Cass. pen., sez. II, sentenza 09/09/2016, n. 40831
CASS
Sentenza 9 settembre 2016

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In tema di sequestro probatorio, il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, la restituzione al ricorrente degli apparecchi e delle strutture "hardware" coercitivamente acquisiti, è ammissibile esclusivamente nel caso in cui il ricorrente dimostri il proprio concreto interesse all'esclusiva disponibilità delle informazioni contenute nei documenti informatici, facendo così ritenere l'estrazione di copia un vero e proprio sequestro di "informazione" autonomamente apprezzabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/09/2016, n. 40831
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40831
    Data del deposito : 9 settembre 2016

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