Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, nell'ipotesi del successivo ingresso di uno Stato nell'ambito dell'Unione europea, è applicabile la disciplina del mandato d'arresto europeo e non la diversa normativa in ordine al procedimento estradizionale qualora, a seguito di una diffusione di ricerche in campo internazionale o di una segnalazione nel S.I.S., effettuate prima dell'ingresso del Paese estero nell'Unione europea, l'arresto d'iniziativa degli organi di polizia sia stato in concreto operato a seguito dell'entrata in vigore, anche per tale Stato, della nuova disciplina di consegna. (Nella fattispecie è stata esclusa la pendenza della procedura estradizionale, in quanto il mandato d'arresto europeo è stato emesso a seguito dell'ingresso della Romania nell'Unione europea, avvenuto il 1° gennaio 2007, ed erano state anteriormente diffuse solo le ricerche in campo internazionale per la localizzazione della persona richiesta in consegna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2007, n. 40526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40526 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 24/10/2007
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1785
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 31094/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
UP AN AN, N. IL 13/02/1988;
avverso ORDINANZA del 05/09/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di consegna di AR LE IE in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso il 16 febbraio 2007 dal Tribunale di Craiova della Repubblica di Romania.
Ad avviso della Corte d'appello, la richiesta è inammissibile perché nei confronti di AR è stato emesso un "provvedimento di cattura internazionale" dall'autorità giudiziaria romena il 22 settembre 2006, epoca anteriore all'applicabilità alla Repubblica di Romania della disciplina in tema di mandato d'arresto. Per tali ragioni, il "provvedimento restrittivo" 22 settembre 2006 ha determinato una litispendenza in epoca di vigenza della convenzione europea di estradizione e, pertanto, non avrebbe potuto in base al principio "tempus regit actum" trovare applicazione la nuova disciplina del mandato d'arresto europeo, anche se tale mandato è stato emesso il 16 febbraio 2007.
2. Il ricorrente deduce la violazione di legge, in quanto la litispendenza si verifica nell'ipotesi in cui sia stata avviata la procedura estradizionale ex art. 704 ss. c.p.p. e risulti pendente dinanzi alla Corte d'appello e poi sopravvenga un mandato d'arresto europeo. Impropriamente il provvedimento 22 settembre 2006 è stato definito un mandato d'arresto europeo negli atti di polizia giudiziaria e nell'ordinanza di convalida del 27 luglio 2007, in quanto il provvedimento de quo è stato adottato dopo che la sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria romena è divenuta esecutiva il 22 settembre 2006 per non essere stata appellata. Il mandato d'arresto europeo è stato emesso, invece, il 16 febbraio 2007.
La diffusione delle ricerche internazionali di Sturapu, a seguito della definitività della sentenza nello Stato di condanna, non equivale alla pendenza della procedura estradizionale, bensì è diretta alla localizzazione del ricercato per poi provvedere all'attivazione della procedura nelle forme di cui all'art. 703 c.p.p.. Pertanto, quando è stato emesso il mandato d'arresto europeo, in base alla definitività della sentenza il 22 settembre 2006 cui espressamente si fa riferimento, non vi era litispendenza. In conclusione, il ricorrente rileva profili di abnormità della decisione della Corte d'appello, in quanto determina una stasi nella procedura di consegna, vanificando di fatto l'estradizione, nella quale non si è ritenuto di convertire la richiesta dell'autorità romena, e la procedura di consegna in esecuzione del mandato d'arresto europeo.
3. Tale è la sintesi ex art. 73 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il corretto inquadramento giuridico della fattispecie processuale oggetto del presente procedimento, richiede una specifica, seppur schematica, descrizione dei momenti significativi delle due diverse e non sovrapponibili procedure, estradizione e mandato d'arresto europeo, di consegna a uno Stato estero di persona nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di applicazione di misura cautelare limitativa della libertà personale o di esecuzione di una condanna a pena detentiva.
