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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore MACCARONE ANTONIO, Giudice ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2483/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00217 2023 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00217 2023 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
La C. G. T. di I grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e dell'art. 36 D.
Ricorrente_1Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse della società “ SRL” avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, emessa ex art. 29, co. 1 lett. b) del D. L.
78/2010 e nel quale è richiamato l'avviso di accertamento TDY03T300167-14 - IRES ed IRAP per l'anno 2010 – è fondato.
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché la ricorrente non avrebbe dimostrate di aver aderito alla definizione agevolata del credito tributario e in ogni caso che non vi era prova dell'effettivo pagamento del debito stesso.
Nel caso sottoposto all'esame della C. G. T. adìta risulta che la società ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata del pagamento del credito tributario, domanda accolta dall'AdER nell'anno 2019.
La contribuente ha depositato (avendo l'Agenzia delle Entrate contestato anche l'effettivo pagamento delle somme relative al credito tributario ammesso alla predetta definizione) la copia di tutti i versamenti eseguiti in esecuzione del piano di pagamento rateale indicato nella definizione agevolata emesso dall'AdER. Detta documentazione non è stata contestata dall'Agenzia resistente.
Pertanto, la società contribuente ha dimostrato che alla data di notifica dell'intimazione impugnata il debito tributario era stato estinto.
All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento dell'atto impugnato, ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
Sulle spese.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore complessivo della controversia (euro 42.989,04) ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato;
2) condanna l'Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 120,00# per spese documentate e in euro 2.600,00# per compensi professionali in favore di ciascun difensore, oltre rimborso spese generali del 12,50%,
IVA e CNDCEC come per Legge, distratte ex art. 93 cpc in favore degli stessi per espressa anticipazione.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Presidente
Dott. Michele Sessa
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore MACCARONE ANTONIO, Giudice ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2483/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00217 2023 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPRD00217 2023 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
La C. G. T. di I grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e dell'art. 36 D.
Ricorrente_1Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse della società “ SRL” avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, emessa ex art. 29, co. 1 lett. b) del D. L.
78/2010 e nel quale è richiamato l'avviso di accertamento TDY03T300167-14 - IRES ed IRAP per l'anno 2010 – è fondato.
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché la ricorrente non avrebbe dimostrate di aver aderito alla definizione agevolata del credito tributario e in ogni caso che non vi era prova dell'effettivo pagamento del debito stesso.
Nel caso sottoposto all'esame della C. G. T. adìta risulta che la società ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata del pagamento del credito tributario, domanda accolta dall'AdER nell'anno 2019.
La contribuente ha depositato (avendo l'Agenzia delle Entrate contestato anche l'effettivo pagamento delle somme relative al credito tributario ammesso alla predetta definizione) la copia di tutti i versamenti eseguiti in esecuzione del piano di pagamento rateale indicato nella definizione agevolata emesso dall'AdER. Detta documentazione non è stata contestata dall'Agenzia resistente.
Pertanto, la società contribuente ha dimostrato che alla data di notifica dell'intimazione impugnata il debito tributario era stato estinto.
All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento dell'atto impugnato, ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
Sulle spese.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore complessivo della controversia (euro 42.989,04) ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato;
2) condanna l'Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 120,00# per spese documentate e in euro 2.600,00# per compensi professionali in favore di ciascun difensore, oltre rimborso spese generali del 12,50%,
IVA e CNDCEC come per Legge, distratte ex art. 93 cpc in favore degli stessi per espressa anticipazione.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Presidente
Dott. Michele Sessa