Sentenza 19 dicembre 2002
Massime • 1
L'annullamento di un sequestro preventivo non impedisce - anche in virtù del principio di tassatività di cui all'art.177 cod. proc. pen. - l'utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti ma solo il mantenimento del sequestro, sicché è legittima l'esecuzione di prelievi su campioni acquisiti mediante sequestro ( nella specie adottato nell'ambito di un diverso procedimento) annullato dal Tribunale del riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2002, n. 8762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8762 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco TORIELLO Presidente
dott. Amedeo POSTIGLIONE Componente
dott. Carlo GRILLO "
dott. Vittorio VANGELISTA "
dott. Francesco NAVARESE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD PE, nato a [...] il [...],e RO RA, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 8/6/2002 pronunciata dal Tribunale del riesame di Siracusa. - Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. A. Albano, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
- sentito il difensore, avv. P. Dell'Anno, che insiste per l'accoglimento dello stesso.
La Corte osserva:
Svolgimento del processo e Motivi della decisione
Con provvedimento 23/5/2002, il G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa, si istanza del P.M., disponeva il sequestro preventivo della discarica (di seconda categoria, tipo "A") gestita dalla società SMA.RI, ipotizzando a carico dei responsabili della stessa, DD PE e SP RA, il reato di cui all'art. 51, comma £3, D.Lgs n. 22/1977, per aver gestito detta discarica come se appartenesse al tipo "C" della seconda categoria, giacché venivano in essa smaltiti "rifiuti di costruzione e demolizione", tra cui quindi anche metalli quali rame, piombo, bronzo, zinco, ferro e acciaio, ma allo stato solido - venivano in effetti conferiti i citati metalli anche in forma solubile ("eluato"), con elevatissimo rischio, quindi,di infiltrazioni nel suolo e nelle acque, essendo la discarica, per tipologia, priva di "guaina".
Di tale provvedimento gli indagati chiedevano il riesame ed il Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza indicata in premessa, rigettava l'impugnazione, contestando analiticamente tutte le censure della difesa e ritenendo sussistente sia il fumus del reato ipotizzato che il periculum in mora.
Ricorrono per Cassazione gli indagati, con un unico atto, deducendo:
1) violazione degli artt. 191 e 323 c.p.p., essendo stati eseguiti i prelievi ed i successivi atti di indagine su campioni acquisiti mediante sequestro - adottato nell'ambito di un diverso procedimento nei confronti di altri indagati -annullato dal Tribunale del riesame, prima dell'effettuazione delle analisi da parte dei periti del P.M., per cui i risultati di esse non potevano essere utilizzati, dovendo ritenersi caducato - a seguito del detto annullamento - anche l'incarico peritale;
2) violazione degli artt. 360, 365, 369, c.p.p., per omesso avviso agli indagati ed ai difensori delle attività di indagini svolte, sebbene vi fosse "concreta possibilità di formulare la contestazione di una ipotesi di reato" anche a carico dei predetti;
3) violazione dell'art. 57, comma 1, D.L.vo n. 22/1997 in relazione al paragrafo 6 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 24/7/1984, mancando la prova che i metalli sopra indicati sono stati conferiti in discarica in forma solubile e non essendo stato effettuato il "test di cessione", che indica la capacità di un rifiuto solido di cedere le sostanze in esso contenute a seguito di "dilavamento prodotto dalle acque meteoriche e dai percolati della discarica"; 4) violazione dell'art. 5 L. n. 2248/1865, Allegato "E", nonché violazione del principio costituzionale della separazione dei poteri,in quanto, in presenza di una specifica autorizzazione a conferire in discarica una certa tipologia di rifiuti, il giudice non ha il potere di sindacare l'atto amministrativo sulla base di una analisi degli stessi e comunque deve valutare l'elemento psicologico del reato;
5) violazione dell'art. 57, comma 1, D. L.vo n. 22/1997 in relazione al paragrafo 6.3 della deliberazione del
Comitato Interministeriale del 24/7/1984, non essendo il campione analizzato rappresentativo dell'intera discarica in quanto i consulenti del P.M. nell'effettuare il campionamento, non hanno svolto un'indagine preliminare sul grado di omogeneità della massa dei rifiuti de quibus, ne' hanno mescolato quelli prelevati, mediante carotaggio, come prescritto dalla menzionata deliberazione;
6) violazione dell'art. 57, comma 1, D. L.vo n. 22/1997 in relazione al paragrafo 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 24/7/1984, in quanto, per le discariche di seconda categoria tipo "A", il solo riferimento è alla tipologia del rifiuto, e quindi, rientrando certamente tra gli "sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi" quelli smaltiti dai ricorrenti, era preclusa qualsiasi indagine sulla concentrazione del loro eluato, come il test di cessione con acido acetico;
7) violazione dell'art. 321 c.p.p., avendo la Corte distrettuale, quanto alla sussistenza del periculum in mora, desunto erroneamente, da una serie di circostanze di fatto non equivoche e probanti, che il conferimento dei rifiuti era avvenuta in epoca recente.