2. La procedura di estradizione è attivata nel momento in cui lo Stato di emissione presenta la relativa domanda, nelle forme stabilite dall'art. 700 c.p.p., di persona, localizzata nel territorio dello Stato, nei cui confronti deve essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza di condanna.
La pendenza della procedura giudiziaria (c.d. "garanzia giurisdizionale"), il cui esito favorevole è condizione indispensabile per concedere l'estradizione di un imputato o di un condannato ex art. 701 c.p.p., si configura giuridicamente solo dopo che il Ministro della giustizia trasmetta la domanda di estradizione, ricevuta da uno Stato estero, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello competente a pronunciarsi. La diffusione delle ricerche in campo internazionale, il cui presupposto è di regola l'ignota localizzazione della persona ricercata, è effettuata con l'indicazione dell'esistenza di un provvedimento restrittivo o della sentenza di condanna agli organi di polizia internazionale, con richiesta di arresto, quando non è richiesta la mera localizzazione. Mentre, in area Schengen, con la segnalazione nel sistema informatico (S.I.S.) della persona da ricercare.
La diffusione delle ricerche in campo internazionale tramite Intepol, al pari della "segnalazione S.I.S.", legittima ex art. 716 c.p.p. gli organi di polizia a procedere d'iniziativa, una volta localizzato il ricercato, all'arresto "nei casi d'urgenza" sempre che sia presentata domanda di arresto provvisorio dallo Stato estero - cui, ex art. 64 della Convezione di applicazione dell'Accordo di Schengen, è equiparata in area Shengen la segnalazione S.I.S., alla quale può far seguito l'applicazione "provvisoria" di una misura coercitiva. Misura "provvisoria" che ex art. 715 c.p.p., comma 1 può anche essere disposta dalla Corte d'appello competente, su richiesta del ministro della giustizia e qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso art. 715, comma 2 prima della presentazione della domanda di estradizione. Nella procedura ordinaria, la domanda di estradizione costituisce ex art. 714 c.p.p., comma 1 la condizione indispensabile affinché la Corte d'appello possa applicare una misura coercitiva a fini estradizionali;
domanda di estradizione che costituisce l'avvio della procedura e, per tal motivo, è condizione per la prosecuzione della misura cautelare, nel caso in cui si stata applicata in via "provvisoria", a norma degli artt. 715 e 716 c.p.p.. 3. Anche il mandato d'arresto europeo è trasmesso dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, ex art. 4, commi 1 e 2, al Ministro della giustizia che,
a norma della cit. L., art. 9, comma 1, lo trasmette, a sua volta, alla Corte d'appello competente. La segnalazione nel sistema di informazione Schengen è effettuata dalla L. n. 69 del 2005, ex art.11, comma 1, dallo Stato membro che voglia ottenere localizzazione,
l'arresto d'iniziativa del ricercato dalla polizia e l'avvio della procedura d'intervento della autorità giudiziaria per l'applicazione della misura custodiale. Anche, in tal caso, il Ministro della giustizia, ex art. 11, comma 2, ha l'obbligo di informare lo Stato membro richiedente per l'invio del mandato d'arresto europeo, con le formalità di cui all'art. 6, commi 3 e 4, e nei tempi prescritti dalla L. n. 69 del 2005, art. 3, comma 3. 4. La schematica ricostruzione delle due fattispecie di "consegna" allo Stato estero di "emissione", consente di ritenere che la diffusione delle ricerche in campo internazionale, tramite Intepol mediante "segnalazione S.I.S.", di per se non inizia il procedimento, in quanto il primo atto di esso è l'arresto a fini di "consegna", con l'"estradizione" o col "mandato d'arresto europeo". Da ciò discende la non equipollenza tra "domanda di estradizione" e "mandato di arresto europeo" il cui fondamento è nel disposto della L. n. 69 del 2005, art. 40, commi 1 e 2 nel quale è racchiusa la disciplina transitoria tra l'uno e l'altro sistema di "cooperazione giudiziaria". La disciplina del "mandato d'arresto europeo" si applica alle richieste di esecuzione di "mandati" emessi e ricevuti dopo il 14 maggio 2005 - data di entrata in vigore della legge attuativa della Decisione quadro - sempre che, però, esse riguardino reati commessi dopo il 7 agosto 2002, salvo che per le consegne "obbligatorie" a norma della L. n. 69 del 2005, art.
