Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4839 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA*0483 9/ 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N.23856/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 10910 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, giusta delega in atti;
-> ricorrente 4857
contro
OM VA, elettivamente domiciliato in Roma, via Agri n. 1, presso l'avv. Pasquale Nappi, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 1 avverso la sentenza n. 198 del Tribunale di Spoleto 19-9-00 depositata il 31 maggio 2000 (R.G. n. 100/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 16 ottobre 1998 il Pretore di Spoleto rigettava la domanda proposta da VA OM nei confronti dell'INPS diretta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto alla - ai sensi dell'art. 13, comma rivalutazione ottavo, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto dei contributi previdenziali, ai fini 1993 n. 271 - pensionistici, per il periodo ultradecennale in : cui, alle dipendenze della Acciai Speciali Terni s.p.a., era stato addetto ad attività lavorative comportanti esposizione al rischio amianto. Tale decisione appellata dal lavoratore è 2 stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 31 maggio/19 settembre 2000. Il giudice del gravame ha innanzitutto ritenuto l'applicabilità della legge n. 257 del 1992 avendo accertato, contrariamente a quanto affermato dal Pretore, che il OM all'epoca della entrata in vigore era ancora alle dipendenze della Acciai Speciali Terni s.p.a.; ha quindi confermato l'estraneità al giudizio dell'INAIL ed ha poi considerata incontrastata la circostanza della esposizione del OM al rischio amianto periodo durante l'attività lavorativa per un superiore ai dieci anni. Per la cassazione della sentenza di appello l'INPS ricorre a questa Corte, formulando un solo motivo. Il OM resiste con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva innanzitutto la Corte che dalla documentazione prodotta ex art. 372 cod. proc. civ. dal resistente non può ritenersi, come sostiene costui, la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del 3 ricorso per cassazione, inconciliabili con l'interesse di entrambe le parti alla pronuncia sul ricorso medesimo. Non depone in tal senso né il ricalcolo della pensione erogata al OM ed effettuato per l'applicazione dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992, come espressamente indicato : nella copia del mod. TE08 rilasciato dall'INPS di Perugia il 15 febbraio 2001, non risultando se l'Istituto abbia a ciò provveduto spontaneamente ovvero in esecuzione della sentenza impugnata;
né, a maggior ragione l'attestazione rilasciata dall' VINAIL il 10 gennaio 2002 circa l'esposizione dei del OM al rischio amianto ai fini benefici in questione, per le mansioni svolte ("acc/cabinista colata cont. bramme"), nel periodo dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1989, alle AST s.p.a., nello dipendenze dell'Azienda stabilimento di Terni. Passando all'esame del ricorso, con l'unico mezzo di annullamento l'INPS denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271. Assume che la norma denunciata è di natura eccezionale, in quanto diretta ad agevolare il pensionamento anticipato di un numero limitato di lavoratori interessati, esposti ad un rischio effettivo per la salute a causa di una particolare esposizione all'amianto e che esula dalla previsione di quella disposizione una concessione del beneficio allargata a tutti i lavoratori che in qualche modo lavorino in luoghi comportanti esposizione all'amianto. Deduce che ai fini in questione è necessaria una esposizione all'amianto tale da comportare effettivo rischio per la salute del singolo lavoratore, che deve essere ravvisato laddove ricorrano le condizioni per il pagamento del premio supplementare per il rischio asbestosi (e per le malattie ora previste dal d.P.R. n. 336 del 1994) о laddove nell'ambiente lavorativo vi siano concentrazioni di amianto che superino i limiti di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991. Quel che rileva ai fini dell'invocato beneficio, sottolinea l'INPS, è il rischio specifico individuale e non quello di area o potenziale o ambientale. La censura deve essere disattesa. Premesso che 5 non è più in discussione, rileva il Collegio, l'applicabilità del beneficio in esame in relazione alle qualità di lavoratore del richiedente, essendo accertato con statuizione passata in giudicato che costui alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 era ancora in attività lavorativa alle dipendenze della società Acciai Speciali Terni, non può essere accolta la doglianza sollevata dall'istituto ricorrente circa la insussistenza del rischio amianto in mancanza delle indicate specifiche condizioni di concentrazione di polveri di tale sostanza. Si deve infatti osservare che non solo detta questione, secondo quanto pure eccepito dalla a z n a difesa del resistente, non ha formato oggetto di l A discussione fra le parti nel giudizio di merito, ma ultradecennale al rischio che la esposizione amianto del OM nel corso della sua attività lavorativa, nella misura sufficiente ad integrare il requisito previsto dalla norma in esame per l'attribuzione del beneficio invocato, è stata ritenuta dalla sentenza impugnata incontroversa in atti, la quale ha specificato "che al riguardo (l'INPS) si è solo richiamato al mancato riconoscimento del rischio da parte dell'INAIL", aggiungendo poi che la circostanza emergeva anche dalle risultanze processuali. Invero neppure quest'ultima statuizione risulta adeguatamente censurata, poiché l'Istituto non ha specificato per quale motivo le prove indicate dalla sentenza impugnata siano inidonee a ritenere la sussistenza dello specifico rischio amianto, nella concentrazione cioè delle polveri indicata in ricorso, e quali le carenze delle argomentazioni svolte dal giudice per giustificare il convincimento raggiunto circa la incontroversa sussistenza del rischio. Il ricorso va perciò rigettato e l'INPS, in quanto soccombente, è tenuto alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS pagamento delle spese del giudizio di al cassazione, liquidate in euro 18,05# I D , O L L A S oltre a euro 1.000=(mille) per onorari. O S B T I A T R D , A ' Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001. A A L S T E L S P E O S D P I 1 Il Presidente I E M N S R I E G N I 7 2 A ЛинитоMunier Ravaquom! O 0 E L 8 0 L D E S - 2 E A a . 1 C R I i E G й D r P N T е 1 e A l A G A T l м N 4 E C e , O E c L O - T S n ⑪ R T E a I T A S R L I I L G D e E E t R O a D t i s o p e D