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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/03/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5835/2024
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
------------
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5835/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dott. Attilio Burti è comparso per l'attore l'Avv. il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 limitatamente al pagamento della ritenuta d'acconto e degli accessori, atteso che la ritenuta d'acconto, ad oggi, non risulta essere stata pagata dalla sostituta d'imposta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice aggiorna la discussione alle ore 15.15 per lettura sentenza. La parte chiede di essere dispensata dal comparire. Il giudice alle ore 15.30 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
Attilio Burti REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5835/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. COMO ROBERTO
- Ricorrente -
contro
(p. iva ) Controparte_1 P.IVA_1
- Resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 281-undecies cod. proc. civ. depositato il 10.10.24,
l'Avv. ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento Parte_1 della somma complessiva di euro € 10.546,17 oltre interessi moratori ex d.lgs.
231/2002 dalla data del 12.12.2024 sino al saldo a titolo di compensi professionali per le attività meglio specificate nella nota proforma del 12.12.24
e documentate in atti (docc. 15-16 ricorrente).
2.- La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3.- L'Avv. ha documentato in corso di causa che la propria ex Parte_1 cliente ha corrisposto – con bonifico del 23.10.24 e, quindi, successivo all'inizio di questa causa (doc. 25 ricorrente) – la somma di 8.884,29 euro. La convenuta, invece, restando contumace ha omesso di dimostrare l'avvenuto pagamento della somma di euro 1.662,48 che avrebbe dovuto essere pagata dall'ex cliente direttamente all'erario in veste di sostituto d'imposta dei redditi sulle persone fisiche e, quindi, a titolo di ritenuta alla fonte sul reddito percepito dal professionista.
4.- L'omessa costituzione della convenuta le impedisce di dimostrare l'avvenuta integrale estinzione del proprio debito con il ricorrente (debito evidentemente comprensivo anche della parte di compenso che deve essere versata all'erario a titolo di imposte) e, pertanto, impone di condannare la società convenuta a pagare al professionista la somma di euro 1.662,48; la quale somma quest'ultimo, poi, verserà all'erario a titolo di debito tributario insieme alle altre imposte dovute non oggetto di ritenuta alla fonte.
5.- La convenuta deve poi corrispondere, trattandosi di un debito di valuta tra una società commerciale e un libero professionista, gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 che sono correnti: -) per il debito di euro 1662,48 dal
13.3.24 (trenta giorni dalla data di ricevimento della proforma, cfr. art. 4, comma 2, lett. a) d.lgs. 231/2002) al saldo;
-) per la somma di 8.884,29 euro dalla data del 13.3.24 a quella dell'intervenuto pagamento documentato in atti
(23.10.24). Gli interessi moratori, infatti, nelle obbligazioni di valuta non sono una voce del debito unitario, ma sono delle obbligazioni accessorie (cfr. artt.
1194 cod. civ., 10, comma 2°, cod. proc. civ.) che devono essere anch'esse oggetto di specifico pagamento.
6.- La convenuta deve essere altresì condannata alla restituzione alla ricorrente dell'importo del contributo unificato come in atti ed alla refusione delle spese legali che si liquidano sulla base dei minimi del d.m. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio, essendovi comunque stata una sia pur minimale attività assertiva ulteriore al ricorso introduttivo e una succinta discussione orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
➢ Condanna la convenuta a pagare alla ricorrente la somma di euro
1662,84 euro oltre interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 con la decorrenza indicata in parte motiva;
➢ Condanna la convenuta a pagare alla ricorrente, sulla somma di euro
8884,29 pagata in corso di causa, gli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 con la decorrenza di calcolo iniziale e finale indicata in parte motiva;
➢ Condanna la convenuta a rifondere le spese legali sostenute dalla ricorrente che si liquidano in euro 2540,00 oltre rimborso forfettario al
15% ed accessori come per legge, più contributo unificato come in atti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Verona, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Attilio Burti
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
------------
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5835/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dott. Attilio Burti è comparso per l'attore l'Avv. il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 limitatamente al pagamento della ritenuta d'acconto e degli accessori, atteso che la ritenuta d'acconto, ad oggi, non risulta essere stata pagata dalla sostituta d'imposta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice aggiorna la discussione alle ore 15.15 per lettura sentenza. La parte chiede di essere dispensata dal comparire. Il giudice alle ore 15.30 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
Attilio Burti REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5835/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. COMO ROBERTO
- Ricorrente -
contro
(p. iva ) Controparte_1 P.IVA_1
- Resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 281-undecies cod. proc. civ. depositato il 10.10.24,
l'Avv. ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento Parte_1 della somma complessiva di euro € 10.546,17 oltre interessi moratori ex d.lgs.