8. Qualora non ricorrano entrambe le condizioni, nei termini descritti, si applica la disciplina di estradizione stabilita dalla Convenzione europea e dalla norme del libro 11^, Titolo 2^ del c.p.p.. 4.1. Sebbene la legge di attuazione non preveda una esplicita disciplina transitoria da applicare nell'ipotesi di successivo ingresso di uno Stato nell'Unione europea, la regola "intertemporale" non può che essere collegata - sempre che ricorrano anche le condizioni stabilite dalla L. n. 69 del 2005, art. 40 per applicare la disciplina del mandato d'arresto europeo e qui, in particolare, rileva che il reato sia stato commesso dopo il 7 agosto 2002 - alla circostanza che vi sia già, sotto il profilo giuridico, la "pendenza" della procedura di estradizione alla data d'ingresso dello Stato estero nell'Unione europea. La "pendenza" della procedura di estradizione si realizza se lo Stato membro, prima del suo ingresso in Unione europea, abbia già trasmesso la domanda di estradizione e non l'abbia poi formalmente "ritirata" prima dell'inoltro da parte del Ministro, ex art. 703 c.p.p., comma 1 al Procuratore generale presso la Corte d'appello competente a pronunciarsi. In altri termini, la "pendenza" del rapporto processuale segna il momento utile per individuare, secondo il principio del tempus regit actum, quale disciplina di "consegna" sia applicabile.
4.2. Non è da revocare in dubbio che vi sia "pendenza" della procedura giudiziaria di estradizione nel caso in cui, prima che uno Stato estero sia divenuto "membro" dell'Unione europea, a seguito della diffusione delle ricerche in campo internazionale - tramite Intepol o mediante "segnalazione S.I.S.", il ricercato sia arrestato ex art. 716 c.p.p. nel territorio dello Stato ovvero sia stata disposta dalla Corte d'appello, su richiesta dello Stato estero, una misura cautelare "provvisoria" ex art. 715 c.p.p., prima che "la domanda di estradizione sia pervenuta". Domanda d'arresto provvisorio espressamente prevista dall'art. 16 della Convenzione europea di estradizione e dal già citato art. 64 della Convezione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
La regola intertemporale, invece, non può che essere diversa nel caso in cui l'arresto d'iniziativa degli organi di polizia, in esito a una diffusione ricerche o segnalazione S.I.S. effettuate prima dell'ingresso del Paese estero in unione europea, sia stato poi in concreto operato dopo l'entrata in vigore anche per tale Stato della disciplina del mandato d'arresto europeo, applicabile per la sussistenza delle condizioni richieste dalla norma transitoria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 40. In tal caso, appare applicabile la disciplina del mandato d'arresto europeo, anche se alle "ricerche" non abbia fatto seguito, dopo l'ingresso in UE, l'emissione del mandato d'arresto. Tale conclusione ha fondamento nel disposto della L. n. 69 del 2005, art. 11, comma 2, e art. 13, comma 2, là dove impongono, da un lato, al Ministro della giustizia di comunicare allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto "ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui all'art. 6, commi 3 e 4" e, dall'altro, l'invio del mandato d'arresto a cura dello Stato membro, a pena di inefficacia del provvedimento di convalida dell'arresto, entro dieci giorni.