All'odierna udienza, il P.G. e la difesa concludono come sopra riportato.
Il ricorso non merita accoglimento.
La prima doglianza, di natura processuale, è infondata. Invero, la circostanza che il prelievo dei campioni sottoposti ad analisi sia avvenuto a seguito di un sequestro (peraltro adottato nell'ambito di un diverso procedimento penale) poi annullato dal Tribunale del riesame, non impedisce - ad avviso del Collegio, anche sulla base del principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.) - l'utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti, ma solo la possibilità di mantenimento del sequestro stesso. Elementi a favore di quanto affermato si traggono da una serie di pronunzie, seppure non in termini, di questa Corte Suprema (Sez. 6^, 2 marzo 1999, n. 4328, Abate;
Sez. 1^, 12 febbraio 1997, n. 2967, PG e Cintorino ed altri;
Sez. 2^, 5 dicembre 1994, n. 4827, Prisinzano;
Sez. 1^, 7 luglio 1994, n. 10819, n. 10819, Tabasso). Alla seconda censura, anch'essa di natura procedurale, fornisce adeguata e corretta risposta il provvedimento impugnato (pag. 2), che il Collegio condivide.
Con le quattro successive doglianze, i ricorrenti contestano in sostanza la sussistenza del fumus comissi delictis, assumendo che si limitavano a conferire in discarica "rifiuti di costruzione e demolizione" allo stato solido, la cui tipologia rientra tra quella riconosciuta per le discariche di 2^ categoria "A", e dunque nessuna ulteriore indagine o accertamento poteva essere compiuto nel caso in esame.
Si ricorda in proposito che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte del Tribunale del riesame e di questa Corte, non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito, dovendosi limitare alla verifica della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (SS.UU., 7 novembre 1992, Midolini), ne' sono estensibili alle misure cautelari reali le condizioni generali per l'applicabilità di quelle personali, indicate nell'art. 273 c.p.p., per cui è preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi ed alla colpevolezza dell'indagato (SS.UU., 23 aprile 1993, Gifuni). Tanto premesso, ritiene questa Corte che le indicate censure siano inammissibili, in quanto attengono a valutazioni "in fatto" sottratte al vaglio di legittimità; il Tribunale afferma, invero, che "gli accertamenti compiuti dal P.M. (carotaggi) palesano che i citati metalli sono stati conferiti in discarica in forma solubile cioè in una forma tale da rendere il rifiuto pericoloso e non smaltibile in discariche del tipo di quella sottoposta a sequestro". Egualmente non può la Corte di legittimità sindacare le modalità di formazione della prova, che dovranno essere sottoposte della prova, che dovranno essere sottoposte al controllo del dibattimento. Per quanto concerne, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari (ultima censura), il provvedimento impugnato spiega, con argomentazioni adeguate e corrette, le ragioni per le quali il conferimento dei menzionati rifiuti deve considerarsi avvenuto in epoca recente, per cui esse sono assolutamente evidenti, essendo concreto il pericolo della protrazione della condotta illecita e dell'aggravamento delle conseguenze del reato.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 FEBBRAIO 2003.