Sentenza 17 luglio 2023
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 17/07/2023, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 00560/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in proprio nonché in qualità di genitori titolari della responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro De Angelis, Mauro Venturino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Valleriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell’illegittimità
- del silenzio serbato dalla Azienda USL di LA in ordine alla avanzata richiesta in favore del minore -OMISSIS-a ricevere a carico del Sistema Sanitario Regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo domiciliare mediante la metodologia -OMISSIS-”, indicata dalle Linee Guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti, inserite nel sistema nazionale delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute nonché nei L.E.A.;
nonché per la condanna
- della Azienda USL di LA a garantire detto trattamento, anche eventualmente mediante rifusione ai ricorrenti delle spese necessarie per garantire le terapie -OMISSIS-” a domicilio, nei termini quali -quantitativi indicati, nonché al rimborso delle somme spese per far fronte alle stesse nel periodo intercorrente tra maggio 2022 e la definizione del presente giudizio;
In subordine, affinché venga ordinato all’Amministrazione di provvedere in ordine alla suddetta istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin d’ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come indicato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 29 marzo 2023, -OMISSIS-., i quali agiscono nelle qualità indicate in epigrafe, hanno riassunto avanti a questo TAR il giudizio già incardinato presso il Tribunale Ordinario di LA al fine di ottenere la condanna dell’-OMISSIS- (d’ora innanzi “ASL LA” o “Azienda”) ad assumere a carico del SSN la prosecuzione della terapia -OMISSIS-”, indicata dalle Linee Guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti, in favore del proprio figlio minore -OMISSIS-., terapia alla quale quest’ultimo era stato ammesso per 26 ore settimanali, per 32 mesi a seguito di precedenti pronunce giurisdizionali.
1.1. Premettono che:
- il proprio figlio minore, -OMISSIS-., è affetto dal Disturbo dello Spettro Autistico, diagnosticatogli per la prima volta il -OMISSIS- presso il Campus Bio Medico di Roma, quando il bambino aveva l’età di tre anni; nel 2017 veniva allo stesso prescritto, in relazione al grado della patologia (ritenuto “ moderato/severo ”), un intervento terapeutico basato su un approccio comportamentale -OMISSIS-”;
- nel 2019, considerato l’esborso economico necessario a consentire la somministrazione di tale terapia a domicilio, adivano il Tribunale di LA con ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. al fine di ottenere il rimborso, da parte della ASL di LA, delle terapie da effettuare presso strutture / professionisti privati, non essendo tale servizio offerto, sul territorio, da strutture pubbliche;
- il ricorso veniva accolto con ordinanza del 14 agosto 2019 che, accertato il diritto del minore a ricevere, mediante rimborso da parte del Sistema Sanitario Regionale delle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodologia -OMISSIS-” nella misura di 20 ore settimanali, per 12 mesi, condannava l’ASL LA a sostenere le spese ad esso relative;
- con ordinanza dell’11 novembre 2019 veniva respinto il reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c. proposto dall’ASL nonché disposto un incremento della terapia, nella misura di 26 ore settimanali, per 32 mesi, comprensivi di quelli già riconosciuti nella prima fase del giudizio;
- in data 10 novembre 2021, prima della scadenza di tale periodo (prevista per il mese di aprile 2022), gli stessi chiedevano di poter beneficiare della prosecuzione della terapia, in considerazione dei benefici dalla stessa visibilmente apportati alla condizione del bambino;
- l’ASL resistente, con nota del 13 dicembre 2021, disponeva che il piccolo -OMISSIS-. fosse sottoposto ad una serie di accertamenti, i quali venivano espletati nello stesso mese di dicembre 2021 presso il Centro di Psichiatria dell’Infanzia dell’Adolescenza di Priverno; all’esito di questi ultimi veniva, altresì, redatta una cartella clinica;
- ciò nonostante, l’ASL non concludeva il procedimento e non forniva alcun riscontro all’istanza;
- con ulteriore ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. avanti al Tribunale di LA gli stessi invocavano, pertanto, l’accertamento e la declaratoria del diritto del bambino a ricevere a carico del SSN l’erogazione del trattamento riabilitativo domiciliare secondo le Linee Guida (tra le 20 e le 40 ore settimanali) o, comunque, nella misura ritenuta di giustizia;
- con sentenza n. 99 del 24 gennaio 2023 il Tribunale declinava, tuttavia, la propria giurisdizione, alla luce dell’intervenuta ordinanza delle SSUU della Corte di Cassazione n. 1781 del 20 gennaio 2022 secondo la quale « La domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non essendo dubbio che, in presenza di un “pubblico servizio”, debba considerarsi impugnabile, quale “provvedimento negativo”, l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente »;
- riassumevano, pertanto, il giudizio avanti questa sezione staccata del TAR Lazio, formulando le conclusioni in epigrafe riportate.
2. Nel giudizio così introdotto si è costituita in resistenza l’ASL LA, depositando memoria difensiva.
3. In vista della camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria nella quale, controdeducendo alle difese spiegate dall’Azienda, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.
3.1. A seguito della stessa, tenutasi il 21 giugno 2023, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
4. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata, e deve pertanto essere accolta, nei termini e nei limiti di seguito esposti.
4.1. Deve premettersi che il caso all’esame, nel quale la domanda proposta dai ricorrenti ha ad oggetto l’estensione del trattamento terapeutico a seguito di valutazioni connotate da discrezionalità tecnica, è del tutto sovrapponibile a quello oggetto della sopra richiamata ordinanza delle Sezioni Unite n. 1781 del 20 gennaio 2022, così che lo stesso deve ritenersi senza subbio compreso nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133, comma 1, lett. c) del c.p.a.