Del resto, la regola de qua, oltre che conforme al principio del tempus regit actum, è coerente con la voluntas legis come risulta dalla norma transitoria racchiusa nella L. n. 69 del 2005, art. 40 e in quelle degli artt. 31 e 32 della Decisione quadro 13 giugno 2002. In presenza dei due elementi che segnano lo spartiacque tra le due discipline, tempus commissi delicti e tempus di emissione e ricezione del mandato d'arresto, la procedura di estradizione è assolutamente residuale rispetto a quella del mandato d'arresto europeo e destinata a operare solo per i rapporti "pendenti", o come si esprime il disposto degli artt. 31, 1 e 32 della decisione quadro per le "richieste di estradizione ricevute" prima dell'entrata in vigore, in forza di strumenti normativi interni, per gli Stati membri e per quelli che lo diverranno.
5. La regola intertemporale, in tal modo definita dal Collegio, in realtà non difforme nei principi dalla pronuncia (Sez. 6^, 22 maggio 2007, dep. 25 maggio 2007, n. 20627, Moraru) fatta propria dalla Corte d'appello, ha trovato una prima implicita conferma in altra decisione di questa Corte (Sez. 6^, 9 maggio 2007, dep. 10 maggio 2007, n. 21184, Mitraj) secondo cui la procedura di estradizione - la cui sentenza favorevole era stata pronunciata il 12 gennaio 2007 e, così già nella fase della cd. "garanzia giurisdizionale" anteriormente all'ingresso della Repubblica di Romania nell'Unione europea - è legittimamente conclusa, in applicazione del principio tempus regit actum, in base alle disposizioni della Convezione europea di estradizione, sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957, non essendo prevista da alcuna norma una "conversione" della domanda di estradizione in mandato d'arresto europeo.
6. Nella concreta fattispecie, anteriormente all'ingresso della Repubblica di Romania nell'Unione europea, non vi era la pendenza della procedura di estradizione, essendo state diffuse solo le ricerche in campo internazionale per la localizzazione del ricercato e non ancora istaurata una fattispecie processuale con altro Stato volta alla verifica giurisdizionale delle condizioni richieste per acconsentire alla estradizione richiesta.
Come risulta dall'informativa di polizia, le autorità della Repubblica di Romania, dopo che è divenuta definitiva la sentenza di condanna di AR LE IE, per furto aggravato e distruzione, ha emesso provvedimento di esecuzione della pena il 22 settembre 2006, diffondendo in campo internazionale le ricerche di AR.
Il mandato di arresto europeo è stato poi emesso il 16 febbraio 2007, e cioè dopo l'ingresso il 1 gennaio 2007 della Repubblica di Romania nell'Unione europea, e AR LE IE è stato arrestato dagli organi di polizia il 25 luglio 2007.
I fatti- reato, di cui alla sentenza di condanna 30 maggio 2006, sono stati descritti nel mandato di arresto europeo e risultano commessi in Craiovita dal 25 settembre 2003 al 15 novembre 2003. 5. In conclusione, legittima la richiesta di consegna di AR LE IE in applicazione della disciplina della L. n. 69 del 2005, poiché:
- i fatti-reato sono stati commessi dopo il 7 agosto 2002;
- prima dell'ingresso della Repubblica di Romania nell'Unione europea, erano state diffuse le ricerche in campo internazionale con richiesta di arresto e, in particolare, dopo che era stato emesso il 22 settembre 2006 l'ordine di esecuzione della sentenza 30 maggio 2006;
- il mandato d'arresto europeo è stato emesso il 16 febbraio 2007, dopo l'entrata in vigore per la Romania della disciplina del mandato di arresto;
- l'arresto è stato poi eseguito il 25 luglio 2007 e cioè dopo che le autorità romene hanno emesso il mandato d'arresto europeo. In tale contesto, appare ovvio che non possa avere giuridico effetto, ai fini della "pendenza" della procedura estradizionale, la mera diffusione delle ricerche in campo internazionale, mediante trasmissione del provvedimento restrittivo o della sentenza di condanna agli organi di polizia internazionale della persona da ricercare.
6. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2007