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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 319/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Serenella Galeno Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti.
Attrice contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
Milazzo, via Tre Monti n. 70, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Amalfa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la citava in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al pagamento del complessivo importo di € 59.703,41, Controparte_1 oltre interessi di mora ed “Euro 7.560,00, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. 192/2012, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 189 fatture per cui è causa”.
Rappresentava di essere cessionaria pro soluto – a seguito di scrittura privata di cessione dei crediti, a rogito Notaio del 22.3.2020, Rep. n. 3915 – Racc. n. 3378 - dell'importo di sopra indicato, Per_1 portato dalle fatture di cui all'elenco in atti, emesse dalla Enel Energia S.p.a., a titolo di corrispettivo di CP_ somministrazione/fornitura di energia elettrica in favore dell' convenuto.
Dava atto che oggetto della cessione erano, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi e tutti gli accessori di legge. Adduceva dunque la sussistenza della pagina 1 di 4 N. R.G. 319/2022 propria legittimazione attiva non solo al pagamento in proprio favore della sorte capitale, ma anche degli interessi di mora maturati e maturandi, da calcolarsi ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs.n. 192/2012, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 59.703,91 oltre CP_1 interessi moratori sulla sorte capitale, ed oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori ed €
7.560,00, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002. In subordine chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma ritenuta di giustizia “a titolo di indennizzo ex art. 2041 CP_1
c.c.”, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 12.05.2022 il Comune di contestava Controparte_1 la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. Eccepiva, in particolare, il mancato perfezionamento del contratto di cessione per carenza del requisito della “adesione” alla cessione del così come prescritto dall'art. 9 della L. 2248 del 20.03.1865 “che dispone che CP_1
“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”, norma, peraltro, richiamata in tema di contratti di pubbliche forniture dall'art. 70 del R.D. n. 2240 del 18 novembre 1923 che dispone che “ Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima””.
Nello specifico, rappresentava che la citata norma richiederebbe la adesione dell'Amministrazione ceduta mentre “dalla produzione documentale posta in essere dall'attrice emerge, di contro, come il contratto di cessione del 22 marzo 2020 (doc. 4) risulta essere stato notificato al Comune di
[...]
, ma da questi non accettato espressamente”. CP_1
Contestava, poi, la richiesta di interessi moratori formulata da controparte ed avversava altresì la domanda di indebito arricchimento avanzata dall'attrice, da dichiararsi inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente.
Indi all'udienza del 23.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da verbale, la causa viene decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, la domanda proposta dalla Pt_1 Parte_1 deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata in forza della seguente motivazione.
Orbene, secondo la normativa vigente ratione temporis, la cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione, l'efficacia della cessione può essere opposta alla debitrice pubblica pagina 2 di 4 N. R.G. 319/2022 solo ove siano rispettate le formalità di cui agli artt. 69 e 70 del Regio Decreto 2440/1923, i quali prevedono l'obbligo di stipulazione della cessione per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata da Notaio e l'obbligo di notifica dell'atto di cessione alla P.A. debitrice ceduta, nonché, qualora la cessione riguardi crediti scaturenti da contratti di somministrazione, come nel caso che occupa,
l'ulteriore requisito della “adesione” (ai sensi dell'art. 9 allegato E della L. 2248/1865) della P.A. ceduta alla cessione notificatale (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/08/2023, n.25284).
Nell'odierna fattispecie, risultano incontestati sia il requisito della stipula della cessione per atto pubblico, sia quello della notifica all'Ente debitore, difettando tuttavia l'ultimo requisito, non avendo il aderito alla cessione notificatagli il 22.03.2020. Controparte_3
Deve, tuttavia, osservarsi che, come stabilito dal citato art. 9 All. E, l'adesione alla cessione dell'Amministrazione ceduta è prescritta solo nell'ipotesi in cui oggetto della cessione siano crediti per corrispettivi di contratti di somministrazione “in corso”, dal che discende che nell'ipotesi di contratti cessati tornerà ad applicarsi l'ordinaria disciplina codicistica in materia di cessione dei crediti, secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto richiede esclusivamente la notificazione a quest'ultimo a prescindere dal suo espresso consenso.