4.2. Le ordinanze del Tribunale di LA sopra citate (pronunciatesi su domanda analoga a quella spiegata nel presente giudizio prima del citato arresto delle SSUU in punto di giurisdizione) hanno, come detto, accertato il diritto di -OMISSIS-. a ricevere, mediante rimborso da parte del Sistema Sanitario Nazionale, il trattamento riabilitativo con metodologia -OMISSIS-” in modalità domiciliare ad opera di centri specializzati, così come indicato nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti, nella misura (rideterminata in aumento dal provvedimento emesso in sede di reclamo) di 26 ore settimanali, per 32 mesi.
4.3. Gli odierni ricorrenti, ravvisando – anche alla luce di diversi accertamenti medici - un netto miglioramento nelle condizioni di salute del figlio minore conseguente alla somministrazione della stessa, con istanza del 10 novembre 2021 hanno chiesto, a mezzo dei propri legali, la prosecuzione della terapia a carico del SSN per il periodo successivo a quello considerato da tali provvedimenti giudiziari.
4.4. L’Azienda, pur avendo, a seguito dell’istanza così proposta, sottoposto il bambino a visite e controlli (come emerge dal doc. 26 depositato da parte ricorrente) non ha tuttavia, per quanto emerge dagli atti di causa, mai provveduto in ordine a quanto nella stessa richiesto, essendo incontestato che, ad oggi, non ne abbia disposto né l’accoglimento né il rigetto.
4.5. Il Collegio ritiene pertanto configurabile, nella specie, una inerzia dell’ASL LA rilevante ai fini della proposta azione ex artt. 31 e 117 del c.p.a., il cui combinato disposto - come noto - prevede che, decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e che, in caso di totale o parziale accoglimento, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma a trenta giorni.
4.6. Come già affermato nel caso di specie dal Tribunale di LA nei precedenti sopra citati, nonché, di recente, dal Giudice Amministrativo in casi del tutto analoghi a quello odierno « Il trattamento ABA (analisi comportamentale applicata – Applied Behaviour Analysis) è conforme alla previsione di cui all’art. 1, comma 7 del d.lgs. n. 502/1992, trattandosi di prestazione sanitaria per la quale sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute (….) lo stesso costituisce dunque “metodo elettivo, che le strutture pubbliche sono obbligate ad erogare, rimanendo nel perimetro della discrezionalità tecnica la concreta determinazione dell’intensità e della durata del trattamento da eseguire, in forma diretta o indiretta”» (TAR Campania, sez. V, 7 giugno 2023 n. 3511; in termini analoghi TAR Lazio, sez. III- quater 19 aprile 2023 n. 6743).
4.7. Reputa, pertanto, il Collegio che la ASL resistente sia obbligata a provvedere sull’istanza di estensione del trattamento terapeutico presentata dai ricorrenti in data 10 novembre 2021, atteso che quest’ultima non appare affetta da manifesta irricevibilità, inammissibilità o infondatezza e considerato, altresì, che il caso in esame ha già costituito oggetto di un precedente giudizio avanti il giudice ordinario, nel quale la stessa è risultata soccombente per ben due volte.
4.8. Ciò posto, non ricorrono, tuttavia, i presupposti di cui all’art. 31 comma 3 c.p.a. affinché questa sezione possa attribuire ai ricorrenti, in via immediata, l’utilità richiesta, non avendo, nel caso di specie, l’attività omessa dall’Amministrazione natura vincolata, essendo invero connotata da discrezionalità tecnica.
4.9. In altre parole, nonostante il piccolo -OMISSIS-. sia stato sottoposto, successivamente all’istanza di ammissione alla prosecuzione della terapia, ad alcuni accertamenti da parte dell’ASL, dalla documentazione inerente questi ultimi, presente in atti, non risulta accertato né l’ an né il quantum del trattamento terapeutico adeguato al caso concreto ed alla specifica condizione del bambino; peraltro la necessità, efficacia e compatibilità dello stesso con i vincoli di spesa sono, come detto, contestate dalle difese dell’Azienda.
4.10. Neppure può soccorrere, in proposito, la certificazione redatta dai medici della struttura “-OMISSIS- prodotta in atti dai ricorrenti in quanto la stessa, ormai peraltro risalente ad oltre un anno fa, risulta del tutto generica a proposito delle ore e del periodo di trattamento -OMISSIS-” necessarie in relazione alla condizione del minore.
4.11. Spetta, pertanto, alla valutazione tecnica dell’Azienda resistente verificare, con l’urgenza del caso, l’entità del trattamento adeguato e provvedere, in caso di esito positivo, a disporre lo stesso in favore del minore -OMISSIS-. a carico del SSN; all’esito di tale accertamento dovrà, altresì, essere disposto l’eventuale rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti per far fronte alla prosecuzione del trattamento successivamente al mese di aprile 2022.
4.12. Deve, essere, in conclusione affermato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza dei ricorrenti, nei termini sopra indicati, nel termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione e/o notificazione del presente provvedimento, reputato congruo in ragione della natura degli interessi coinvolti, con riserva di nomina, previa richiesta di parte ricorrente, di un Commissario ad acta che provveda, in sostituzione dell’Amministrazione ove inadempiente alla scadenza del termine sopra indicato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di LA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’-OMISSIS- di pronunciarsi sull’istanza specificata in motivazione, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione e /o notificazione della presente sentenza.
Condanna l’-OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che si liquidano nell’importo di euro 2.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.