Sentenza 20 gennaio 2017
Massime • 1
L'annullamento del provvedimento di sequestro probatorio impedisce il mantenimento del vincolo sul bene, ma non l'utilizzabilità degli elementi acquisiti ai fini dell'emissione di un successivo decreto di sequestro preventivo, i quali non possono ritenersi prove illegittimamente acquisite ai sensi dell'art. 191cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Prove illegittimamente acquisite: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2017, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2017 |
Testo completo
04887-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da dott. Giacomo Fumu Sent. n. sez. Presidente dott. Domenico Gallo Relatore dott. Luciano Imperiali CC 20/1/2017 dott. Giuseppe Coscioni R.G.N.42970/2016 dott. Vincenzo Tutinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da SL MO, nato in [...] il [...] Avverso l'ordinanza 7/10/2016 del Tribunale per il riesame di Como;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Gip presso il Tribunale di Como, con decreto 16/9/2016 disponeva, nei confronti di SL MO, indagato per il reato di cui all'art. 648 bis e ter cod. pen., il sequestro preventivo delle somme di €.869.000 ed €.9.461,64. Tali somme di denaro erano state rinvenute a bordo dell'auto del prevenuto al suo ingresso in Italia, il 6 e l'11 novembre 2015, e già sottoposte a sequestro probatorio con provvedimento in seguito annullato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.26301/16. 2. A seguito di richiesta di riesame, il Tribunale di Como, con ordinanza in data 7/10/2016, confermava il decreto di sequestro, respingendo le censure della difesa. лут 3. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'interessato, per mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi con il quali deduce: stabilite a pena di 3.1 Violazione di norme processuali nullita/inutilizzabilità;
3.2 Mancanza o motivazione apparente con riferimento, tanto al decreto del Gip, quanto all'ordinanza del Tribunale per il riesame.
4. Con riferimento al primo motivo, il ricorrente deduce che tanto il Gip quanto il Tribunale del riesame hanno posto a fondamento esclusivo della motivazione per sostenere l'astratta configurabilità del reato contestato il materiale probatorio sequestrato nel corso delle perquisizioni del 6 ed 11 novembre 2015, materiale da ritenersi inutilizzabile, essendo stati i sequestri probatori annullati dalla Corte di Cassazione.
5. Con riferimento al secondo motivo il ricorrente contesta la sussistenza del fumus e si duole di motivazione apparente in ordine alla sussistenza dei due reati contestati, ed eccepisce che avendo il Tribunale ipotizzato la responsabilità dell'indagato per il reato di commercio illecito dell'oro, ex art. 4 L. 7/2000, non sarebbe configurabile né il reato di riciclaggio, né quello di reimpiego, essendo egli concorrente nel reato presupposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
2. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, in punto di diritto, risulta infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle chat e delle foto estratte dal telefono cellulare dell'indagato sottoposto a vincolo nel corso delle operazioni di perquisizione e sequestro del 6 e 11 novembre 2015. Infatti, come rilevato da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte, l'annullamento del sequestro non impedisce l'utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti ma solo il mantenimento del sequestro (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8762 del 19/12/2002 Cc. (dep. 24/02/2003) Rv. 223739; in senso conforme anche Sez. 2, Sentenza n. 40831 del 09/09/2016 Cc. (dep. 29/09/2016 ) Rv. 267610). Gli elementi probatori acquisiti in virtù di 2 eque un sequestro probatorio successivamente annullato non possono rientrare nell'orbita delle prove illegittimamente acquisite in quanto l'art. 191 cod. proc. pen. nel prevedere l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, si riferisce solamente al caso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè di prove in sè e per sè illegittime perché vietate, e non dell'assunzione di prove previste dalla legge (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 3460 del 13/02/1998 Ud. (dep. 19/03/1998) Rv. 210089; Sez. 3, Sentenza n. 7747 del 30/04/1999 Ud. (dep. 16/06/1999 ) Rv. (dep. 214162; Sez. 6, Sentenza n. 40973 del 08/10/2008 Ud. 31/10/2008) Rv. 241318).
3. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, occorre ribadire che, se è vero che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice sono preclusi sia l'accertamento del merito dell'azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, è pure vero che il giudice deve operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus (così Cass., Sez. 1 penale, 11 maggio 2007 n. 21736, Citarella, rv. 236474, che richiama Corte Costituzionale, ord.N. 153 del 2007, già citata), tenendo conto (Cass., Sez. 4 penale, 29 gennaio 2007, n. 10979, Veronese, rv. 236193) delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Pertanto, mentre per la applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell'indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravità degli indizi a suo carico, giudizio richiesto dall'art. 273 c.p.p., per l'applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato (Cass., Sez. 1 penale, 16 dicembre 2003 - 20 gennaio 2004, n. 1415, CED, 226640 ed in motivazione SS.UU. 25 settembre 2008, Petito + 2, n. 24). Di conseguenza la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del "fumus commissi delicti" attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze contestazioni difensive processuali, tenendo nel debito conto le луш 3 sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49478 del 21/10/2015 Cc. (dep. 15/12/2015) Rv. 265433) 4. Tanto premesso deve rilevarsi che, anche considerando i limiti dinanzi indicati del sindacato di legittimità in materia di applicazione di misure cautelari reali, nonché i limiti derivanti dall'art. 325 c.p.p., che consente il ricorso per cassazione in tale materia soltanto per violazione di legge, ravvisabile, per quanto concerne la motivazione, soltanto in caso di mancanza o mera apparenza della stessa, il provvedimento impugnato non può superare il vaglio di legittimità sotto diversi profili.
5. Nel caso di specie non è stata ipotizzata alcuna condotta specifica a carico del prevenuto, ma sono stati richiamati semplicemente due titoli di reato, l'art. 648 bis e l'art. 648 ter cod. pen. che il Tribunale reputa contestati secondo la tecnica delle imputazioni alternative. E tuttavia, l'uno o l'altro reato in tanto si possono prefigurare in quanto si possa ipotizzare un reato presupposto da cui possa derivare il denaro sequestrato al gioielliere belga. Al riguardo il Tribunale, sulla scorta degli elementi indiziari, ritiene che il prevenuto abbia commerciato oro mediante canali illeciti e quindi emette una prognosi di probabile responsabilità dell'indagato per il reato di cui all'art. 4 della L. 7/2000. L'illecito commercio dell'oro potrebbe giustificare la disponibilità dell'ingente somma di denaro sequestrata (in realtà tale somma semmai potrebbe essere funzionale all'intenzione di commettere un reato di illecito commercio dell'oro), ma in tal caso non sarebbe ipotizzabile a carico di SL MO, né il reato di riciclaggio, né quello di impiego di denaro di provenienza illecita, essendo lo stesso responsabile del reato presupposto. Il Tribunale inoltre assume che l'illiceità dei canali di reperimento dell'oro lascia altresì presumere, sulla base delle foto rinvenute sul cellulare sequestrato a MO SL che il metallo prezioso sia provento di altre attività illecite>>. Senonchè all'indagato non è stato sequestrato dell'oro ma solo del denaro, per cui il discorso sull'oro provento di attività illecite è meramente congetturale. 4 луги L'astrattezza dell'ipotesi accusatoria abbracciata dal Tribunale del riesame confligge con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del "fumus commissi delicti", che nella specie non esiste.
6. Di conseguenza deve essere annullata senza rinvio l'impugnata ordinanza del Tribunale per il riesame ed il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip. Le somme sequestrate devono essere restituite al ricorrente, fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti amministrativi per la violazione della normativa valutaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed il decreto di sequestro preventivo. Dispone la restituzione di quanto in sequestro al ricorrente, fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti amministrativi. Si provveda ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso, il 20 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente diacom(dr. Giacomo Fumu) (dr. Domenico Gallo) 111 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 FEB. 2017 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli Z I O N 5