La suddetta interpretazione ha trovato conferma nella costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “la condizione della "adesione" dell'amministrazione interessata (…), costituisce elemento estrinseco alla fattispecie costitutiva del negozio traslativo del credito perfezionatosi tra cedente e cessionario (cfr., tra le altre, oltre a Cass., n. 3887/75, anche Cass. nn. 9789/94 e 8525/96) ed ha la finalità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della pubblica amministrazione. Ne consegue, come chiaramente posto in luce dalle sentenze sopra richiamate, che il divieto resta valido finché la fornitura non sia compiutamente eseguita giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti” (v. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
15153/2000).
Come chiarito da tale condivisibile indirizzo ermeneutico, l'eccezione alla ordinaria disciplina della cessione dei crediti nasce dalla esigenza di tutela dell'interesse pubblico, e in particolare dall'esigenza di evitare che durante l'esecuzione della prestazione contrattuale possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto privato, compromettendo la regolare esecuzione del rapporto, non trovando dunque applicazione volta cessato lo stesso.
Orbene, nel caso di specie, l'attrice non ha fornito prove della cessazione del rapporto di fornitura al pagina 3 di 4 N. R.G. 319/2022 momento della cessione, non avendo dunque assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. al fine di dimostrare l'opponibilità della cessione del credito nei confronti dell'Ente.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di adempimento avanzata da parte attrice è da ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
Quanto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti, deve farsi applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (ex multis: Cass. S.U. n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. N. 26242-3/2014; Cass. n. 363/2019; Cass.
n. 9370/2018; Cass., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093).
In ragione del principio ermeneutico sopra richiamato, la superiore statuizione nel merito determina l'assorbimento di ogni ulteriore deduzione devoluta.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata - tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 319/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna l'attrice alla refusione, in favore del , delle spese Controparte_1 processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.217,00, per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 23.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 319/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Serenella Galeno Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti.
Attrice contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
Milazzo, via Tre Monti n. 70, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Amalfa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la citava in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al pagamento del complessivo importo di € 59.703,41, Controparte_1 oltre interessi di mora ed “Euro 7.560,00, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. 192/2012, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 189 fatture per cui è causa”.
Rappresentava di essere cessionaria pro soluto – a seguito di scrittura privata di cessione dei crediti, a rogito Notaio del 22.3.2020, Rep. n. 3915 – Racc. n. 3378 - dell'importo di sopra indicato, Per_1 portato dalle fatture di cui all'elenco in atti, emesse dalla Enel Energia S.p.a., a titolo di corrispettivo di CP_ somministrazione/fornitura di energia elettrica in favore dell' convenuto.
Dava atto che oggetto della cessione erano, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi e tutti gli accessori di legge. Adduceva dunque la sussistenza della pagina 1 di 4 N. R.G. 319/2022 propria legittimazione attiva non solo al pagamento in proprio favore della sorte capitale, ma anche degli interessi di mora maturati e maturandi, da calcolarsi ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs.n. 192/2012, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 59.703,91 oltre CP_1 interessi moratori sulla sorte capitale, ed oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori ed €
7.560,00, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002. In subordine chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma ritenuta di giustizia “a titolo di indennizzo ex art. 2041 CP_1
c.c.”, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 12.05.2022 il Comune di contestava Controparte_1 la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. Eccepiva, in particolare, il mancato perfezionamento del contratto di cessione per carenza del requisito della “adesione” alla cessione del così come prescritto dall'art. 9 della L. 2248 del 20.03.1865 “che dispone che CP_1
“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”, norma, peraltro, richiamata in tema di contratti di pubbliche forniture dall'art. 70 del R.D. n. 2240 del 18 novembre 1923 che dispone che “ Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima””.
