di Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5.
Parte ricorrente contestava gli atti impugnati per vizi propri lamentando: l'illegittimità del ruolo, dal momento che non individuava tutti i soggetti corresponsabili, creando problemi di esercizio di rivalsa;
l'illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione in punto di esclusione di talune parti processuali nei cui confronti si era pronunciato il Tribunale di Roma;
l'illegittimità delle sanzioni irrogate a mezzo della sola cartella di pagamento, dato che il precedente avviso di liquidazione non comminava alcuna sanzione.
Si costituiva l'Ufficio che controdeduceva la legittimità del suo operato visto che tutti i soggetti individuati erano corresponsabili solidali nel pagamento dell'imposta di registro.
Detta cartella, invero, richiamava l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2023/003/
SC/000009270/0/001, anch'esso ritualmente notificato al ricorrente e non impugnata, con il quale si era proceduto al recupero a tassazione, per l'anno di imposta 2023, dell'importo complessivo di euro 343.436,00, liquidato ai sensi dell'art. 8, lett. b) della tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/86, con applicazione dell'aliquota del 3% sulla base imponibile costituita dalla somma comminata di euro 9.885.905,1, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di ricezione di copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio, per un totale di euro 11.447.878,14.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso deve essere respinto.
Il ricorso verte esclusivamente su vizi di merito della pretesa tributaria, non più evocabili laddove l'atto impositivo presupposto sia divenuto, come nel caso di specie, definitivo per mancata tempestiva impugnazione. Ed invero è lo stesso ricorrente ad affermare, in fatto, di non aver promosso alcuna impugnazione avverso il sotteso avviso di liquidazione, sulla base dell'errato presupposto che del pagamento dell'imposta si sarebbero occupate le controparti risultante soccombenti nel giudizio a quo.
Si ricorda che la cartella di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione può essere impugnate solo per vizi propri dell'atto e non allo scopo di contestare la pretesa tributaria, stante il chiaro disposto di cui all'art. 19 d. lgs. 546/1992 (ora art. 65 d. lgs. 175/2024), il cui terzo comma recita testualmente: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Tanto premesso la corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in €. 5.000,00 in favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in €. 5.000,00 in favore della parte resistente costituita.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
ES OR, RE
GALASSO SAVERIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19082/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240238033215000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11445/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: presente
Resistente: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso promosso a mezzo pec del 25.11.2024, il Ricorrente_1
in persona dei curatori fallimentari impugnava la cartella di pagamento n. 09720240238033215000 notificata il 26.09.2024, con la quale era chiesto il pagamento dell'imposta di registro, oltre sanzioni ed interessi, relativo alla sentenza civile n. 9270/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 30/05/2023 nei confronti di Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5.
Parte ricorrente contestava gli atti impugnati per vizi propri lamentando: l'illegittimità del ruolo, dal momento che non individuava tutti i soggetti corresponsabili, creando problemi di esercizio di rivalsa;
l'illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione in punto di esclusione di talune parti processuali nei cui confronti si era pronunciato il Tribunale di Roma;
l'illegittimità delle sanzioni irrogate a mezzo della sola cartella di pagamento, dato che il precedente avviso di liquidazione non comminava alcuna sanzione.
Si costituiva l'Ufficio che controdeduceva la legittimità del suo operato visto che tutti i soggetti individuati erano corresponsabili solidali nel pagamento dell'imposta di registro.
Detta cartella, invero, richiamava l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2023/003/
SC/000009270/0/001, anch'esso ritualmente notificato al ricorrente e non impugnata, con il quale si era proceduto al recupero a tassazione, per l'anno di imposta 2023, dell'importo complessivo di euro 343.436,00, liquidato ai sensi dell'art. 8, lett. b) della tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/86, con applicazione dell'aliquota del 3% sulla base imponibile costituita dalla somma comminata di euro 9.885.905,1, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di ricezione di copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio, per un totale di euro 11.447.878,14.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso deve essere respinto.
Il ricorso verte esclusivamente su vizi di merito della pretesa tributaria, non più evocabili laddove l'atto impositivo presupposto sia divenuto, come nel caso di specie, definitivo per mancata tempestiva impugnazione. Ed invero è lo stesso ricorrente ad affermare, in fatto, di non aver promosso alcuna impugnazione avverso il sotteso avviso di liquidazione, sulla base dell'errato presupposto che del pagamento dell'imposta si sarebbero occupate le controparti risultante soccombenti nel giudizio a quo.
Si ricorda che la cartella di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione può essere impugnate solo per vizi propri dell'atto e non allo scopo di contestare la pretesa tributaria, stante il chiaro disposto di cui all'art. 19 d. lgs. 546/1992 (ora art. 65 d. lgs. 175/2024), il cui terzo comma recita testualmente: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Tanto premesso la corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in €. 5.000,00 in favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in €. 5.000,00 in favore della parte resistente costituita.