CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2024, n. 17970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17970 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. M. Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17970 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di CI ON per il reato di bancarotta semplice documentale, titolare dell'omonima ditta individuale e dichiarato fallito nel novembre 2019. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. In tal senso eccepisce che la Corte avrebbe omesso di confutare le obiezioni difensive concernenti l'inconfigurabilità del dolo in conseguenza del fatto che l'imputato è detenuto dal 2017 ed è dunque stato nell'impossibilità materiale di adempiere agli obblighi contabili prescritti dalla legge. Non di meno i giudici del merito avrebbero trascurato la produzione difensiva ad oggetto il provvedimento di sequestro di documentazione operato presso l'abitazione del CI all'atto del suo arresto, il quale logicamente non potrebbe che aver avuto da oggetto la contabilità aziendale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Le censure del ricorrente risultano infondate e in larga parte generiche nella misura in cui non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza. La Corte territoriale, infatti, ha tenuto conto del fatto che il CI è detenuto dal luglio 2017 e proprio per questo ha precisato come l'omessa tenuta dei libri contabili nel triennio anteriore alla dichiarazione di fallimento oggetto di contestazione debba essergli imputata a titolo di colpa e non di dolo, facendo in tal senso buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133). E' dunque con tale configurazione dell'elemento soggettivo del reato che dovevano confrontarsi le censure difensive, dimostrando l'assenza di residui profili della colpa ritenuta dai giudici del merito. Né questa è esclusa in radice dalla sopravvenuta detenzione dell'imputato, che non ha comportato la sua impossibilità assoluta di comunicare con il curatore, come plasticamente dimostrato dal fatto che egli ha ricevuto in carcere la comunicazione - rimasta senza risposta - con la quale quest'ultimo gli chiedeva notizie sulla sorte della contabilità non rinvenuta. TT di un mero paralogismo è invece l'obiezione mossa dal ricorrente alle ragioni per le quali la Corte ha ritenuto inconferente il verbale di sequestro prodotto dalla difesa in quanto non contenente alcuno specifico riferimento a documentazione contabile. Non è 1 stata infatti evidenziata alcuna circostanza di fatto realmente in grado di a allare l'inferenza per cui la documentazione sottoposta al vincolo sarebbe per l'appunto quella relativa alla contabilità della ditta individuale del CI.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/2/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. M. Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17970 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di CI ON per il reato di bancarotta semplice documentale, titolare dell'omonima ditta individuale e dichiarato fallito nel novembre 2019. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. In tal senso eccepisce che la Corte avrebbe omesso di confutare le obiezioni difensive concernenti l'inconfigurabilità del dolo in conseguenza del fatto che l'imputato è detenuto dal 2017 ed è dunque stato nell'impossibilità materiale di adempiere agli obblighi contabili prescritti dalla legge. Non di meno i giudici del merito avrebbero trascurato la produzione difensiva ad oggetto il provvedimento di sequestro di documentazione operato presso l'abitazione del CI all'atto del suo arresto, il quale logicamente non potrebbe che aver avuto da oggetto la contabilità aziendale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Le censure del ricorrente risultano infondate e in larga parte generiche nella misura in cui non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza. La Corte territoriale, infatti, ha tenuto conto del fatto che il CI è detenuto dal luglio 2017 e proprio per questo ha precisato come l'omessa tenuta dei libri contabili nel triennio anteriore alla dichiarazione di fallimento oggetto di contestazione debba essergli imputata a titolo di colpa e non di dolo, facendo in tal senso buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133). E' dunque con tale configurazione dell'elemento soggettivo del reato che dovevano confrontarsi le censure difensive, dimostrando l'assenza di residui profili della colpa ritenuta dai giudici del merito. Né questa è esclusa in radice dalla sopravvenuta detenzione dell'imputato, che non ha comportato la sua impossibilità assoluta di comunicare con il curatore, come plasticamente dimostrato dal fatto che egli ha ricevuto in carcere la comunicazione - rimasta senza risposta - con la quale quest'ultimo gli chiedeva notizie sulla sorte della contabilità non rinvenuta. TT di un mero paralogismo è invece l'obiezione mossa dal ricorrente alle ragioni per le quali la Corte ha ritenuto inconferente il verbale di sequestro prodotto dalla difesa in quanto non contenente alcuno specifico riferimento a documentazione contabile. Non è 1 stata infatti evidenziata alcuna circostanza di fatto realmente in grado di a allare l'inferenza per cui la documentazione sottoposta al vincolo sarebbe per l'appunto quella relativa alla contabilità della ditta individuale del CI.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/2/2024