Nello specifico, rappresentava che la citata norma richiederebbe la adesione dell'Amministrazione ceduta mentre “dalla produzione documentale posta in essere dall'attrice emerge, di contro, come il contratto di cessione del 22 marzo 2020 (doc. 4) risulta essere stato notificato al Comune di
[...]
, ma da questi non accettato espressamente”. CP_1
Contestava, poi, la richiesta di interessi moratori formulata da controparte ed avversava altresì la domanda di indebito arricchimento avanzata dall'attrice, da dichiararsi inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente.
Indi all'udienza del 23.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da verbale, la causa viene decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, la domanda proposta dalla Pt_1 Parte_1 deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata in forza della seguente motivazione.
Orbene, secondo la normativa vigente ratione temporis, la cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione, l'efficacia della cessione può essere opposta alla debitrice pubblica pagina 2 di 4 N. R.G. 319/2022 solo ove siano rispettate le formalità di cui agli artt. 69 e 70 del Regio Decreto 2440/1923, i quali prevedono l'obbligo di stipulazione della cessione per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata da Notaio e l'obbligo di notifica dell'atto di cessione alla P.A. debitrice ceduta, nonché, qualora la cessione riguardi crediti scaturenti da contratti di somministrazione, come nel caso che occupa,
l'ulteriore requisito della “adesione” (ai sensi dell'art. 9 allegato E della L. 2248/1865) della P.A. ceduta alla cessione notificatale (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/08/2023, n.25284).
Nell'odierna fattispecie, risultano incontestati sia il requisito della stipula della cessione per atto pubblico, sia quello della notifica all'Ente debitore, difettando tuttavia l'ultimo requisito, non avendo il aderito alla cessione notificatagli il 22.03.2020. Controparte_3
Deve, tuttavia, osservarsi che, come stabilito dal citato art. 9 All. E, l'adesione alla cessione dell'Amministrazione ceduta è prescritta solo nell'ipotesi in cui oggetto della cessione siano crediti per corrispettivi di contratti di somministrazione “in corso”, dal che discende che nell'ipotesi di contratti cessati tornerà ad applicarsi l'ordinaria disciplina codicistica in materia di cessione dei crediti, secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto richiede esclusivamente la notificazione a quest'ultimo a prescindere dal suo espresso consenso.
La suddetta interpretazione ha trovato conferma nella costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “la condizione della "adesione" dell'amministrazione interessata (…), costituisce elemento estrinseco alla fattispecie costitutiva del negozio traslativo del credito perfezionatosi tra cedente e cessionario (cfr., tra le altre, oltre a Cass., n. 3887/75, anche Cass. nn. 9789/94 e 8525/96) ed ha la finalità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della pubblica amministrazione. Ne consegue, come chiaramente posto in luce dalle sentenze sopra richiamate, che il divieto resta valido finché la fornitura non sia compiutamente eseguita giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti” (v. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
15153/2000).
Come chiarito da tale condivisibile indirizzo ermeneutico, l'eccezione alla ordinaria disciplina della cessione dei crediti nasce dalla esigenza di tutela dell'interesse pubblico, e in particolare dall'esigenza di evitare che durante l'esecuzione della prestazione contrattuale possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto privato, compromettendo la regolare esecuzione del rapporto, non trovando dunque applicazione volta cessato lo stesso.
Orbene, nel caso di specie, l'attrice non ha fornito prove della cessazione del rapporto di fornitura al pagina 3 di 4 N. R.G. 319/2022 momento della cessione, non avendo dunque assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. al fine di dimostrare l'opponibilità della cessione del credito nei confronti dell'Ente.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di adempimento avanzata da parte attrice è da ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
Quanto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti, deve farsi applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (ex multis: Cass. S.U. n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. N. 26242-3/2014; Cass. n. 363/2019; Cass.
n. 9370/2018; Cass., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093).
In ragione del principio ermeneutico sopra richiamato, la superiore statuizione nel merito determina l'assorbimento di ogni ulteriore deduzione devoluta.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata - tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 319/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna l'attrice alla refusione, in favore del , delle spese Controparte_1 processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.217,00, per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 23.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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