231/2002 dalla data del 12.12.2024 sino al saldo a titolo di compensi professionali per le attività meglio specificate nella nota proforma del 12.12.24
e documentate in atti (docc. 15-16 ricorrente).
2.- La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3.- L'Avv. ha documentato in corso di causa che la propria ex Parte_1 cliente ha corrisposto – con bonifico del 23.10.24 e, quindi, successivo all'inizio di questa causa (doc. 25 ricorrente) – la somma di 8.884,29 euro. La convenuta, invece, restando contumace ha omesso di dimostrare l'avvenuto pagamento della somma di euro 1.662,48 che avrebbe dovuto essere pagata dall'ex cliente direttamente all'erario in veste di sostituto d'imposta dei redditi sulle persone fisiche e, quindi, a titolo di ritenuta alla fonte sul reddito percepito dal professionista.
4.- L'omessa costituzione della convenuta le impedisce di dimostrare l'avvenuta integrale estinzione del proprio debito con il ricorrente (debito evidentemente comprensivo anche della parte di compenso che deve essere versata all'erario a titolo di imposte) e, pertanto, impone di condannare la società convenuta a pagare al professionista la somma di euro 1.662,48; la quale somma quest'ultimo, poi, verserà all'erario a titolo di debito tributario insieme alle altre imposte dovute non oggetto di ritenuta alla fonte.
5.- La convenuta deve poi corrispondere, trattandosi di un debito di valuta tra una società commerciale e un libero professionista, gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 che sono correnti: -) per il debito di euro 1662,48 dal
13.3.24 (trenta giorni dalla data di ricevimento della proforma, cfr. art. 4, comma 2, lett. a) d.lgs. 231/2002) al saldo;
-) per la somma di 8.884,29 euro dalla data del 13.3.24 a quella dell'intervenuto pagamento documentato in atti
(23.10.24). Gli interessi moratori, infatti, nelle obbligazioni di valuta non sono una voce del debito unitario, ma sono delle obbligazioni accessorie (cfr. artt.
1194 cod. civ., 10, comma 2°, cod. proc. civ.) che devono essere anch'esse oggetto di specifico pagamento.
6.- La convenuta deve essere altresì condannata alla restituzione alla ricorrente dell'importo del contributo unificato come in atti ed alla refusione delle spese legali che si liquidano sulla base dei minimi del d.m. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio, essendovi comunque stata una sia pur minimale attività assertiva ulteriore al ricorso introduttivo e una succinta discussione orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
➢ Condanna la convenuta a pagare alla ricorrente la somma di euro
1662,84 euro oltre interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 con la decorrenza indicata in parte motiva;
➢ Condanna la convenuta a pagare alla ricorrente, sulla somma di euro
8884,29 pagata in corso di causa, gli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 con la decorrenza di calcolo iniziale e finale indicata in parte motiva;
➢ Condanna la convenuta a rifondere le spese legali sostenute dalla ricorrente che si liquidano in euro 2540,00 oltre rimborso forfettario al
15% ed accessori come per legge, più contributo unificato come in atti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Verona, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Attilio Burti